Tribunale di Milano, Sez. IV, sent. 28 febbraio 2017, n. 2123
*** *** ***
Oggetto del provvedimento
Contestazione di discarica abusiva (e connessi reati paesaggistici) realizzata attraverso il deposito di terre da scavo provenienti da cantieri edili e di bonifica ed impiegate nell’ambito di una bonifica agraria.
Nel provvedimento sono trattate le questioni giuridiche relative alla normativa in materia di terre e rocce da scavo, con particolare riguardo al contenuto di materiali antropici consentito dalle disposizioni regolamentari succedutesi nel tempo
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
La sentenza ha assolto gli imputati, titolari del sito di bonifica agraria situato in zona paesaggisticamente tutelata, rilevando che le terre da scavo impiegate per l’intervento ambientale erano conformi alle disposizioni di legge succedutesi nel tempo, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al DM 161/2012.
Il Tribunale ha statuito che alle disposizioni regolamentari del DM 161/2012, più favorevoli di quelle dell’art. 186 D.Lgs. 152/2006 vigente all’epoca dei fatti, si estende il principio dell’applicazione della legge penale sopravvenuta più favorevole al reo, anche in quanto integrata dalle norme extrapenali (art. 2, comma II cp).
La sentenza evidenzia che l’eventuale presenza di materiale antropico è tipica delle terre da scavo ed è legittima a condizione che il loro quantitativo non superi la percentuale del 20%.
Nel merito degli accertamenti svolti dalla Polizia Giudiziaria, il Tribunale ha rimarcato che la non conformità di ingenti quantitativi di terre da scavo (nel caso di specie circa 60.000 mc) non può essere desunta da una mera analisi visiva, che denoti l’estemporanea presenza di frammenti di materiale antropico, senza procedere ad un approfondimento tecnico.
Non sussistevano dunque i presupposti normativi per la configurabilità di una discarica abusiva, ovvero il deposito di rifiuti in condizione di definitività e di tendenziale degrado.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce
Sulla nozione di discarica abusiva, cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 1188/2012.
In senso contrario: Cass. Pen., Sez. III, n. 12229/2014; Cass. Pen., Sez. III, n. 12295/2013; Cass. Pen., Sez. III, n. 33577/2012.
*** *** ***
Fonti
F. Vanetti – A. Gussoni, “La gestione delle terre e rocce da scavo – Guida tecnico-legale al D.M. 10 agosto 2012, n. 161”, edWoltersKluver, 2013;
G.P. Sommaruga, “Terre e rocce da scavo”, Ed. Flaccovio, 2013;
A. Colleoni, F. Todarello, “Materiali di riporto: con il Decreto del fare risolto ogni dubbio sulla qualificazione come matrice ambientale e non come rifiuto”, in Rifiuti 10/2013.
Avv. Roberto Losengo (foro di Milano)