Tribunale di Cassino in composizione collegiale, n. 197/2020
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Oggetto del provvedimento
La pronuncia in commento, emessa dal Tribunale di Cassino, riguarda il reato di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta semplice ex art. 217, comma 2 L. Fall..
In particolare, la sentenza si sofferma sull’analisi delle due sotto-fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale contemplate dall’art. 216 comma 2 L. Fall. – specifica e generica –, evidenziandone identità e differenze sia sul piano dell’elemento oggettivo sia su quello dell’elemento soggettivo.
Infine, la pronuncia, occupandosi della riqualificazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice, descrive i rapporti intercorrenti tra queste due ipotesi delittuose.
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Contenuto del provvedimento
La sentenza in esame ha ad oggetto la contestazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale nei confronti della legale rappresentante di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita nel 2014. Per l’accusa l’imputata “con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, sottraeva e/o distruggeva i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari”.
Tale condotta era consistita nella mancata consegna alla curatela di una parte della contabilità, in particolare dei bilanci relativi agli anni 2012 e 2013, che successivamente si accertava non essere mai stati depositati.
All’esito dell’istruttoria dibattimentale, fondata principalmente sulla relazione ex art. 33 L. Fall. della curatrice fallimentare, è emerso che lo stato di decozione della società si era aggravato dal 2011 e che, a causa dell’omessa produzione dei documenti summenzionati, non era stato possibile ricostruire in maniera completa il patrimonio e il volume d’affari per gli anni 2011 e 2012. Tuttavia, la curatrice sottolinea positivamente il contributo prestato dall’imputata nel reperire i beni della società ed esclude che dalla condotta della stessa fosse derivato un danno alla massa creditoria.
Il Collegio conclude quindi per l’insussistenza in capo all’amministratrice della volontà di pregiudicare i creditori o di quella di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio.
Le risultanze istruttorie conducono il Tribunale a riqualificare il fatto nel diverso reato di bancarotta semplice ex art. 217, comma 2 L. Fall.. Nel fare ciò il giudice, prendendo le mosse dalla imprecisa formulazione dell’imputazione, illustra la distinzione tra le due sotto-fattispecie del reato di bancarotta fraudolenta documentale e, in secondo luogo, delinea i rapporti tra quest’ultimo delitto e quello di bancarotta semplice.
1. Le due sotto-fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale: specifica e generica
Il Collegio, richiamando la giurisprudenza di legittimità, afferma che l’art. 216, comma 1, n. 2) contiene in sé due diverse fattispecie. La prima, definita in dottrina come specifica, è caratterizzata dalla condotta di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri o altre scritture contabili ed è punita a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. La seconda, definita invece generica, consiste nell’aver tenuto i libri o le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Sotto il profilo soggettivo quest’ultima sotto-fattispecie richiede solamente il dolo generico, consistente nell’intento di rendere impossibile o assai gravosa la compiuta ostensione del patrimonio.
Illustrata la natura mista alternativa (o a più fattispecie alternative) della norma, il Tribunale rileva che nella formulazione del capo di imputazione vi è una ibridazione tra le due diverse ipotesi. Infatti, nella contestazione della sottrazione/distruzione delle scritture contabili, tipica della fattispecie specifica, viene innestato anche un elemento costitutivo della fattispecie generica, cioè l’aver realizzato la condotta in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Il Collegio procede allora nel verificare quale delle due fattispecie ricorra nel caso in esame. Si tratta di stabilire se l’omessa tenuta di una parte delle scritture contabili – i bilanci del 2012 e 2013 – integri la condotta di sottrazione/distrazione o quella di tenuta irregolare delle scritture. La sentenza sposa la prima opzione impiegando due argomenti. In primo luogo, la totale omissione nella tenuta di una scrittura contabile non può essere equiparata a una mera tenuta irregolare. La formulazione normativa di quest’ultima condotta implica infatti una verifica funzionale di idoneità, che è logicamente possibile solo laddove l’entità che ne costituisce l’oggetto (il documento contabile) sia esistente e concretamente valutabile. In secondo luogo, richiamando l’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, la pronuncia osserva che, come l’occultamento, anche l’omissione nella tenuta della documentazione può essere ricompresa nella condotta di sottrazione, tipica della fattispecie specifica. Il testo della prima parte della norma (“sottratto […] in tutto o in parte…i libri o le altre scritture contabili) conferma inoltre che la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale specifica sussiste anche nel caso in cui la sottrazione – o l’omissione – riguardi solo alcune delle scritture contabili. È pertanto escluso che una sottrazione od omissione parziale delle scritture possa essere ricondotta nell’ipotesi di tenuta irregolare.
