Tribunale di Verbania, sentenza del 21 ottobre 2016, depositata il 18 novembre 2016
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Oggetto del provvedimento
– adeguatezza del DVR; non necessità di prescrizioni e cautele rispetto a normative di futura (e non attuale) applicazione;
– necessità di notifica al datore di lavoro (legale rappresentante), e non a un socio della s.r.l.;
– necessità di contestazione formale e scritta.
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Contenuto del provvedimento
La sentenza che si annota tratta una pluralità di questioni attinenti al documento di valutazione dei rischi in ambito lavorativo[1] (nel caso di specie si trattava di attività di ristorazione).
Si contestava al legale rappresentante di una s.r.l. di non avere redatto un esaustivo DVR, e di non averlo aggiornato da 20 anni (art. 17, co. 1 lett a), sanzionato dall’art. 55, co. 3 D.lgs. n. 81/2008).
La originaria contestazione contenuta nel verbale di prescrizioni notificato dallo Spresal concerneva “l’omessa valutazione di tutti i rischi coerenti con le previsioni normative il cui contenuto minimo deve soddisfare quanto indicato nel documento approvato in data 16 maggio 2012 come disposto dal decreto interministeriale approvato in data 16.5.2012….”.
Il datore di lavoro provvedeva entro i termini alla consegna di nuovo DVR, ritenuto insufficiente, secondo quanto riferito verbalmentedal funzionario Spresal al tecnico della Ditta, limitatamente alla mancata valutazione della etichettatura dei prodotti chimici.
Il Giudice, seppure sinteticamente, sembra fondare l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”, in primo luogo, in ragione della omessa notifica del verbale di prescrizioni al datore di lavoro, identificato nel legale rappresentante della Ditta: il verbale venne infatti notificato alla figlia, socia della s.r.l.
Ancora, il Giudice censura l’omessa verbalizzazione e formalizzazione della contestazione ulteriore e più specifica, rispetto a quella iniziale, consistente nella richiesta di valutazione del rischio chimico, avanzata solo verbalmente (ancora una volta alla socia e non alla legale rappresentante della Ditta).
Nel merito, analizzato dal Tribunale di Verbaniaad abundantiam, si osserva che la disciplina sull’etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele, contenuta nel Regolamento CE n. 1277/2008 (CLP), così come interpretato anche dalla Circolare del Ministero della salute del 25 maggio 2015, n. 001801, diventerà obbligatoria solo a far data dal 1° giugno 2017.
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Collegamenti con altre pronunce
Cass. penale, sez. III, 09 gennaio 2009 (dep.11/03/2009), n. 10726, nell’unico precedente rinvenuto in Iusexplorer, ha affermato che,“in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, … il preventivo esperimento della procedura di definizione amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 24 costituisce una condizione di procedibilità dell’azione penale. Il giudice quindi non può pervenire ad una pronuncia nel merito se preventivamente non abbia accertato che vi è la prova della effettiva notificazione dell’invito ad adempiere rivolto al contravventore dall’organo di vigilanza”, prova che deve essere fornita dall’accusa, e che non può ritenersi soddisfatta dalla notifica al direttore di cantiere anziché al datore di lavoro.
Non si rinvengono precedenti circa l’omesso inserimento nel DVR di cautele previste in leggi non ancora entrate in vigore, né circa la rilevanza o meno dell’inadempimento di prescrizioni meramente verbali.
Carlo Ruga Riva, Professore associato di diritto penale, Università di Milano-Bicocca
[1] Per una rassegna dei temi e problemi attuali di diritto penale del lavoro si rinvia a D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V.Torre, V. Valentini, Diritto penale della sicurezza sul lavoro, Bologna, BUP, 2016.