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Corte d’Appello di Brescia, sent. 5 febbraio 2016

1. Con la sentenza che pubblichiamo la Corte d’Appello di Brescia ha sostanzialmente confermato, seppur in parziale riforma, le condanne dei dieci dirigenti della Montedison per il delitto di omicidio colposo plurimo in relazione alla morte di undici operai dello stabilimento petrolchimico di Mantova.

La vicenda che ha impegnato la Corte a redigere circa 500 pagine di sentenza è piuttosto nota.

In particolare, in primo grado, il giudice mantovano aveva solo in parte confermato l’impianto accusatorio che era stato confezionato da parte della pubblica accusa: delle settantaquattro morti contestate nei riguardi degli imputati, dopo il vaglio dibattimentale, ne avevano retto solo undici, di cui dieci morti avutesi per mesoteliomi e carcinomi polmonari (ricondotte dal Tribunale all’esposizione all’amianto, sostanza la cui tossicità è ormai nota da anni) e una morte – per la quale è stata, invero, dichiarata in secondo grado la prescrizione – per leucemia mieloide acuta (ricondotta, invece, all’esposizione al benzene, di cui si è ricostruito, sul piano scientifico, l’effettiva idoneità a cagionare la patologia in questione).

La particolare complessità dell’oggetto della vicenda consiglia, però, di procedere sulla scorta di quelli che sono stati i principali motivi di appello mossi da parte dei difensori degli imputati nei riguardi della motivazione del Tribunale (pp. 44 e ss). Prima di ciò, si ritiene, tuttavia, di dover fin da subito palesare quelli che sono stati (e sono tutt’ora) i profili – che si ritengono essere – di maggior criticità, espressi già in primo grado dal Tribunale, e invero ripresi quasi integralmente anche nel secondo dalla Corte, al fine di evidenziare i trend che continuano imperterriti ad assumersi in giurisprudenza. Il Tribunale, come anche la Corte, hanno infatti ritenuto accertati i singoli nessi causalità basando le loro motivazioni sulla mera presenza delle sostanze incriminate sui luoghi di lavoro, senza peraltro considerare la questione delle cd. “dosi-risposte”, vale a dire di quelle che si ritengono essere a livello scientifico le dosi delle sostanze tossiche (amianto e benzene) concretamente in grado di cagionare nei singoli le malattie. Nondimeno, sul piano della cd. causalità della colpa, si è assunta la capacità degli imputati di prevedere già ai tempi delle condotte gli eventi lesivi così come di fatto verificatisi – nonostante la carenza di conoscenze scientifiche che potessero fornire delle sicure certezze in merito alla tossicità delle sostanze, ma anche di criteri e di limiti di tossicità univoci e idonei a scongiurare la sicura verificazione degli eventi – andando di fatto ad ancorare tali pretese a logiche meramente precauzionali.

Ciò premesso, affrontiamo, dunque, le questioni singolarmente.

2. Il problema della causalità.

Con il primo motivo le difese hanno dedotto la violazione del combinato disposto degli art. 192 e 594, co. 1 lett. E) c.p.p. sotto il profilo dellinosservanza del metodo e dellerronea applicazione dei criteri di valutazione della prova scientifica. Lamentavano, in particolare, che il Tribunale avesse del tutto pretermesso l’esame della validità teorica, dell’adeguatezza e del corretto uso pratico delle leggi scientifiche, compiendo errori metodologici, sia con riferimento all’accertamento dell’esposizione ad amianto, sia con riferimento alla esposizione al benzene, sia in tema di accertamento della causalità delle patologie asbesto correlate, che in tema di leucemia mieloide acuta; errori, in sostanza, ricondotti allomessa considerazione della qualifica professionale e dell’indipendenza di giudizio dei consulenti.

