Tribunale di Siena Sent. n. 173 del 2017
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Oggetto del provvediemento
Con la pronuncia in oggetto il Tribunale di Siena si sofferma su un caso piuttosto complesso concernente frodi in commercio e altri reati minori commessi da alcuni componenti di un’azienda operante nel settore dell’olio. Tra i vari capi d’imputazione, la sentenza è di particolare interesse per via della prima condanna per associazione per delinquere (416 c.p.) in contesto prevalentemente lecito d’impresa agro-alimentare.
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Contenuto del provvedimento
La vicenda riguarda una s.p.a. italiana quotata in borsa che occupa uno spazio importante all’interno del mercato europeo commercializzando all’ingrosso partite di olio extravergine di oliva sfuso, fungendo quindi da trait d’union tra la fase di produzione e quella del confezionamento del prodotto. Più nel dettaglio, l’attività consisteva in primo luogo nella selezione e nell’acquisto, assoggettati a rigorosi controlli chimico-fisici e organolettici effettuati dal laboratorio interno, d’ingenti quantità sfuse di extravergine proveniente da diversi stabilimenti italiani e comunitari: soprattutto, anche se non solo, olio italiano, greco e spagnolo. Acquistato a prezzi convenienti, l’olio veniva tagliato e miscelato nel rispetto delle normative vigenti e suddiviso in diverse “partite” destinate a una clientela prestigiosa ed esigente.
Secondo l’atto di incolpazione, la società, oltre alle sue attività del tutto lecite e alle frodi in ordine alle caratteristiche organolettiche dei prodotti acquistati, stoccati e commercializzati, otteneva oli di dubbia qualità da Paesi diversi dall’Italia per poi commercializzarli all’ingrosso con la designazione di “olio extra-vergine di oliva” e/o come “olio extra-vergine di oliva 100% italiano”.
Qualche esempio concreto aiuterà l’analisi di questa frode.
Tra gli altri casi sospetti – ricostruiti con alcune deposizioni, con la lettura incrociata delle “distinte base”, con l’analisi di un quaderno manoscritto ritrovato in azienda e con lo studio delle fatture sequestrate alla ditta acquirente –, si contesta che nel 2011-2012 gli imputati abbiano acquistato quasi trecento tonnellate di olio proveniente da fornitori greci e spagnoli e venduti a un’altra azienda come olio di oliva extra-vergine “100% italiano”. In relazione all’episodio in parola sarebbero state rinvenute e-mail con le quali si tranquillizzava fittiziamente l’acquirente con l’invio della lista dei fornitori italiani.
Un altro caso piuttosto interessante concerne la commercializzazione a due società italiane di olio con l’indicazione “Grecia” o “Extra Grecia”, in realtà proveniente da fornitori spagnoli e tunisini. Insomma, dalla documentazione contabile ufficiale – fatture, contratti con indicazioni manoscritte, e-mail, registro SIAN, etc. – e da quella extra-contabile rinvenuta in azienda, risulta che quest’ultima ha venduto ad alcuni clienti oli con caratteristiche organolettiche e reale provenienza geografica diversa da quella dichiarata e pattuita.
Aliud pro… olio, si potrebbe dire.
Per fare tutto ciò occorreva anche il contributo di alcuni impiegati che, sulla base di direttive precise di due vertici aziendali – il Presidente del c.d.a. e Direttore – si occupassero dell’olio e della sua collocazione finale presso i prestigiosi clienti della società olearia. Inoltre, al fine di poter concretizzare il metodo frodatorio appena riassunto, sembra che l’impiegato addetto alla compilazione del Servizio informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.), su “richiesta” esplicita dei vertici, inserisse all’interno del registro telematico appena citato informazioni false circa la provenienza, la quantità e le caratteristiche dell’olio detenuto nel loro stabilimento, lavorato, stoccato e poi commercializzato, e che un pubblico ufficiale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (I.C.Q.R.F.), anch’egli imputato, avvisasse i vertici aziendali prima dei controlli “a sorpresa”.
Sussumendo questa ricostruzione dei fatti all’interno del Codice penale il pubblico ministero costruiva i vari capi d’imputazione. Non li citeremo tutti, naturalmente.
Nei confronti dei vertici aziendali e di alcuni impiegati era ipotizzato un concorso nella vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), aggravato dall’aver commesso il fatto su alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti (art. 517-bis c.p.).
Altri impiegati erano poi imputati per concorso in falsità in registri e notificazioni ex art. 484 c.p., in quanto inserivano dati falsi nel registro S.I.A.N. relativi all’acquisto, alla movimentazione e alle lavorazioni delle partite di olio stoccato in azienda, al fine dell’immissione in commercio di olio di oliva vergine ed extra-vergine.
I vertici aziendali venivano inoltre accusati di concorso in frode nell’esercizio del commercio ex art. 515 c.p., aggravata dall’aver commesso il fatto su alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti (art. 517-bis c.p.) e dalla connessione col delitto di cui all’art. 484 c.p., nonché degli artt. 291 e 295, lett. c), DPR n. 43 del 1973 (T.U.L.D.) per aver sottratto kg 374.734 di olio extra-vergine di oliva di origine tunisina al pagamento dei dazi doganali dovuti pari a Euro 566.783, 36.
Il pubblico ufficiale dell’I.C.Q.R.F. veniva accusato di rivelazione e/o utilizzazione di segreti d’ufficio ex art. 326, commi 1 e/o 3 per essersi avvalso di notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete (es. le date dei controlli presso l’azienda) e per aver avvertito telefonicamente i destinatari delle ispezioni, al fine di ottenere un indebito profitto patrimoniale.