Il Tribunale si occupa quindi di accertare la presenza in capo all’imputata del dolo specifico richiesto dalla prima ipotesi, consistente nel fine di perseguire un ingiusto profitto o di danneggiare i creditori. Alla luce delle risultanze istruttorie, in particolare da quanto emerso dalla relazione della curatrice e dall’atteggiamento di collaborazione dell’imputata con gli organi della procedura fallimentare, viene esclusa la sussistenza dell’elemento psicologico e si ritiene pertanto non integrato il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
La pronuncia – per scrupolo argomentativo – afferma che anche riconducendo il fatto all’ipotesi di tenuta irregolare delle scritture si sarebbe pervenuti al medesimo risultato. Ricorda infatti che anche l’accertamento del dolo generico – costituendo, come si vedrà a breve, il fondamentale elemento discretivo rispetto all’ipotesi di bancarotta semplice – richiede una verifica rigorosa della coscienza e volontà di impedire la completa ostensione del patrimonio ai creditori, che non deve appiattirsi sul mero dato oggettivo dell’oscurità e lacunosità delle scritture contabili e non può giovarsi di elementi successivi al fatto, come l’eventuale irreperibilità dell’imprenditore dopo il fallimento.
2. Il rapporto tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice
Esclusa la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale per insussistenza dell’elemento soggettivo, il Tribunale riqualifica il fatto nel diverso reato di bancarotta semplice documentale.
Per il ricorrere di questa fattispecie, sotto il profilo oggettivo, è sufficiente che l’imprenditore fallito non abbia tenuto o abbia tenuto in maniera irregolare i libri contabili prescritti dalla legge (riferendosi quindi alle sole scritture obbligatorie ex art. 2214 e non anche, come l’art. 216 comma 1 n. 2) a quelle facoltative) nel corso dei tre anni precedenti al fallimento. Il Tribunale, richiamando alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, sembra non ritenere necessario che dalla tenuta irregolare dei libri derivi l’impossibilità di ricostruire il patrimonio del fallito. In questo modo offre l’impressione che la bancarotta semplice documentale costituisca un’ipotesi delittuosa meramente sanzionatoria dell’inosservanza dell’obbligo civile di tenuta delle scritture, configurabile anche in assenza di una concreta offesa alle pretese creditorie.
Attesa la quasi perfetta coincidenza della condotta tipica dei due reati, il vero elemento di distinzione tra le fattispecie risiede nell’elemento soggettivo. Infatti, mentre per l’ipotesi fraudolenta è richiesto il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della tenuta irregolare delle scritture e dalla consapevolezza che ciò renda impossibile o più gravosa la ricostruzione del patrimonio del fallito, nell’ipotesi di semplice l’elemento soggettivo può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, essendo sufficiente che l’agente con coscienza e volontà o per semplice negligenza ometta o tenga in modo irregolare le scritture contabili.
La linea di confine tra i due reati, caratterizzati da una notevole differenza sul piano sanzionatorio, risulta pertanto assai labile, poiché legata all’accertamento di un atteggiamento psicologico di difficile prova, ancor più nel caso in cui sia riferito a una condotta omissiva.
Nel caso in esame il Collegio, escluso il ricorrere del dolo per le ragioni già illustrate, ritiene che la violazione dell’obbligo di redigere e depositare i bilanci per gli anni 2012 e 2013 possa essere addebitata all’imputata “quantomeno a titolo di colpa”.