Nella medesima direzione, con il secondo motivo si deducevano le violazioni degli art. 40, 41, 43, 589 c.p. sotto il profilo dellinsussistenza del nesso causale e anche della colpa per mancato accertamento di esposizioni rilevanti rispetto alle singole morti. Anche in questo caso il motivo è stato, in sostanza, incentrato su una critica circa il metodo seguito dal primo giudice che avrebbe, ad avviso dei difensori, del tutto omesso di effettuare qualsivoglia accertamento circa a. la concentrazione degli inquinanti (amianto e benzene) nell’ambiente di lavoro; e b. il tempo durante il quale i soggetti bersaglio sarebbero stati raggiunti dalla concentrazione. Deducevano, infatti, che a fronte della necessità di accertare per ogni singolo decesso se il lavoratore fosse stato esposto, per quanto a tempo e a concentrazioni idonee, a contatto diretto con la sostanza tossica, il tribunale aveva invece utilizzato valori del tutto inattendibili e discrezionali, in ragione dell’omessa considerazione della loro qualità e del fatto che non fossero riferibili ai singoli reparti e, men che meno, ai singoli individui.

2.1. Più nel dettaglio, in merito all’imputazione di omicidio colposo per l’esposizione al benzene, le difese degli imputati, pur non contestando che vi fosse, sul piano della causalità generale, un unanime consenso rispetto all’associazione tra esposizione a benzene e leucemia acuta mieloblatica, hanno precisato che tale relazione fosse stata, invero, accertata esclusivamente per esposizioni ad alte dosi di detta sostanza – in particolare a 40 ppm/anni, a fronte dei 10 ppm/anni addotti, invece, dal consulente dell’accusa –  e che pertanto si sarebbe dovuta intendere come inidonea (oltre che inaffidabile) la stima della esposizione avutasi per le singole vittime (di circa 15 ppm/anni) a cagionare la malattia, in quanto inferiore ai limiti idealmente rappresentanti la soglia di pericolo. Critiche della medesima portata si sono, conseguentemente, mosse anche sul piano dell’accertamento della causalità individuale, rispetto al quale la difesa ha sostenuto che il Tribunale ha ritenuto provata la esposizione a livelli superiori ai 10 ppm-anni pur in assenza di dati sulleffettiva esposizione dei lavoratori, e riguardanti invece stime calcolate attraverso modelli matematici, per nulla attendibili.

Nonostante tali rilievi, la Corte d’Appello ha ritenuto corrette le conclusioni espresse dal Tribunale, sia sul piano delle leggi scientifiche utilizzate al fine di delimitare il perimetro della causalità generale, sia su quello dei metodi impiegati per l’accertamento del singolo nesso causale (pp. 187 e ss). Una volta, infatti, confermata – sulla base delle risultanze evidenziate nella sentenza del Tribunale – la presenza nei reparti in cui lavoravano i lavoratori di una serie di carenze strutturali e impiantistiche tali da poter effettivamente condurre alla dispersione del benzene, ha definito come “incapaci di scalfire le conclusioni del Tribunale” le censure mosse da parte dei difensori in merito a quelle che erano le quantità di benzene nel concreto idonee a cagionare la leucemia mieloide (10 ppm/anni), ma anche ai metodi (se non migliori, quantomeno) di fatto idonei per laccertamento nel singolo di un nesso di causalità. Più in particolare, su quest’ultimo punto, non ha reputato, condivisibile la prospettazione secondo cui per poter affermare il livello di esposizione occorreva avere una stima particolaristica della esposizione, e ha ritenuto al contrario sufficiente il riferimento a “indizi quando questi assumano la consistenza di cui allart. 192 c. 3 c.p.p.In tal maniera, ha di fatto confermato i criteri di accertamento che erano stati seguiti dal c.t. del p.m. per la costruzione di un modello che consentisse di addivenire a una stima dell’esposizione professionale dei singoli lavoratori alle predette sostanze, in sostanza basato su uno studio epidemiologico caso-controllo fondato su indagini ambientali eseguite dall’azienda con campionari fissi e con dosimetri personali. Nessun rilievo ha, invece, attribuito alle critiche mosse sulla correttezza, la qualità e leffettiva idoneità di tali rilevazioni a fornire indicazioni in merito al singolo, e anche sull’abitudine dei lavoratori a fumare dalle 15 alle 20 sigarette al giorno, dal momento che era stata in ogni caso provata “la esposizione ad un agente certo cancerogeno per luomo, per un tempo ed unesposizione cumulativa sicuramente efficaci alla causazione della malattia”.

2.2. La totale insussistenza del nesso causale fra le condotte attribuite agli imputati e tutte le patologie per le quali vi era stata affermazione di responsabilità (o anche dichiarazione di prescrizione) è stata denunciata anche dal terzo motivo d’appello, in merito agli episodi di mesotelioma e di carcinoma polmonare.

