Tribunale di Bologna, II Sezione Collegiale, ud. 7 dicembre 2016, dep. 5 giugno 2017, n. 5240/2016.
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Oggetto del provvedimento
La decisione – relativa ad un’annosa e complessa vicenda riguardante il servizio di collegamento, a mezzo di navetta, tra l’aeroporto e la stazione ferroviaria della città di Bologna, denominato ‘People Mover’ – ha raggiunto taluni approdi interpretativi meritevoli di approfondimento con riguardo all’elemento soggettivo di taluni reati contro la P.A.
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Contenuto del provvedimento
Agli imputati principali, legali rappresentanti rispettivamente di un ente consortile e di una società partecipata dal Comune, erano contestati i delitti di turbata libertà degli incanti ed abuso d’ufficio per aver stipulato, a ‘monte’ della indizione della gara ed in concorso con funzionari pubblici, un patto (rimasto a lungo occulto) che prevedeva una segreta partnership tra l’ente consortile e la società partecipata, volta – anche con la collusione di taluni amministratori comunali frattanto succedutisi (da qui un’ulteriore contestazione di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p.) – a favorire l’ente privato sia in sede di gara [addebiti sub a) e b) ex artt. 353, II co., c.p. e 323, II co., c.p.], che nella successiva fase d’esecuzione della stessa [addebito sub c) ex art. 323 c.p.].
In particolare, dalla presenza di molteplici omissioni ed irregolarità nella complessiva procedura amministrativa di assegnazione della gara – riconducibili all’operato di due funzionari pubblici (rispettivamente Direttore del Settore Amministrativo Lavori e Opere Pubbliche e Direttore del Settore Mobilità Urbana, nonché Presidente della Commissione Giudicatrice della gara) – il P.M. aveva tratto il convincimento dell’illiceità di un patto segreto tra questi ultimi ed i rappresentanti del consorzio e la società partecipata, dolosamente volto a favorire l’ente aggiudicatario. All’esito del dibattimento, l’Autorità inquirente aveva, poi, virato la propria impostazione ritenendo che la condotta contestata ai pubblici ufficiali fosse invero “conseguenza – a tutto voler concedere – di superficialità, dimenticanze o errori commessi dai pubblici funzionari e dei quali i coimputati [i legali rappresentanti dei due enti commerciali] si sarebbero limitati semplicemente ad approfittare per poi colludere con successo e tramite istigazione” con gli amministratori locali in fase di esecuzione della gara pubblica.
La sentenza, ancor prima di passare in rassegna talune delle numerose prove documentali e testimoniali, ha dato atto di come i consulenti del P.M. si fossero orientati nel senso dell’illegittimità della procedura soltanto in un secondo tempo, mentre nella loro prima relazione, gli stessi, rispondendo ad uno specifico quesito sull’interpretazione di una disposizione in materia di appalti pubblici (punto essenziale dell’indagine), avessero valutato legittimamente l’operato degli imputati. Con ciò traendo la significativa conclusione che “se l’interpretazione dell’art. 156 T.U. 163/2006 risulta essere stata oggetto di due valutazioni tra loro opposte e contrastanti da parte degli stessi CTU del PM, delle cui ottime competenze e curricula non può certo dubitarsi, delle quali la prima espressa in termini di certezza e la seconda rivelatasi frutto di una rivalutazione, una maggiore certezza interpretativa non fosse esigibile, tanto meno all’epoca dei fatti, da parte di funzionari o dirigenti amministrativi, né da parte di qualsiasi imputato del presente processo; e ciò a maggior ragione ove si tenga conto del fatto che ulteriori ed anch’essi autorevoli esperti in materia nominati, come consulenti dalle parti ed esaminati in giudizio”, hanno concordemente concluso in conformità.
Con la valorizzazione di tale contrasto, ritenuto argomentato, ragionevole e non pretestuoso, unitamente alla difficoltà logica di ipotizzare in capo agli amministratori locali, frattanto succedutisi, di aver volontariamente inteso danneggiare la società partecipata in favore dell’ente consortile, in assenza di prova di condotte istigatorie ovvero di elargizioni o promesse in loro favore, il Tribunale ha così escluso anche la possibilità che gli imputati avessero potuto cogliere “la dannosità dell’operazione”, riconoscendo in capo agli stessi tutt’al più una condotta superficiale ed imprudente, ma non dolosa.
Dimodoché, proprio la difficoltà interpretativa del disposto normativo che prevede la possibilità di affidare l’esecuzione dei lavori appaltati a soci dell’ente aggiudicatario, pure non direttamente partecipanti alla gara pubblica (purché in possesso dei requisiti di legge), ha consentito al Tribunale di stabilire che la segretezza ed il riserbo – a monte della gara pubblica – di un accordo di collaborazione tra il consorzio (aspirante concorrente) e la società partecipata (avente i requisiti gestionali necessari per l’esecuzione del servizio), non comporta ex se l’illiceità del patto, né tantomeno lo rende idoneo a turbare la gara nei termini contestati.
Secondo il Giudice di merito, il rapporto tra i due partners, dunque, andava più correttamente inquadrato in un accordo privato di collaborazione, nell’ambito della loro rispettiva autonomia imprenditoriale, volto a scambiarsi informazioni nell’ottica di coinvolgere la società a partecipazione pubblica nella successiva fase gestionale in caso di aggiudicazione. Secondo il Tribunale, infatti, tale accordo non può di per sé ritenersi lesivo dell’interesse tutelato dall’art. 353 c.p., non essendo stato impedito alla predetta società di partecipare alla gara in ATI con altri soggetti, né di associarsi ad altro aggiudicatario in seguito per la fase gestionale, in presenza di una clausola di decadenza dell’accordo per il caso di non aggiudicazione della gara da parte dell’ente consortile.
Con riguardo al delitto di turbata libertà degli incanti, la sentenza, infine, ha confermato – in ossequio ai recenti indirizzi di legittimità ed “in virtù del principio dell’approfondimento dell’offesa” – che i termini prescrizionali, in detto illecito qualificato come “reato di pericolo per il quale è irrilevante ai fini della consumazione, che vi sia sta o meno l’aggiudicazione”, decorrano dalla realizzazione dell’ultimo evento (aggiudicazione della gara).
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Collegamenti con altre pronunce
Con riguardo alla valenza penale anche di comportamenti posti ‘a monte’ dell’indizione della gara, cfr. Cass., Sez. VI, 27.01.2016 n. 6259; in senso conforme v. Cass. n. 26840/15; Cass. n. 47444/14; Cass. n. 26840/15; Cass. n. 12821/13,; Cass. n. 18161/12 e decisioni ivi citate.
A proposito dell’erronea interpretazione di norme amministrative e della sintomaticità dell’elemento psicologico del reato contro la P.A. solo qualora si discosti in termini del tutto irragionevoli, v. Cass., Sez. V, 10.03.2009, n. 10636.
Quanto, infine, sul decorso del termine di prescrizione del reato di pericolo, in caso di realizzazione dell’evento, cfr. Cass., Sez. VI, 26.02.2016, n. 313.
Da ultimo, su questi ed ulteriori aspetti relativi alle fattispecie trattate, v., più diffusamente, C. Benussi, Trattato di diritto penale. Parte Speciale, diretto da E. Dolcini e G. Marinucci – I delitti contro la Pubblica Amministrazione, Tomo I, Padova 2013; C. F. Grosso – M. Pellissero, a cura di Trattato di diritto penale. Parte Speciale, diretto da C.F. Grosso, T. Padovani e A. Pagliaro, Reati contro la Pubblica Amministrazione, Milano 2015.
Avv. Francesco Cardile