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Trib. Brindisi sent. 08.06.2017 n. 251

Oggetto del provvedimento

Il provvedimento del GIP di Brindisi, assunto nell’ambito di un giudizio abbreviato, ha ad oggetto il reato di intermediazione illecita previsto dall’art. 603 bis c.p., introdotto con la legge n. 148/2011. L’ipotesi di reato era, nella versione originaria del 2011, circoscritta alla condotta di intermediazione, pertanto il processo si è svolto a carico dei c.d. caporali, mentre non ha coinvolto i datori di lavoro.

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Contenuto del provvedimento.

Il GIP di Brindisi ripercorre l’evoluzione storica dell’attività di intermediazione, oggetto, in una prima fase storica, di divieto assoluto, perché il mercato del lavoro era sostanzialmente espressione di un monopolio pubblico. Tale monopolio, solo a partire dagli anni Novanta, si è affievolito con l’introduzione del lavoro interinale fino alla sostanziale liberalizzazione del mercato del lavoro, realizzato con il d.lgs. 276 del 2003. L’intermediazione “privata” viene, tuttavia, regolata da alcune disposizioni che prevedono, in caso di violazione, l’intervento penale, seppur nella forma più mite, dell’illecito contravvenzionale.

La debole risposta sanzionatoria in caso di violazione della disciplina di intermediazione prevista dal d.lgs. 276/2003 non ha consentito di fronteggiare adeguatamente le forme più intollerabili di intermediazione illecita e di sfruttamento lavorativo. L’evidente lacuna legislativa è stata, nei casi più gravi, colmata dalla giurisprudenza ricorrendo alle ipotesi di riduzione in schiavitù, estorsione, violenza privata, senza tuttavia poter intervenire penalmente nei casi di schiavitù contrattualizzata o c.d. caporalato grigio. Tali esigenze di difesa sociale, emerse nella prassi giurisprudenziale e le sollecitazione del legislatore europeo, hanno supportato la recente scelta politico-criminale di prevedere nella legge 148/2011 un’ipotesi codicistica di intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro all’art. 603 bis c.p..

I fatti oggetto di contestazione sono stati realizzati durante la vigenza dell’ipotesi di intermediazione prevista dalla legge del 2011, disposizione che circoscriveva la rilevanza penale dell’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro solo alla figura dell’intermediatore e non anche del datore di lavoro. Tale anomalia, che poteva essere colmata in via interpretativa attraverso l’istituto del concorso di persone nel reato, è stata eliminata con l’intervento riformatore della legge n.199/2016, che prevede due ipotesi di reato, quella di intermediazione, posta in essere da chi recluta manodopera allo scopo di sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno, e quella di utilizzo di manodopera in condizioni di sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno, che consente di allargare l’operatività della fattispecie anche alle condotte del datore di lavoro.

Le motivazioni della sentenza si soffermano sugli elementi strutturali dell’ipotesi prevista dalla legge 2011, che annoverava tra i requisiti di tipicità l’esercizio di attività di intermediazione in forma “organizzata”. Tale carattere dell’attività di intermediazione non implica, secondo il GIP di Brindisi, necessariamente una forma associativa, ma porta ad escludere solo le ipotesi di reclutamento di manodopera realizzato in modo occasionale. Nel caso di specie la prova del carattere organizzato dell’attività di intermediazione è dato dalla gestione di “sistematici programmi di produzione” forniti dal datore di lavoro agli imputati intermediatori, i quali organizzavano, in base ad una propria valutazione, la forza lavoro rispetto alle esigenze di svolgimento dell’attività produttiva. Le difficoltà interpretative registrate rispetto a tale elemento della tipicità hanno, comunque, indotto il legislatore del 2016 ad eliminare il requisito dell’attività organizzata dalla fattispecie di intermediazione.

Inoltre l’attività di intermediazione prevista dall’art. 603 bis c.p. nella versione originaria era connotata dagli elementi della violenza, minaccia ed intimidazione. Il legislatore ha tipizzato in tal modo una situazione di fatto contigua se non coincidente con le ipotesi di riduzione in schiavitù. Ciò ha determinato al sostanziale inoperatività dell’art. 603 bis c.p. che di fatto è risultato ineffettivo, perché paralizzato dalla clausola di riserva che prevede il meccanismo dell’assorbimento rispetto alla fattispecie più grave di cui all’art. 600 c.p.. Nel caso concreto, l’elemento della minaccia ed intimidazione è integrato dal paventare la cessazione del rapporto di lavoro.

La riforma del 2016 ha eliminato anche tali requisiti, con l’effetto di un “complessivo alleggerimento descrittivo del reato, con conseguente agevolazione dell’onere probatorio a carico dell’accusa”.