In particolare, rispetto ai casi di mesotelioma la difesa, dopo aver enucleato i temi su cui il Tribunale avrebbe – erroneamente – registrato un “consenso generale” (vale a dire, la natura monofattoriale del mesotelioma, la natura multistazione del meccanismo di cancerogenesi, la durata della fase di progressione, la natura di cancerogeno completo dell’amianto, la natura dose dipendente), è poi passata ad esaminare i singoli casi di mesotelioma, escludendo per ciascuno di essi che fosse stata fornita una prova secondo il canone delloltre il ragionevole dubbio della reale sussistenza di un nesso causale tra la malattia e l’esposizione.

Analoghe sono, poi, state le obiezioni mosse in merito all’accertamento della causalità con riferimento ai tre casi di neoplastia polmonare, rispetto ai quali la difesa ha peraltro posto in evidenza come il Tribunale avesse totalmente disatteso le leggi di copertura che indicavano che solo le elevate esposizioni ad asbesto sono associate al rischio di tumore polmonare.

Anche queste critiche non hanno, tuttavia, trovato un adeguato riscontro nelle conclusioni espresse dalla Corte (pp. 223 e ss., spec. 254 e ss.). Quest’ultima, infatti, dopo aver sul piano della causalità generale sostanzialmente confermato le teorie addotte dal Tribunale per giustificare la presenza di un nesso causale tra le esposizioni e le malattie, è giunta a dire che “tutte le esposizioni in grado di aggravare sia la fase di iniziazione, sia quella della promozione del tumore erano state, conseguentemente, anche capaci di accelerare gli eventi”, e che ladozione delle cautele omesse avrebbe certamente “consentito di abbassare il livello di esposizione, e conseguentemente, il rischio di sviluppare la malattia di induzione e di impedire la accelerazione dellevento.” (cfr. p. 306 e ss, spec. pp. 345-346).

Nella medesima direzione si estendono, d’altro canto, le conclusioni della Corte in merito al carcinoma polmonare. Anche in questo caso il giudice di secondo grado dopo aver precisato che “anche le esposizioni cumulative sotto le 25 fibre-anni sono associate un rischio aumentato di tumore del polmone”, in quanto solo “le esposizioni estremamente basse non consentono di quantificare laumento del rischio, ha reputato che la carriera lavorativa emergente dalla anamnesi, le mansioni svolte, le condizioni di lavoro emerse dalle indagini e il rispetto del limite di latenza (10 anni dalla prima esposizione) fossero elementi tutti nel complesso idonei a ravvisare, alla luce del criterio di elevata probabilità logica, la presenza di un concreto nesso di causalità tra lesposizione ad asbesto e le singole malattie. Da qui, dunque, la conclusione che i carcinomi polmonari considerati fossero stati tutti causati dalle ripetute e sistematiche esposizioni ad amianto subite presso lo stabilimento Petrolchimico di Mantova; e, se del caso, in riferimento a B. M. e a F. A., che tali esposizioni avessero quantomeno contribuito in via sinergica con il fumo a cagionare le malattie.

3. Il problema della colpa.

Il quarto motivo d’appello ha investito il capo della sentenza che ha ritenuto sussistente l’esistenza dellelemento soggettivo con riferimento ai reati di omicidio colposo.

In questo senso, il primo rilievo mosso nei riguardi del Tribunale è stato quello di aver considerato le condotte descritte come commissive anziché come omissive, in maniera tale da limitarsi a provare che le malattie fossero state determinate dalle esposizioni alle sostanze, senza peraltro affrontare il tema della concreta attitudine delle cautele omesse ad evitare levento. In secondo luogo, è stata poi contestata la correttezza delle conclusioni della sentenza in ordine all’individuazione del momento a partire dal quale le conoscenze scientifiche potevano dirsi consolidate, e quindi, effettivamente disponibili all’agente modello, nonché che si fosse fatto riferimento come parametro di esigibilità della condotta di riduzione dellesposizione ai limiti individuati dall’OSHA, anziché a quelli individuati dalla ACGIH, valori questi ultimi che nella più gran parte dei casi erano stati rispettati. Non si condividevano, infine, neppure le risposte fornite in merito all’evitabilità degli eventi, in quanto, ad avviso dei difensori, era stata fatta applicazione del criterio del cosiddetto “aumento del rischio”, per cui ogni singola esposizione, indipendentemente dalla qualità del tempo e dello spazio in cui era avvenuta, era stata considerata causalmente rilevante ai fini della verificazione degli eventi.

