Cerca
Close this search box.

Pubblicazioni

Colpa e precauzione: scampato per un soffio il misunderstanding. (Trib. di Ravenna, Sent. 24.11.2016 n. 1935).

Trib. di Ravenna, Sent. 24.11.2016 n. 1935

Oggetto del provvedimento.

Il Tribunale nel caso che si esamina ha ritenuto accertata la responsabilità di taluni dirigenti del Petrolchimico di Ravenna in relazione al delitto di lesioni colpose (asbestosi) ai danni di un ex dipendente del Petrolchimico.

*** *** ***

Contenuto del provvedimento.

1. Gli imputati sono stati accusati, nelle loro rispettive qualità, di aver cagionato plurime malattie professionali e/o il decesso di decine di lavoratori già dipendenti del Petrolchimico in conseguenza dell’esposizione alle polveri di amianto.

Più precisamente, la condotta che è stata loro contestata è di tipo omissivo: sostanzialmente, si contesta di non aver osservato le disposizioni dei d.P.R. 303/1956 e 547/1955 (oggi abr. e sostituiti dalla disciplina del d.lgs. 81/2008) con cui si imponeva nei riguardi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti di adottare tutte le misure e gli strumenti necessari per evitare il rischio di produzione e dispersione di polveri e fibre di amianto, nonché la violazione dell’art. 2087 c.c. per aver omesso di adottare tutte le misure che secondo la migliore esperienza e tecnica e la particolarità del lavoro erano necessarie a garantire l’integrità fisica dei lavoratori. Gli eventi derivati da tali condotte erano di lesioni e decessi. Più nel dettaglio, le lesioni sono individuate in asbestosi, placche pleuriche, bronco-pneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO); le morti, invece, come dovute a mesotelioma pleurico e carcinomi polmonari vari.

Per quanto riguarda il periodo temporale nel quale le condotte sono collocate, si parte dal 1971, fino all’inizio degli anni ’90. Ciò nondimeno, per poter comprendere al meglio la vicenda, appare opportuno svolgere preliminarmente alcune brevi osservazioni di carattere generale sulla storia del Petrolchimico di Ravenna, avendo riguardo sia al piano della causalità sia a quello più strettamente attinente alla colpa. Procediamo, dunque, con ordine.

2. Causalità. Si tratta senz’altro di ricostruire una realtà produttiva particolarmente complessa, sia per dimensioni, sia per tipologie di lavorazioni e numero di addetti, a decenni di distanza dai fatti e dopo la modifica e/o la cessazione del processo produttivo. Tuttavia, ad avviso del Tribunale, la valutazione sinottica delle testimonianze, dei documenti, e delle perizie svolte, avrebbe senz’altro consentito di ritenere accertato che all’interno del Petrolchimico di Ravenna i lavoratori furono sottoposti ad un’esposizione incontrollata a fibre di amianto aerodisperse.

Tale assunto, è stato, peraltro, confermato anche dalla difesa la quale, più che contestare la valutazione in sé circa l’esposizione alle sostanze tossiche, ha contestato, invece, la valutazione quantitativa dell’esposizioni professionali delle persone offese. In questo senso, si è precisato che la presenza di amianto in contesti lavorativi, non significa, né tantomeno comporta in via immediata che l’esposizione raggiunga livelli tali da essere effettivamente nociva, giacché le patologie asbesto-correlate sono direttamente influenzate dalla dose di esposizione, intesa quale prodotto di intensità e durata delle singole fasi temporali di essa. Pur tuttavia, continua la difesa, i consulenti dell’accusa, hanno formulato una valutazione di tipo essenzialmente qualitativo delle esposizioni, senza fornire stime sulla quantità delle esposizioni cui sono state sottoposte le persone offese.

Sulla base di tale assunto, la difesa ha dunque proposto, tramite i propri consulenti tecnici, un’ipotesi di valutazione quantitativa retrospettiva dell’esposizione ad amianto, sia ambientale che professionale, mediante l’utilizzo di algoritmi. Tale metodologia ha così concesso agli esperti della difesa di giungere alla conclusione che per nessuna persona offesa era stato superato il limite di 25 ff/cc anno.

Tale valutazione non viene, tuttavia, condivisa dal Tribunale. Quest’ultimo, infatti, malgrado abbia apprezzato lo sforzo praticato dai consulenti della difesa di adeguare il più possibile le stime generali astratte al caso concreto, nonché l’accuratezza delle analisi, ha posto altresì in evidenza che i dati oggettivi di misurazione ambientale hanno fotografato una realtà produttiva diversa da quella del periodo oggetto di contestazione; tutto ciò, non solo perché le misurazioni oggettive su cui sono stati eseguiti i calcoli vennero effettuate tutte in un’epoca successiva alla messa al bando dell’amianto e quando le operazioni di bonifica erano già in corso, ma anche perché dalla documentazione acquisita risulta che, quanto meno dai primo anni 80’, nel Petrolchimico vi fu una sensibile riduzione dell’utilizzo di materiali contenenti amianto. Allo stesso tempo, il Tribunale ha chiarito che la classificazione dei lavoratori in gruppi omogenei di esposizione ha comunque il limite di rappresentare la figura professionale in una dimensione statica, impermeabile a fattori di interferenza esterna, sia alla naturale mobilità e diversificazione delle mansioni concretamente svolte.