Il Tribunale, conclusivamente, osserva che tale riqualificazione non viola il principio di correlazione tra imputazione e sentenza. I reati di bancarotta fraudolenta e semplice, pur con le differenze evidenziate, sono infatti caratterizzati da una omogeneità negli elementi costitutivi che rende prevedibile la riqualificazione, operazione che pertanto non contrasta con il diritto di difesa. Nel caso di specie risulta poi risolutiva la circostanza che sia stata lo stesso difensore dell’imputata a richiedere tale derubricazione, instaurando così un contraddittorio sul punto.
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Collegamenti con altre pronunce
In merito alla distinzione della bancarotta fraudolenta documentale in due sotto-fattispecie e al relativo elemento soggettivo si vedano, ex multis: Cass. pen., sez. V, 08/04/2019, n.32001, in Guida al diritto, 2019, f. 33, p. 105; Cass. pen., sez. V, 05/03/2019, n. 26379, in CED Cass. pen. 2019; Cass. pen., sez. V, 28/06/2017, n.43966; Corte appello L’Aquila, 28/05/2018, n.1273.
Sulla possibilità di ricondurre anche l’omessa tenuta delle scritture all’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale e sull’elemento psicologico a tal fine richiesto: Cass. pen., sez. V, 06/11/2017, n. 9921, in Quotidiano del dir., 6 marzo 2018; Cass. pen., sez. V, 26/05/2017, n.42754, in CED Cass. pen. 2018; Cass. pen., sez. V, 07/07/2015, n. 50098 (nota di E. Fontana), in Dir. & Giust., 22 dicembre 2015. Nella giurisprudenza di merito: Corte appello Ancona, 17/02/2020, n.1821, in DeJure; Corte appello Roma sez. II, 09/10/2017, n.7071, in Guida al dir., 2018, fasc. 18, p. 94.
Sul tema dell’elemento soggettivo della bancarotta semplice documentale: Cass. pen., sez. V, 19/10/2018, n.53210, in CED Cass. pen. 2019; Cass. pen., sez. V, 02/10/2018, n.2900, in CED Cass. pen. 2019.
Dottrina e riferimenti bibliografici
In generale sul reato di bancarotta fraudolenta documentale: A. Alessandri, Diritto penale commerciale. I reati fallimentari, Torino, 2019, pp. 69-75. G. Cristofori, La bancarotta fraudolenta documentale, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa (a cura di), Diritto penale dell’economia, Milano, 2019, II, pp. 2209-2236; N. Mazzacuva, E. Amati, Diritto penale dell’economia, Milano, 2018, pp. 196-201; R. Bricchetti, L. Pistorelli, La bancarotta e gli altri reati fallimentari, Milano, 2017, pp. 143-164.
In merito alla definizione della bancarotta fraudolenta documentale come norma mista alternativa si vedano A. D’Avirro, E. De Martino, La bancarotta fraudolenta, Milano, 2018, pp. 53-54; A. Caputo, Pluralità dei fatti di bancarotta e ricadute processuali: l’intervento delle Sezioni Unite, in Cass. pen., 2012, fasc. 3, pp. 845 e ss.
Con specifico riferimento al tema del dolo nelle diverse ipotesi di bancarotta documentale si veda G. Minicucci, Il dolo nella bancarotta. Alla ricerca della tipicità soggettiva della fattispecie patrimoniale, Firenze, 2018, pp. 164-170.
Per una lettura critica della distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice, si vedano C. Santoriello, Bancarotta documentale fraudolenta e semplice: somiglianze e (spesso trascurate) differenze, in Ilpenalista.it, 14 dicembre 2016; R. Cappitelli, Molte ombre e poche luci in tema di bancarotta semplice documentale (Nota a Cass. sez. V pen. 13 ottobre 2010, n. 36613), in Cass. pen., 2011, fasc. 9, pp. 3139-3154.
Dott. Gianluca Taiani
Dottorando di ricerca in diritto penale presso l’Università degli Studi di Udine