In tale quadro, la Corte dopo aver disatteso (pp. 246 e ss.) le conclusioni raggiunte dal Tribunale in merito alla natura delle condotte degli imputati che, in effetti, ha ritenuto di dover qualificare come omissive e non invece come attive, si è poi concentrata sulle particolari regole cautelari previste dagli artt. 19, 20, 21 d.p.r. 303/1956 rispetto alle quali ha precisato che “la giurisprudenza è granitica nellaffermare che le regole cautelari contestate ()  hanno ad oggetto () la tutela della salute sui luoghi di lavoro e che le norme che impongono al datore di lavoro di impedire o di ridurre la diffusione delle polveri sono dirette ad evitare eventi lesivi connessi a malattie dellapparato respiratorio e, dunque, non solo lasbestosi”.

D’altro canto, neppure ha condiviso le critiche svolte sotto il profilo della cd. prevedibilità in concreto dellevento sui temi della conoscenza della pericolosità e poi cancerogenicità del benzene e dellamianto, dal momento che – secondo anche quanto, da ultimo, affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7941/2015 in riferimento all’amianto – i primi articoli scientifici sulla natura cancerogena delle sostanze erano comparsi già a fine anni ’50, inizio anni ’60: a quegli anni poteva, dunque, farsi risalire l’effettiva conoscenza e la concreta prevedibilità degli eventi dannosi e/o pericolosi come del tipo di fatto venutesi a verificare in capo alle vittime.

Accanto a questi rilievi, sono state poi fornite delle risposte anche in merito alla concreta esigibilità del comportamento dovuto, vale a dire al profilo – a lungo discusso in dottrina e giurisprudenza –  soggettivo e personale della colpa che andrebbe teoricamente individuato nella capacità soggettiva dellagente di osservare la regola cautelare, ma anche nella concreta possibilità di pretendere l’osservanza di tale regola. Sul punto, in effetti, la Corte – esprimendosi nel senso di dire che “ai fini dellimputazione soggettiva dellevento al soggetto agente, ai sensi dellart. 43 c.p. la prevedibilità dellevento dannoso, può connettersi anche alla semplice probabilità o anche solo possibilità (purché fondata su elementi concreti e non congetturali) che queste conseguenze dannose si riproducano, non potendosi limitare tale rappresentazione alle sole situazioni in cui sussiste in tal senso certezza scientifica” – sembrerebbe aver ancorato il giudizio di prevedibilità non alle conoscenze scientifiche maturate nei anni in cui i fatti erano in progressione di addivenire, ma ad una logica di mera precauzione.

Da ultimo, è stato poi affrontato il profilo dell’evitabilità dell’evento, in merito al quale si è affermato che il criterio della causalità della colpa non è quello, così come vorrebbe la difesa, della ragionevole certezza propria dell’imputazione oggettiva di evitare l’evento, ma “dellapprezzabile (significativa, non trascurabile) probabilità di successo”. In ragione di ciò, e anche alla luce della globalità e complessità delle cautele omesse da parte degli imputati, la Corte ha quindi confermato che “la informazione sui rischi avrebbe certamente innestato un circuito virtuoso tra datore di lavoro e suoi rappresentanti () che avrebbe certamente avuto leffetto di ridurre sensibilmente per ogni lavoratore il livello della esposizione e dunque il rischio concreto di contrarre quella malattia; di ridurre statisticamente lincidenza dellevento; infine di aumentare la latenza in caso di già avvenuta iniziazione/promozione del processo patogenetico”.

4. Le posizioni di garanzia.

Verso altre direzioni si estendono, d’altro canto, le contestazioni mosse da parte i singoli imputati in merito alle cariche e ai ruoli da questi nel concreto svolti all’interno dell’azienda.

Comune denominatore a tali rilievi si può certamente, in generale, ravvisare nel fatto che secondo le difese il Tribunale si sarebbe attenuto ad una nozione del tutto lata e non meglio definita di “posizione di garanzia”, applicandola anche ai casi di causalità commissiva, senza peraltro procedere ad effettuare un puntuale accertamento rispetto alle funzioni svolte e ai poteri in concreto attribuiti agli imputati all’interno della società.

