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Tribunale del Riesame di La Spezia, ordinanza del 22 gennaio 2016

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Oggetto del provvedimento

– nozione di compromissione delle acque; necessità della tendenziale irrimediabilità della contaminazione;

– abusività della condotta come violazione di legge o inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione;

– misurabilità del danno come oggettiva possibilità di quantificare la compromissione o il deterioramento.

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Contenuto del provvedimento

Il caso che si annota, riferito al nuovo delitto di inquinamento ambientale, rispetto al quale non risultano precedenti editi, si segnala per  l’approfondimento di tutti i requisiti dell’art. 452-bis c.p.

Il Tribunale del Riesame di La Spezia era chiamato a decidere sulla richiesta di riesame presentata dall’imputato, progettista e direttore dei lavori di bonifica di un tratto di mare del Golfo di La Spezia, e in particolare del dragaggio di un fondale inquinato da idrocarburi e altre sostanze tossiche.

Il GIP aveva emesso decreto di sequestro preventivo del fondale interessato e del relativo cantiere.

Il Tribunale, pur riconoscendo l’abusività della condotta, consistita nella dispersione delle sostanze presenti sul fondale in violazione delle regole precauzionali (prescrizioni) stabilite in sede progettuale per evitare intorbidimenti e dispersioni nelle aree limitrofe a quella interessata dal dragaggio, ritiene insussistente il fumus della “compromissione e deterioramento significativo e misurabile delle acque”, annullando di conseguenza il provvedimento di sequestro.

Ciò perché, secondo il Tribunale spezzino, il danno conseguente alla dispersione dei sedimenti non avrebbe avuto carattere di tendenziale irreversibilità, ritenuto connotato temporale da attribuirsi alla “compromissione” delle acque[1].

Tale non sarebbe l’intorbidimento delle acque, di durata breve, né la moria di mitili, avvenuta nel febbraio 2015 e non più ripetutasi, rispetto alla quale in ogni caso il Tribunale non ritiene provato il nesso causale.

Quanto alla “significatività” richiesta dalla norma, secondo la pronuncia annotata deve considerarsi tale l’inquinamento che superi quanto meno le concentrazioni soglia di rischio evocate dall’art. 257 d.lgs. n. 153/2006, mentre il confine “superiore” della nozione sarebbe costituito dal più grave delitto di disastro ambientale[2].

Misurabile starebbe, invece, a significare “oggettivamente quantificabile”.

Ciò dovrebbe escludere, dal penalmente rilevante, eventi non scientificamente accertati[3]: più precisamente, diversamente da quanto sostenuto in passato dalla giurisprudenza sul non dissimile evento di danneggiamento idrico, dovrebbe escludere contaminazioni riferite sulla base di mere dichiarazioni testimoniali (ad es. di ufficiali di p.g.) circa morie di pesci o colorazioni anomali delle acque o odori molesti percepiti nell’aria ecc.

Il provvedimento del Tribunale di La Spezia è stato annullato dalla Cassazione[4], la quale, nella prima pronuncia sull’art. 452-bis, ha negato che la “tendenziale irreversibilità” sia elemento connaturato alla compromissione delle matrici ambientali.

In effetti tale requisito è tipico del diverso e più grave delitto di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.).

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Collegamenti con altre pronunce

L’unica pronuncia edita si riferisce a Cass., sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di C. Ruga Riva, Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione, la quale censura il procedimento in commento, ritenendo che il concetto di compromissione delle acque non esiga il requisito della tendenziale irrimediabilità della contaminazione, essendo sufficiente l’alterazione funzionale o strutturale delle acque o della diversa matrice ambientale.

Prof. Carlo Ruga Riva


[1]Per una declinazione della significatività temporale come stabilità durevolezza v., in dottrina, rispettivamente, L. Masera, I nuovi delitti ambientali, cit., par. 2.1. e Aa.Vv., I nuovi delitti ambientali(l. 22 maggio 2015, n.68), Milano, 2015, 25;ContraC. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, III ed., 2015,Torino, 249.

[2]La pronuncia richiama sul punto la tesi di P. Molino, Rel. n. III/04/2015 (Corte di Cassazione. Ufficio del Massimario. Settore penale), in www.penalecontemporaneo.it, p. 4;per una critica a questa tesi, in riferimento alle CSR, sia consentito rinviare a C. Ruga Riva, I nuovi ecoreatiCommento alla legge 22 maggio 2015, n. 68, Torino, Giappichelli, 2015, 10 s.

[3]Sul punto v. C. Ruga Riva,I nuovi ecoreati,cit., 10s.

[4]Cass. sez. III, 21 settembre 2016, dep. 3 novembre 2016, n. 46170, in www.penalecontemporaneo, con nota di C. Ruga Riva, Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione.


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