Giudice per le Indagini Preliminari di Reggio Emilia – ordinanza dell’11.04.2018
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Oggetto del provvedimento
L’ordinanza in commento si segnala per la netta posizione assunta dal Giudice per le Indagini Preliminari di Reggio Emilia riguardo alla concreta applicabilità della fattispecie di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) ai contesti di lavoro, pronunciata in ossequio al divieto di analogia in malam partem.
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Contenuto del provvedimento
E’ noto che il nostro ordinamento non riconosce formalmente rilevanza penale alle condotte di “mobbing”: tale circostanza ha partorito, nel corso degli ultimi anni, un prolifico dibattito circa la riconducibilità di tali condotte alla fattispecie di cui all’art. 572 c.p.
La vexata quaestio ha avuto riverberi anche sulle pronunce della Giurisprudenza che, a fronte di un indirizzo meno recente che riconosceva l’applicabilità dell’art. 572 c.p. ai contesti di lavoro in ragione della sussumibilità della figura del dipendente nella categoria di “persona sottoposta ad autorità” (Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 10090 del 22/01/2001; Cass. Pen., Sez, III, n. 27469 del 05/06/2008), negli ultimi anni pare essersi consolidata sull’orientamento che riconosce l’applicabilità della fattispecie ai luoghi di lavoro nel solo caso in cui questi ultimi abbiano caratteristiche di parafamiliarità.
Per sintetizzare tale orientamento attraverso i criteri più volte delineati dalla Corte, affinchè possa essere ammessa tale interpretazione è necessario che l’ambiente di lavoro sia assimilabile ad un ambiente “familiare”, ovvero caratterizzato da relazioni intense ed abituali; dal formarsi di consuetudini di vita tra i soggetti; dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra (rapporto supremazia-soggezione); dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia, e come tale destinatario di obblighi di assistenza verso il primo (Cass. Pen., Sez. 6, n. 28603 del 28/03/2013; Cass. Pen., Sez. 6, n. 26594 del 06/02/2009; Cass. Pen., Sez. 6, n. 685 del 22/09/2010; Cass. Pen., Sez. 6, n. 43100 del 10/10/2011; Cass. Pen., Sez. 6, n. 16094 del 11/04/2012).
Tale interpretazione non ha subito modifiche o estensioni neppure con la riforma dell’art. 572 c.p. avvenuta ad opera della L. 170/2012, in esecuzione della Convenzione di Lanzarote.
La novella è intervenuta certamente in ottica “estensiva”, modificando la rubrica della norma ed includendo i conviventi nel novero dei soggetti passivi: così facendo, si è superata la concezione di tutela limitata alla famiglia “tradizionalmente” intesa; tuttavia, secondo la Corte di Cassazione, tale estensione non poteva essere interpretata finanche a ricomprendere il rapporto di lavoro in ragione della mera presenza di un rapporto di subordinazione/sovraordinazione.
Anche all’indomani della riforma, la Suprema Corte puntualizzava la necessaria sussistenza del requisito di parafamiliarità affinché potesse applicarsi la fattispecie di cui all’art. 572 c.p. ai luoghi di lavoro, e la ragione principale andava rinvenuta nella collocazione sistematica della fattispecie nel titolo dei delitti in materia familiare (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 28603 del 28.03.2013).
Le medesime argomentazioni sono state riprese da una sentenza più recente della Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 7639 del 06.12.2017) – che si ritiene di dover segnalare in termini di puntualità – la quale chiarisce che la collocazione sistematica della fattispecie trova ragion d’essere nel ruolo assegnato dalla Costituzione alla famiglia “quale società intermedia destinata alla formazione e all’affermazione della personalità dei suoi componenti, e nella stessa prospettiva ermeneutica devono essere letti ed interpretati soltanto quei rapporti interpersonali che si caratterizzano, al di là delle formali apparenze, per la loro natura parafamiliare”.
