Corte d’Appello di Bologna, Prima Sezione Penale, sent. 7950/2019 (ud. 20/12/2019, dep. 28/01/2020)
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Oggetto del provvedimento
La scheda proposta ha ad oggetto l’analisi della pronuncia della Prima Sezione Penale della Corte d’Appello di Bologna contenente la conferma della condanna di primo grado del legale rappresentante di una S.p.a. per il delitto di cui all’art. 590, commi 1, 2 e 4, e 583, comma 1 n.1), c.p., derivante dal riconoscimento in suo capo della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ex d.lgs. 81/2008.
Specificatamente, all’imputato veniva contestato di aver omesso – per negligenza, imprudenza e imperizia e inosservanza delle norme sulla prevenzione per infortuni sul lavoro (art. 63, comma 1, in combinato disposto con l’art. 64, comma 1, e con i punti 1.4.1, 1.4.3, 1.4.5 e 1.8.5 dell’Al. IV del d.lgs. 81/2008) – di curare che nell’area coltiva dell’azienda venisse apposta apposita segnaletica – orizzontale o verticale – che identificasse i percorsi pedonali separatamente dai flussi veicolari, per una fruizione ordinata e più sicura del cortile da parte di tutta l’utenza.
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Il contenuto
Dall’attribuzione all’imputato, quale legale rappresentante della società nella cui sede sono avvenuti i fatti, della colposa violazione delle norme preventive del d.lgs. 81/2008 deriva il riconoscimento della responsabilità dello stesso per le lesioni, ex art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose), riportate da un soggetto terzo e non dipendente dalla S.p.a. (di cui l’imputato ha la rappresentanza legale).
La persona offesa (che si indicherà con A) si era recata nella sede legale della predetta società per motivi di lavoro, concernenti, molto sommariamente, l’ottenimento di specifiche informazioni riguardanti il funzionamento di un macchinario prodotto dall’impresa, e, attraversando il piazzale antistante l’edificio, veniva travolta da un autocarro, guidato da uno dei dipendenti dell’azienda.
A seguito dell’incidente, A riportava lesioni con prognosi di 90 giorni (di qui la contestata aggravante di cui all’art. 583, comma 1 n. 1), c.p., vista la presenza di malattia superiore a 40 giorni), in virtù del fatto che dopo un primo impatto con il veicolo, da cui seguiva la sua caduta a terra, il carrello elevatore (collegato al mezzo) gli passava sopra agli arti inferiori, cagionandogli una grave frattura alla gamba e al piede destro.
Con espresso rinvio a quanto asserito nella pronuncia di primo grado (adottando una tecnica redazionale per relationem), il giudice d’appello evidenzia da subito come «dalle indagini svolte sia emersa la totale assenza di segnaletica nell’area di transito idonea a identificare i percorsi pedonali in modo separato dai flussi veicolari» sottolineando, appunto, come «tale omissione, che incombeva all’imputato stante la sua indiscussa posizione di garanzia, secondo il primo giudice ha contribuito a cagionare il sinistro, con conseguente giudizio di colpevolezza». Trattasi di conclusioni che derivano direttamente dai principi che la giurisprudenza di legittimità ha storicamente fissato in materia, di cui si propone una lettura attraverso una sorta di “tripartizione degli argomenti”: la presenza di una posizione di garanzia in capo all’imputato (presupposto indefettibile ex 40 cpv c.p.), la violazione di norme preventivo-cautelari (afferenti la prevenzione della sicurezza sul lavoro) e, in ultima istanza, la responsabilità per il datore di lavoro, o legale rappresentante, come nel caso in esame, che si estende non solo ai dipendenti, ma anche ai soggetti terzi che si trovano nel perimetro aziendale.
Attraverso l’analisi parallela di questi tre “pilastri”, la sentenza in commento sviluppa le proprie considerazioni in merito alla responsabilità penale dell’appellante.
Posto che con posizione di garanzia si intende lo status di un soggetto che detiene l’obbligo giuridico di impedire un evento, si evidenzia come il ruolo di garante proprio del datore di lavoro, negli enti complessi viene soventemente riconosciuto dalla giurisprudenza in capo al legale rappresentante dell’ente.