3. Colpa. Quanto alla colpa, fino al 1991, afferma il Tribunale, in Italia non esisteva alcun limite normativo generale per l’esposizione all’amianto: la legislazione si limitava a prevedere la tutela dei lavoratori dalle polveri di qualunque specie imponendo di adottare i provvedimenti atti a impedirne o ridurne, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione nell’ambiente di lavoro (art. 21 d.P.R. 303/1956), senza tuttavia indicare i valori-limite di esposizione.

Con la novella del 1991 viene poi imposto nei riguardi del datore di lavoro di effettuare una valutazione del rischio in termini di esposizione temporale, cioè di quantità di agente nocivo cui è sottoposto il singolo addetto nell’arco di 8 ore lavorative e non la sola misurazione del livello di agente nocivo presente nell’ambiente di lavoro (cd. TLV, valori-limite di esposizione agli agenti nocivi). In questa direzione, il Tribunale interpreta l’art. 21 d.P.R. 303/1956 come una regola cautelare cd. “aperta”, poiché si limita a dettare regole di condotta in termini generali in relazione all’astratta possibilità del verificarsi di eventi dannosi, anche di quelli ignoti al legislatore dell’epoca.

Alla luce di tali presupposti, è così giunto ad affermare che «l’inalazione di amianto è ritenuta da ben oltre il 1992 di grande lesività per la salute (…); dunque la mancata adozione di cautele contro l’esposizione a polvere è rimproverabile anche in relazione a quelle conseguenze eventualmente non ancora conosciute dal legislatore del 1956 ma che sono comunque riconducibili all’area di protezione della norma. D’altro canto (…) l’art. 2087 (…) impone al datore di lavoro di ispirare la propria condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza, per mettere il lavoratore nelle condizioni di operare in assoluta sicurezza, secondo il criterio di massima precauzione che deve improntare tutti i comportamenti umani quando è in gioco il bene della salute» (pag. 20 ss. della motivazione).

Tali, dunque, le premesse che condurranno poi il Tribunale a vagliare più nel dettaglio le singole posizioni, nonché le singole lesioni e morti. Al riguardo, dopo un approfondito esame delle malattie, nonché dei singoli periodi contestati nei riguardi dei garanti, l’unico reato in ordine al quale è stata raggiunta la prova e che non è risultato estinto per prescrizione è il delitto di lesioni personali, in relazione alla sola asbestosi diagnosticata nei riguardi del sig. U.A. nel gennaio 2012.

In relazione agli imputati, il Tribunale ha nuovamente chiarito che «le conoscenze sul rischio di malattie asbesto correlate erano certamente patrimonio comune negli anni ’70 del secolo scorso. La circostanza che all’interno del Petrolchimico fossero ampiamente utilizzabili materiali contenenti amianto era ugualmente pacifica ed ugualmente noto era il rischio che nel maneggiare tali materiali o nelle operazioni di rimozione o pulitura di coibentazioni, guarnizioni, baderne, coperture ecc. potessero disperdersi – anche in notevoli quantità polveri contenenti tale materiale. Si rammenta che in tema di delitti colposi, (…), ai fini del giudizio di prevedibilità deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a provocare una situazione di danno, non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell’evento dannoso. Inoltre il titolare di una posizione di garanzia è tenuto a ricercare e adottare tutte le precauzionianche ulteriori rispetto alle misure di prevenzione eventualmente previste all’epoca, per ridurre il più possibile la contrazione di una malattia da parte del dipendente, quando tecnicamente sia possibile abbattere ulteriormente il rischio alla luce delle tecnologie in quel periodo storicamente adottabili» (pag. 91 ss. della motivazione).

Per quanto, invece, riguarda il nesso di causalità fra la condotta dei singoli imputati e gli eventi, il Tribunale, data la natura progressiva dell’asbestosi, ha ritenuto responsabili tutti coloro che hanno ricoperto posizioni di garanzia, anche solo per una parte del tempo di esposizione in quanto ogni singola «condotta, per una malattia già insorta ha comunque ridotto i temi di latenza aggravando le conseguenze e gli effetti, mentre con riguardo a malattie sorte successivamente ne ha accelerato l’insorgenza» (pag. 92 della motivazione).

Ha così riconosciuto la responsabilità per il delitto di lesioni colpose (asbestosi) nei riguardi di sei dei sette imputati, avendo peraltro espunto dalla lista il sig. A. C. poiché egli ricoprì l’incarico di responsabile direzione produzione per un lasso di tempo troppo ridotto, inferiore ad un anno; sicché, ha affermato la Corte, «appare difficile ipotizzare che abbia avuto tempo e modo di valutare i rischi cui erano esposti i dipendenti e individuare e proporre al datore di lavoro adeguate misure di prevenzione» (pag. 91 della motivazione).

*** *** ***

Dottrina e collegamenti giurisprudenziali.

Sul principio di precauzione, cfr. D. Castronuovo, Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato, Aracne, Roma, 2012; C. Piergallini, Danno da prodotto e responsabilità penale, cit.; C. Ruga Riva, Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa in contesti di incertezza scientifica, in Aa. Vv., Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. II, Giuffrè, Milano, 2006, 1766 ss.; E. Corn, Il principio di precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti all’anticipazione della tutela penale, Giappichelli, Torino, 2008; F. Consorte, Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi, Giappichelli, Torino, 2012.

Per una ricognizione giudiziale del tema, cfr. D. Castronuovo, Principio di precauzione e beni legati alla sicurezzaLa logica precauzionale come fattore espansivo del “penale” nella giurisprudenza della Cassazione, in www.penalecontemporaneo.it

Maria Federica Carriero
dottoranda di ricerca presso l’Università di Modena e Reggio Emilia