Sulla scorta di tali considerazioni – che valorizzano, per l’appunto, la collocazione sistematica dell’art. 572 c.p. e subordinano alla sussistenza di circostanze ben precise l’applicazione della norma ad ambienti estranei a quello “familiare” in senso stretto – la Corte evidenzia la necessità che la valutazione che i giudici debbono operare nei singoli casi non può limitarsi all’aspetto dimensionale del luogo di lavoro, ma deve, invece, interessare in maniera approfondita tutte le peculiarità del rapporto al fine di comprendere se la situazione sia riconducibile allo spettro di tutela del Titolo XI del Codice.
In caso contrario, sancisce la Corte, “ogni relazione lavorativa caratterizzata da ridotte dimensioni e dal diretto impegno del datore di lavoro dovrebbe, per ciò solo, configurare una sorta di comunità (para)familiare”.
Afferma, inoltre, in relazione al caso sotteso al suo esame:
“Inoltre, l’assidua comunanza di vita – nella fattispecie, rimasta comunque indimostrata – deve tradursi, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 572 c.p., non in una generica presenza nel luogo di lavoro, bensì in una stretta ed intensa relazione diretta tra datore di lavoro e dipendente caratterizzata dalla condivisione di tutti i momenti tipici del contesto familiare (ad esempio, il consumo comune dei pasti, il pernottamento nei medesimi luoghi, la costante ed assidua vicinanza fisica, il mutuo soccorso, la solidarietà morale, la confidenzialità)”.
Venendo, quindi, al provvedimento in commento, la decisione della Suprema Corte appena richiamata assume un ruolo orientativo determinante nel provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari di Reggio Emilia: trattasi di un’ordinanza di archiviazione che viene pronunciata nell’ambito di un procedimento sorto a seguito di querela sporta dalla dipendente di una multinazionale avente sede anche in Italia per i reati di cui agli artt. 572 e 612bis c.p.
La querela veniva sporta nei confronti di alcune figure apicali della Società per maltrattamenti che, in via di estrema sintesi, si sarebbero sostanziati in demansionamenti, mancate risposte ad e-mail, mancato coinvolgimento in riunioni ed assegnazione di trasferte a condizioni disagevoli.
Giova puntualizzare che la querelante prestava le proprie dipendenze da diversi anni per la Società e che ricopriva il ruolo di quadro all’interno dell’organico aziendale.
Il Giudice di Reggio Emilia richiama, anzitutto, la sentenza della Suprema Corte dianzi menzionata per ribadire la necessità di evitare interpretazioni ulteriormente estensive dell’art. 572 c.p., in ossequio al divieto di analogia in malam partem:
“Va salutato con incondizionato plauso l’arresto di C 7639/18, che riduce il concetto di para-familiarità entro limiti tanto angusti da renderlo inservibile. Non è una grossa perdita, perché si trattava di un’analogia in malam partem così scoperta da rivelarsi nella parola stessa. Per restare al nostro caso, del resto, nessuno che abbia un minimo di considerazione per l’art. 12 prel. , e per l’uso comune del linguaggio cui la norma vincola l’interprete, potrebbe mai chiamare famiglia un’impresa con duecento dipendenti.”
Sulla scorta di tali argomentazioni il Giudice giunge, quindi, a respingere l’applicabilità dell’art. 572 c.p. al caso sottopostogli ed a rigettare l’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla persona offesa.
Deve segnalarsi, infine, la conclusione dell’ordinanza, ove il Giudice afferma:
“E’ al giudice del lavoro che l’opponente può chiedere, ricorrendone i presupposti, la tutela che va cercando.”
Tale statuizione appare particolarmente significativa poiché esprime (giusta) contrarietà avverso quei casi in cui l’invocazione dell’art. 572 c.p. in sede penale possa apparire come strumentale all’ottenimento di risultati più favorevoli nelle sedi giudiziarie (attualmente) competenti a giudicare le condotte di mobbing.
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Collegamenti con altre pronunce
Riguardo all’ipotesi di applicazione maggiormente estensiva dell’art. 572 c.p., vedasi Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 10090 del 22/01/2001 e Cass. Pen., Sez, III, n. 27469 del 05/06/2008.
Riguardo al concetto di parafamiliarità accolto dagli arresti più recenti, vedasi Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 28603 del 28.03.2013 e Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 7639 del 06.12.2017.
Arianna Bassi
Avvocato del Foro di Bologna