Preme, in proposito, aprire una breve parentesi, al fine di rilevare che le più recenti pronunce della Cassazione sul punto subordinano l’individuazione della responsabilità, connessa al previo accertamento della posizione di garanzia, alla verifica di chi sia, all’interno di un’organizzazione complessa (quale quella di una S.p.a.), il soggetto che «reca le attribuzioni (proprie del datore di lavoro) in riferimento alla determinata organizzazione» (Cass. Pen., Sez. IV, 9 ottobre 2015, n. 40721).
In tal senso, dunque, è interessante osservare come il parallelismo legale rappresentante/datore di lavoro (alias garante) sia stato oggetto di una evoluzione interpretativa, atta a concepire la compagine organizzativa delle realtà aziendali tenendo conto della sua intrinseca complessità e della derivante interazione tra più soggetti che la caratterizza, ove ognuno assume specifici ruoli e ha determinate competenze funzionali.
Si pensi, infatti, a quanto questo non fosse un elemento presente nella prospettiva della Suprema Corte prevalente nelle pronunce dello scorso decennio, una tantum si rammenta Cass. Pen., Sez. III, 4 luglio 2006, n. 28358: «In tema di prevenzione infortuni, se il datore di lavoro è una persona giuridica, destinatario delle norme è il legale rappresentante dell’ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di preposto alla gestione societaria».
Alla luce di quanto detto, tornando al caso in esame si osserva come il giudice di primo grado ribadisca che la previsione delle misure antinfortunistiche afferenti alla apposizione della segnaletica verticale e orizzontale (ex art. 63, comma 1, in combinato disposto con l’art. 64, comma 1, e con i punti 1.4.1, 1.4.3, 1.4.5 e 1.8.5 del Al. IV del d.lgs. 81/2008) rientrasse negli oneri facenti capo all’imputato.
Dunque, atteso che l’onere preventivo contestato rientri nella sfera di attribuzioni dell’imputato, quale legale rappresentante della S.p.a., resta da comprendere quale sia il confine della responsabilità colposa (per omissione) del datore di lavoro per violazione delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro, evidenziando che è proprio facendo riferimento alla concreta dinamica dell’incidente che la difesa riteneva dovesse essere riformulata la decisione di primo grado in termini assolutori.
Sia in casi analoghi, riguardanti proprio episodi di incidenti in prossimità dei parcheggi antistanti l’azienda (Cass. Pen. Sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 24202), che in vicende afferenti ad altri tipi di negligenze (quali, ad esempio, il mancato rispetto delle norme di sicurezza relative all’impiego di determinati macchinari, in Cass. Pen., sez. IV, 19 ottobre 2016, n. 44327), il discrimen – che delimita le ipotesi in cui a rispondere penalmente è solo il dipendente, quale autore del reato – viene fatto ricadere dalla giurisprudenza nella circostanza in cui la condotta del lavoratore (nel nostro caso, dunque, del guidatore dell’autocarro) si ponga quale causa sopravvenuta e da sola sufficiente a determinare l’evento, ex art. 41, comma 2, c.p. (così, Cass. Pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343 e Cass. Pen., Sez. IV, 20 febbraio 2019, n. 23244).
Dunque, il datore di lavoro (alias il legale rappresentante) si sarebbe trovato ad essere esente da responsabilità solamente qualora – anche in presenza di una sua omissione quanto a determinati oneri preventivi – la condotta posta in essere dal guidatore si fosse qualificata come “abnorme” e concretizzata come idonea (melius necessaria e sufficiente) a realizzare l’evento, in quanto atta a determinare una serie causale autonoma. Si richiede che il lavoratore, per avventatezza, negligenza e disattenzione, realizzi un comportamento che di per sé sia sufficiente al verificarsi dell’evento dannoso per la persona e che, dal punto di vista causale-eziologico, sia la conditio sine qua non dello stesso. È necessario, in tal senso, che si dimostri una peculiare abnormità della condotta del lavoratore che consenta di configurarla, appunto, come “eccezionale, abnorme e esorbitante” (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343): non basta la sussistenza di un suo atteggiamento che rientri nei cardini della negligenza, ma occorre che fuoriesca dai confini dell’area di rischio, che le norme sulla prevenzione sono volte a regolamentare (per la quale, invece, vi è sempre responsabilità del garante).