Oltre ai capi di imputazione summenzionati, il pubblico ministero ipotizzava l’esistenza di una vera e propria associazione criminale finalizzata, tra gli altri, alla commissione delle frodi commerciali in materia agro-alimentare ex artt. 515, 516 e 517-bis c.p.
L’accusa, raschiando a fondo sotto le varie qualifiche societarie ha rinvenuto (anche) specifici ruoli criminali, così come ha intravisto sotto la denominazione societaria (anche) una societas sceleris ben organizzata e con un oggetto sociale (anche) in contrasto con il codice penale.
Un’«associazione per delinquere», questa, che vedeva il presidente del c.d.a. come “promotore” e “costituente”, il direttore amministrativo nelle vesti del “capo”, alcuni impiegati come meri “organizzatori”/“affiliati” e il pubblico ufficiale dell’I.C.Q.R.F. come … concorrente esterno.
La sentenza del Tribunale di Siena – peraltro molto accurata sotto il profilo dell’analisi dei singoli delitti – presenta una scelta ermeneutica quantomeno opinabile, in relazione alla condanna per il delitto di associazione per delinquere di cui all’art. 416 del Codice penale. Probabilmente il primo caso in materia di Agri-Food.
Su questo tema così i giudicanti: «Circa gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto associativo […] deve osservarsi come la giurisprudenza richieda: a) l’accordo tra gli aderenti all’associazione (c.d. pactum sceleris) […] a compiere un numero indeterminato di delitti-fine; b) la sussistenza di una struttura organizzativa adeguata al raggiungimento degli scopi dell’associazione; c) l’elemento soggettivo, il c.d. affectio societatis scelerum, ovvero la coscienza e la volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell’accordo e, quindi, del programma delinquenziale in modo stabile e permanente». «Deve però precisarsi che la stabilità nel tempo del pactum sceleris non deve essere intesa in senso assoluto […] essendo invece sufficiente che esso non sia a priori programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, in quanto l’elemento temporale insito nella nozione stessa di stabilità del vincolo associativo non va inteso come necessario protrarsi del legame criminale, occorrendo soltanto una partecipazione all’associazione pur se limitata ad un breve periodo». «Anche l’elemento costitutivo dell’organizzazione necessita, però, di una precisazione. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese […] per giurisprudenza costante non si richiede affatto la creazione ex novo di una struttura organizzativa, autonoma rispetto all’azienda (o altra struttura preesistente che persegua un eventuale fine lecito), essendo invece sufficiente l’avvalimento da parte degli associati di mezzi di una struttura organizzativa, anche preesistenti alla ideazione criminosa e seppur già adibiti a finalità lecite». Con la specificazione che, in ambito d’impresa, «… non rileva ai fini della (in)sussistenza del delitto p. e p. dall’art. 416 c.p. il fatto che l’attività illecita accertata rappresenti una parte minoritaria rispetto all’attività lecita svolta [… dalla società]. Ciò che rileva sotto tale aspetto è la semplice pianificazione (in questo caso vi è pure la prova della consumazione) da parte dei consociati di un numero indeterminato di delitti, non essendo affatto richiesto che […] l’attività delittuosa raggiunga determinati livelli quantitativi rispetto all’esercizio delle funzioni lecite o istituzionali proprie dell’ente».
Ciò che importa, stando a questa impostazione, è solamente la pianificazione da parte dei tre o più consociati, e in questo caso pure la realizzazione, di un numero indeterminato di delitti.
Senza nulla dire in questa sede in ordine alle problematiche a nostro avviso non superabili di natura sostanziale, concernenti la contestazione del 416 c.p. in contesto lecito di impresa [rimandiamo a F. Diamanti, Aliud pro Olio S.p.a. (?) Impresa “lecita” e societas sceleris nell’Agri-Food Criminal Law, in corso di pubblicazione], pare opportuno sottolineare che l’art. 416 c.p. utilizzato in contesto prevalentemente lecito s’inserisce pienamente in ciò che, senza alcuna pretesa definitoria, intendiamo chiamare «diritto penale processualmente orientato» e nel suo prodotto, quello che è stato giustamente chiamato in letteratura le c.d. «fattispecie a formazione processuale» [v. tra gli altri, Cerulo A., Il trionfo dei reati associativi e l’astuzia della ragione, in Ind. pen., 2004, 1007 ss].
In altri termini, e in estrema sintesi, l’associazione per delinquere in contesto prevalentemente lecito risulta, prima di ogni altra cosa, funzionale all’aumento della pena complessiva rispetto ai singoli delitti-scopo in concorso e all’implementazione di un procedimento penale di lotta: consente, ad esempio, l’attivazione delle intercettazioni, della custodia cautelare in carcere, e così oltre.
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Collegamenti con altre pronunce
In materia agro-alimentare non si registrano precedenti. In altri ambiti, ex plurimis, v. Cass. pen., Sez. II, 9 febbraio 1995, in Cass. pen., 1996, 2520 ss. (caso “Scientology”) con nota di R. Blaiotta, Scientology: una religione al cospetto della legge; poi ancora Corte d’Appello di Milano, 2 dicembre 1996, in Foro it., 1998, II, 395 ss.; Cass. pen, Sez. VI, 8 ottobre 1997, in Cass. pen., 1998, 2384 ss., sempre con nota di Blaiotta R., La suprema Corte ancora su Scientology, organizzazioni religiose ed associazioni criminali; poi Corte d’Appello di Milano, 5 ottobre 2000, in Giur. it., 2001, 1408 ss. (sentenza divenuta definitiva); Cass. Pen., Sez. V, 32352/2014 Sent. Parmalat.
Dr. Francesco Diamanti
Professore a contratto e Assegnista di Ricerca
Dipartimento di Giurisprudenza di Modena e Reggio Emilia