Nel valutare la condotta di sfruttamento, il GIP di Brindisi prende in considerazione gli indici di sfruttamento individuati dall’art. 603 bis c.p., ritenendoli tutti integrati. Vengono infatti accertati sia la sistematica retribuzione in modo palesemente difforme rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, che la sistematica violazione dell’orario di lavoro, dei riposi settimanali, dell’aspettativa obbligatoria, delle ferie, come anche la sussistenza di violazione della normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro (nel caso concreto violazioni emerse rispetto alle modalità di trasporto) ed, infine, la sottoposizioni a condizioni lavorative, metodi di sorveglianza particolarmente degradanti (ad es. le modalità di accesso ai servizi igienici).

L’esistenza, nel caso concreto, di tutti gli indici di sfruttamento, previsti dal legislatore come alternativi, dimostra come l’intermediazione illecita corrisponda ad una tipologia criminologica ben stagliata nella realtà fenomenologica, tanto da rendere superflue le puntualizzazioni legislative espresse dagli stessi indici di sfruttamento. La scelta di adottare una tecnica legislativa in qualche modo affine ai sistemi di common law non trova giustificazione rispetto, infatti, ad una situazione che risulta abbastanza definita dal punto di vista empirico nei casi di gravi forme di sfruttamento, mentre appare del tutto inafferrabile riguardo alle nuove forme di schiavitù.

Il giudice, nel valutare l’elemento dell’approfittamento dello stato di bisogno, afferma che solo chi è in stato di bisogno può accettare condizioni di lavoro così degradanti. Tale affermazione non conduce, tuttavia, il giudicante a ricorrere a forme presuntive di accertamento dello stato di bisogno – ampiamente dimostrato nel caso concreto – ma evidenzia la ridondanza di tale elemento, in quanto il disvalore del fatto in realtà ruota intorno allo sfruttamento.

In base alla disciplina dell’art. 2 comma 4 del c.p. nel caso di specie si applica l’attuale disposizione dell’art. 603 bis c.p. perché, in concreto, ritenuta più favorevole al reo. Tale conseguenza induce ad ulteriori considerazioni critiche: il risultato della riforma del 2016, rispetto almeno alla disciplina penale, porta ad un’attenuazione della risposta punitiva, giustificata dall’eliminazione degli elementi della violenza, minaccia e intimidazione, che di fatto, rispetto alle situazioni descritte dagli indici di sfruttamento, sono nella realtà sempre presenti, quantomeno nella forma della minaccia.

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Collegamenti con altre pronunce

Cass. Pen., sez. V, 4.02.2014, n.14591; Cass. Pen., Sez.V, 21.4.2016, n. 16737; Cass.pen. sez.V, 4.04.2011, n. 13532; Cass.pen. Sez. V 18.12.2015, n. 16735; Cass. SS.UU., 20.11.1996 n. 261; Cass. Pen. Sez. V, 28.09.2012 n. 37638; Corte Assise Lecce, 25.10.2017

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Bibliografia

Bevere A., La condizione analoga alla schiavitù nella giurisprudenza e nella riforma legislativa, Crit.dir., 2016, 7; di Martino A., (2015), “Caporalato” e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata, Riv.pen.cont., p. 106; Ferrante D. (2016), La legge n.199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell’ottica del legislatore, www.penalecontemporaneo.it15 novembre; Fiore S., (20014), (Dignità degli) Uomini e (punizione dei) Caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in Aa. Vv., Scritti in onore di Alfonso Stile, Napoli, ESI, p. 881; Gaboardi, A. (2017), Legge 29 ottobre 2016 n.199 disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo, LP, 1.4.2017, p.1; Giuliani A. (2015), Profili di (Ir)Responsabilità da Reato delle Persone Giuridiche Rispetto ai Fatti di c.d. “Caporalato” (art. 603-bis c.p. e d.lgs. 231/2001 a confronto), Bocconi Legali Paper, p. 273; Lo Monte E., (2014) Osservazioni sull’art. 603-bis c.p. di contrasto al caporalato: ancora una fattispecie enigmaticaibidem, in Aa. Vv., Scritti in onore di Alfonso Stile, Napoli, ESI, p. 957; Madeo A., (2015), Forced labour e diritto penale interno, in Buccellato F., Rescigno M., a cura di, Impresa e “forced labour”: strumenti di contrasto, Bologna, Mulino, p. 121; McBritton M. (2015), Lavoro in agricoltura e immigrazionein Rigo E. (2015), a cura di, Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura, Pisa, Pacini Giuridica, 109; Buccellato F., Rescigno M., (2015) a cura di, Impresa e “forced labour”: strumenti di contrasto, Bologna, Mulino; Scevi P., (2015), Nuove schiavitù e diritto penale, Milano, Giuffrè; Tordini Cagli S. (2017), Profili penali del collocamento della manodopera. Dall’intermediazione illecita all’ “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” Ind.pen., p.727.

Prof. Valeria Torre
Università di Foggia


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