Così, la negligenza, l’imprudenza o l’imperizia del lavoratore non sono di per sé idonee ad assurgere al rango di causa sopravvenuta da sola idonea a cagionare l’evento a fronte di un rischio prevedibile, rientrante nell’area della eventuale omissione da parte del datore di lavoro in materia di prevenzione, poiché ricadono proprio in quella area di rischio rispetto alla quale al datore è attribuita la già menzionata posizione di garanzia (per una impostazione diversa del tema della condotta abnorme del lavoratore, si veda una sentenza della stessa Corte d’Appello di Bologna pubblicata su Dpei:https://www.dpei.it/diritto-penale-sicurezza-sul-lavoro/comportamento-abnorme-lavoratore-ed-esclusione-responsabilit%C3%A0).
A tal proposito, il giudice di secondo grado cita espressamente una recente pronuncia della Cassazione che – riferendosi al comportamento del lavoratore dal quale deriverebbe assenza di colpa per il datore di lavoro, per violazione della normativa anti-infortunistica o di quella di prevenzione – lo descrive come un atteggiamento che debba concretizzarsi come anomalo, estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, che si risolva in una condotta del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, dunque ontologicamente avulsa «da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore», (Cass. Pen., Sez. IV, 5 marzo 2015 n. 16397).
Tali profili erano stati oggetto di gravame da parte del difensore dell’imputato: secondo la prospettiva difensiva, il sinistro era da addebitare in via esclusiva al conducente del carrello, che aveva tenuto una condotta di guida così pericolosa, imprevedibile ed inevitabile che neppure la segnaletica richiesta in sentenza avrebbe evitato l’investimento.
Una lettura, che, tuttavia, il giudice di secondo grado ha rigettato rilevando che la manovra posta in essere dal conducente fosse «prevedibilissima» e che, in ogni caso, l’assenza della segnaletica ha fatto sì che né il guidatore né il pedone potessero “scegliere” di transitare in un’area a loro specificatamente indirizzata.
Questa ricostruzione fa sì che anche il secondo motivo di appello, diretto a sostenere l’assenza dell’elemento soggettivo in capo all’imputato, venga conseguentemente rigettato dalla Corte, che ritiene non scriminante il fatto che l’area in cui è avvenuto il sinistro fosse sufficientemente ampia perché veicoli e pedoni potessero transitarvi senza collidere tra di loro.
In conclusione, per completezza, il giudice di secondo grado rigetta anche il terzo motivo di gravame (volto a domandare una rideterminazione della pena), rilevando la congruità della sanzione comminata in primo grado.
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Collegamenti con altre pronunce
Cass. Pen., Sez. IV, 29 settembre 2005, n. 47146
Cass. Pen., Sez. III, 4 luglio 2006, n. 28358
Cass. Pen., Sez. IV, 5 marzo 2015 n. 16397
Cass. Pen., Sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 24202 «Nei casi in cui un pedone è investito all’interno dell’area aziendale: è il datore di lavoro a essere responsabile se manca la segnaletica orizzontale. La circostanza che le norme di sicurezza impongano una segnalazione “chiaramente visibile”, porta ad escludere che a tal fine siano sufficienti cartelli in posizione verticale, essendo la segnaletica orizzontale quella immediatamente percepibile da parte di pedoni e conducenti di veicoli».
Cass. Pen., Sez. IV, 9 ottobre 2015, n. 40721
Cass. Pen., Sez. IV, 19 ottobre 2016, n. 44327
Cass. Pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, (Espenhahn)
«Analogamente la possibilità d’interruzione del nesso causale è stata ravvisata dalla Corte di cassazione (Sez. 4, n. 10733 del 25/09/1995, Dal Pont, Rv. 203223) in altro caso di lesioni subite per effetto di condotta del lavoratore incongrua e non richiesta. È stato ribadito il noto principio che le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, sicché la condotta imprudente dell’infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio inerente all’attività svolta dal lavoratore ed all’omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro; ma si è aggiunto che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute».
Cass. Pen., Sez. IV, 20 febbraio 2019, n. 23244
«Ai sensi dell’art. 41 cpv., invero, il nesso eziologico può essere interrotto da una causa sopravvenuta che si presenti come atipica, estranea alle normali e prevedibili linee di sviluppo della serie causale attribuibile all’agente e costituisca, quindi, un fattore eccezionale. E’ stato ribadito il noto principio che le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, sicché la condotta imprudente dell’infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio inerente all’attività svolta dal lavoratore ed all’omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro; ma si è aggiunto che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute. Anche qui compare la classica evocazione dell’eccezionalità della condizione sopravvenuta, costituita dalla condotta incongrua del lavoratore. Va, quindi, considerata interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso».
Dott.ssa Matilde Botto
Cultrice di diritto penale