Più in particolare, con riferimento alla posizione degli amministratori delegati, le difese, alla luce di quanto anche da ultimo previsto dalle Ss. Uu. n. 7941/2015 nella parte in cui hanno affermato “la necessità che il giudizio sulla paternità dellevento venisse governato dai principi di causalità e personalità”, pur non contestando la correttezza della qualificazione soggettiva dei loro assistiti, si sono opposte al fatto che a dette posizioni fossero stati collegati poteri di garanzia in riferimento anche alla tutela della salute dei lavoratori dipendenti dalle società, quando si sarebbero, invero, dovute tener presenti le specifiche funzioni attribuite nei confronti di ciascun titolare della posizione.

Ebbene, la Corte d’Appello, dopo un’ampia e approfondita ricostruzione giurisprudenziale del tema (pp. 178 e ss), ha in via preliminare chiarito che i titolari della “posizione di garanzia” sono in generale tutti coloro a cui sono forniti i necessari poteri impeditivi degli eventi dannosi, intendendo con ciò fare riferimento a mezzi idonei semplicemente a sollecitare gli interventi necessari per evitare che levento dannoso venisse cagionato. Nondimeno, ha statuito che “nelle imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione (Cass. 4°, 6280/2007, Mantelli). Infatti, anche di fronte alla presenza di una eventuale delega di gestione conferita ad uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, tale situazione può ridurre la portata della decisione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglioma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega”. Alla luce, dunque, di tali premesse, e anche del fatto che “le violazioni delle disposizioni sull’igiene del lavoro erano talmente gravi, reiterate e strutturali, da chiedere necessarie decisioni di alto livello aziendaleche in quanto tali non erano appunto delegabili ha, anche sotto questo profilo, in sostanza confermato quanto in precedenza previsto dal Tribunale.

Quanto, poi, alla posizione dei direttori di stabilimento, ha osservato che costoro oltre ad essere quelli che più avevano la possibilità di garantire i beni giuridici oggetto di tutela in ragione della loro presenza fisica nello stabilimento, quindi, della prossimità fisica con gli stessi, erano peraltro gravati da una posizione di garanzia derivante dal disposto del D.P.R. n. 547 del 1956 (in materie di infortuni sul lavoro), art. 4 e D. P. R. n. 303 del 1956, art 4 (in materia di igiene sul lavoro), ove è previsto che i dirigenti devono attuare le misure di sicurezza e di igiene e fornire ai lavoratori i mezzi necessari di protezione oltre che renderli edotti dei rischi specifici a cui sono esposti.

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In giurisprudenza, ex plurimis, si v. Cass. Pen., SS.UU, 11.09.2002 n° 30328, Franzese; Cass. pen., Sez. IV, 17.9.2010 n. 43786, Cozzini e altri; Trib. Torino, 13.02.2012 (nonché Corte d’Assise d’appello di Torino, 28.02.2013,  imp. Schmidheiny e altri).

In dottrina, anche per altri riferimenti giurisprudenziali, per tutti, sulla causalità: con F. Stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, Giuffrè, Milano, 1975; M. Donini, Il garantismo della c.s.q.n. e il prezzo del suo abbandono. Contributo all’analisi dei rapporti tra causalità tra causalità e imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, pp. 494 ss.; R. Blaiotta, Causalità giuridica, Giappichelli, Torino, 2010.  Sull’amianto: S. Zirulia, Profili generali in materia di amianto e responsabilità penale, in Foffani-Castronuovo, (a cura di) , Diritto penale dell’economia, vol. II, Impresa e sicurezza (Porto Marghera, Eternit, Ilva, ThyssenKrupp), il Mulino, Bologna, 2015, pp. 73-106. Sulla prevedibilità in situazioni d’incertezza: D. Castronuovo, Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato, Aracne, Roma, 2012, pp. 1-196; Per una rilettura aggiornata in tema di responsabilità penale e sicurezza del lavoro: D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre, V. Valentini, Diritto Penale della sicurezza sul lavoro, BUP, Bologna, 2016, pp. 1-304.

Dott.ssa Maria Federica Carriero,
dottoranda di ricerca in diritto penale nell’Università di Modena e Reggio Emilia.


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