Spread the love

Tribunale Napoli Nord, sez. I, 26/09/2016, (ud. 15/09/2016, dep.26/09/2016), n. 1813

*** *** ***

Oggetto del provvedimento

Il giorno 27.2.2014 in Afragola (NA), le forze dell’ordine notavano a bordo via un tavolino con diversi pezzi di pane sopra esposti, una cesta contenente altri alimenti dello stesso genere e accanto la presenza di un uomo. Si trattava di 19 “pagnotte di pane” di circa un chilogrammo l’una: nessuna di esse era imbustata o etichettata, e tutte risultavano prive di qualsiasi indicazione di provenienza. Il pane non appariva alterato, insudiciato o invaso da parassiti. I dubbi si avevano, invece, sulla presenza di un “cattivo stato di conservazione”.

*** *** ***

Contenuto del provvedimento

Al fine di ricondurre il comportamento summenzionato all’art. 5, comma 1, lett. b), l. 283/62, i giudicanti si conformano a quando stabilito dalla principale giurisprudenza: “ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 5, letto b), della legge n. 283 del 1962, il cattivo stato di conservazione degli alimenti può essere accertato dal giudice di merito senza necessità di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica (verbale ispettivo, documentazione fotografica, o altro) e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, ed è ravvisabile nel caso di evidente inosservanza di cautele igieniche e tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze alimentari si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione” [Cass. Sez. III, 12346/2014]. Non è tutto. Il tribunale riprende poi anche un altro concetto, spesso ripetuto in giurisprudenza, secondo cui: “ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall’art. 5, lett. b), l. 30 aprile 1962 n. 283, lo stato di cattiva conservazione riguarda quelle situazioni in cui le sostanze alimentari, pur potendo essere ancora genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate, confezionate o messe in vendita senza l’osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione, contaminazione o comunque alterazione del prodotto” [Cass., Sez. III, 33313/2012]. Quanto alla tecnica di tutela, il Tribunale ritiene che l’art. 5, comma 1, lett. b) l. 282/62 sia un illecito di pericolo concreto; pertanto, procede con l’individuazione degli elementi che consentono di far emergere nel singolo caso tale pericolo per la salute dei consumatori.

In primo luogo, sostiene il giudice: “il pane messo in vendita risultava a diretto contatto con un contenitore di plastica a sua volta appoggiato al terreno della pubblica via, potenzialmente sudicia, esposta alle intemperie, al passaggio di animali ed insetti e certamente da ritenersi possibile causa di degenerazione batterica ed igienica dell’alimento ivi posto senza alcuna cautela. Anche le altre forme di pane erano esposte alle intemperie al fine di essere notate da potenziali acquirenti, venendo esposte su di un improvvisato tavolino, in zona trafficata da autovetture e fattori inquinanti, non protette dalle buste forate prescritte per la conservazione di tale alimentoNé dubbi possono sussistere in ordine alla disponibilità di tali alimenti in capo all’imputato per la loro successiva vendita. Egli veniva scorto a brevissima distanza dal pane sequestrato, esercitante sul pane funzioni di signoria e controllo e risultando essere l’unico soggetto nei paraggi”.

Il risultato: l’imputato è condannato ad euro 400 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali perché considerato responsabile per la condotta di cui alla lettera b) dell’art. 5 della L. 283/62, avendo detenuto a fini di vendita beni … in cattivo stato di conservazione.

*** *** ***

Collegamenti con altre pronunce e dottrina:

Aa.Vv., La riforma dei reati contro la salute pubblicaSicurezza del lavorosicurezza alimentaresicurezza dei prodotti, M. Donini-D. Castronuovo (a cura di), Padova, 2007; A. Madeo, Vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione: reato di pericolo o di danno?, Nota a Cass. sez. III pen. 4 aprile 2006 n. 11909, in Diritto penale e processo, 2007, fasc. 1, 79-84; per la casistica, si veda R. Guariniello, Codice della sicurezza degli alimenti. Commentato con la giurisprudenza, II ed., Ipsoa, 2016 (sulla lett. b, 331 ss.).

Francesco Diamanti,
Dottore di ricerca presso l’Università di Modena e Reggio Emilia


Spread the love