Spread the love

Tribunale di Lecce, Sez. Riesame – Sentenza del 19/03/2015

*** *** ***

Oggetto del provvedimento:

La sentenza in commento si conforma a quella giurisprudenza che qualifica come comportamento penalmente rilevante ai sensi dell’art. 132 T.U.B. anche l’erogazione di un solo ed isolato finanziamento, escludendo dunque l’abitualità del reato ed il requisito dell’esercizio dell’attività in modo professionale ed organizzato, ovvero rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti.

*** *** ***

Il contenuto del provvedimento:

Secondo l’ipotesi accusatoria, alcuni membri di un’articolata associazione a delinquere di stampo mafioso (in particolare uno dei soggetti al vertice dell’organizzazione, talvolta coadiuvato da altri appartenenti al sodalizio)attraverso le imprese da loro di fatto gestite, svolgevano nei confronti di alcuni titolari di esercizi commerciali da loro riforniti attività di concessione di finanziamenti pretendendo in cambio il pagamento di interessi e in garanzia cambiali ovvero assegni. Il Tribunale della libertà si occupa dunque del reato di abusiva attività finanziaria di cui all’art. 132 D. Lgs. 385/1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)e conferma la custodia cautelare in carcere per alcuni affiliati, i quali, si legge in motivazione, operavano in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 107 D.Lgs. 385/1993 o dell’iscrizione di cui all’art. 111 ovvero dell’art. 112 D.Lgs. cit..

A parere della difesa la fattispecie incriminatrice -la quale punisce chiunque ponga in essere una delle condotte indicate dall’art. 106 del medesimo Decreto (concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi a pagamento, intermediazione in cambi) in assenza della necessaria iscrizione – richiede che le condotte in questione siano attuate in forma professionale, organizzata su scala imprenditoriale e rivolte al pubblico, atteso che solo tali modalità attuative della condotta, in quanto idonee ad indurre un rilevante fattore di turbativa del mercato finanziario, realizzerebbero quella latitudine di gestione che ne evidenzia la pericolosità e la rilevanza penale.

Per i Giudici del riesame, invece, integra il reato previsto dall’art. 132 D. Lgs. n. 385/1993 (esercizio abusivo di attività finanziaria) l’erogazione anche di un solo finanziamento in violazione dell’obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 113 dello stesso Testo Unico, non essendo necessaria una stabile organizzazione, né una specifica professionalità. A differenza, infatti, del reato di cui all’art. 348 c.p., non è affatto richiesto dalla fattispecie incriminatrice un’attività svolta in forma continua e professionale, né è in alcun modo indispensabile l’approntamento e la disponibilità di una stabile struttura organizzativa, con la conseguenza che le operazioni di finanziamento contestate, integrano senz’altro – per numero, cadenza e ammontare – la sussistenza della fattispecie in contestazione. Già in precedenza la Cassazione aveva affermato che, per la configurabilità del reato previsto dall’art. 132 D.Lgs. 385/1993 è sufficiente l’erogazione anche di un solo finanziamento in violazione dell’obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 113 del T.U. Infatti, il reato non richiede per il suo perfezionamento né l’abitualità, né che l’offerta sia rivolta al pubblico. Così come non è richiesta una stabile organizzazione, né una specifica professionalità.

L’impostazione seguita dal Collegio si pone dunque in contrasto con quell’orientamento giurisprudenzialerichiamato dalla difesa degli indagati – consolidatosi alla fine degli anni 90 e ripreso anche in alcune pronunce di merito e di legittimità più recenti – il quale ritiene che per l’integrazione del delitto di cui all’art. 132 D. L.gs 385/93 sia necessaria una struttura organizzata idonea a consentire la concessione sistematica di un numero indeterminato di mutui o finanziamenti, ma anche capace di coinvolgere un numero tale di persone da far trasmigrare l’attività dal settore privato a quello pubblico, riconducendola, per tanto, nell’ambito di operatività della legge bancaria.

Nello stesso sensosi èespressa anche parte della dottrina sostenendo che il legislatore ha voluto attribuire alla condotta tipica il connotato dell’abitualità. Nell’utilizzare termini come “svolgimento” e “attività” si è voluto far riferimento ad una reiterazione di comportamenti aventi come destinatari soggetti in misura potenzialmente illimitata; non si fa dunque riferimento ad una condotta tipica unitaria, ma a categorie differenziate, così come individuate dall’art. 106 del medesimo Decreto.Del resto, l’art. 132 D. Lgs. 385/1993 altro non è che il contraltare bancario dell’art. 166 inserito nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, delitto che è qualificato dalla dottrina maggioritaria quale reato abituale volto a sanzionare tutte quelle attività che assumono il carattere della continuità, abitualità e professionalità.

Alla luce dei due citati orientamenti contrapposti ci si affida dunque all’autonomia del giudice penale nella individuazione dei caratteri di pubblicità dell’attività finanziaria, senza però trascurarel’importanza che assume qualificare il reato di cui all’art. 132 D. Lgs. 385/1993 istantaneo o abituale.Tale distinzione verrà ad incidere significativamente, ad esempio, sulla decorrenza del termine prescrizionale.

*** *** ***

Collegamenti con altre pronunce:

In senso conforme Cass. pen., Sez. 2, n. 51744 del 13/12/2013 – dep. 23/12/2013, P.C., Torti e altri, Rv. 258119; Sez. 2, n. 1628 del 14/12/2001 Ud. – dep. 21/01/2004, Rv. 227308; cfr. Sez. 2, n. 29500 del 10/06/2009 Ud. – dep. 16/07/2009, Rv. 244436; Sez. 6, n. 5009 del 15/12/1995 Cc. – dep. 19/02/1996, Rv. 203995; Sez. 2, n. 1628 del 14/12/2001 Ud. – dep. 21/01/2004, Rv. 227308. In senso difforme Cass. pen., sez. II, 16/12/2015,  n. 10795;sez. V  06 febbraio 2007 n. 10189; sez. II  27 novembre 2012 n. 47559; sez. V  17 settembre 2009 n. 43046;sez. II, 12/11/2001, (ud. 12/11/2001, dep.07/02/2002), n. 4882; Ufficio Indagini preliminari Milano, 13 settembre 2010, n. 1304.

Avv. Francesco Dalaiti


Spread the love