Corte di appello di Ancona, sentenza 20 febbraio 2017 – con motivazione depositata il 18 maggio 2017 –
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Oggetto del provvedimento:
La Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza del giudizio di primo grado, accogliendo uno dei motivi di gravame dedotti in sede di impugnazione dai difensori dell’imputato, ha assolto l’appellante dal delitto ascrittogli (art. 10 bis D. Lgs. n. 74/2000) con la formula “perché il fatto non sussiste”, dal momento che al tempo di commissione del reato contestato, il perimetro della tipicità della fattispecie legale in oggetto era limitato all’omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, non ricomprendendo la diversa e ulteriore ipotesi di omesso versamento delle ritenute sulla – sola – base della dichiarazione dei redditi (c.d. Mod. 770), contestata nel caso di specie.
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Contenuto del provvedimento
Il contenuto del provvedimento di condanna del giudice a quo è stato riformato.
In particolare, la Corte di appello di Ancona, ha precisato, richiamando una recente pronuncia di analogo tenore della Corte di Cassazione (cass. sez. III°, sent. n. 10509 del 16/12/2016, dep. il 03/03/2017) in tema di omesso versamento di ritenute certificate, che “alla luce della modifica apportata dall’art. 7 del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 all’art. 10 bis del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che ha esteso l’ambito di operatività della norma alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro (c.d. mod. 770), deve ritenersi che per i fatti pregressi – come nel caso trattato – la prova dell’elemento costitutivo del reato non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione , essendo necessario dimostrare l’avvenuto rilascio ai sostituti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto di imposta”.
Poiché la prova circa l’avvenuta certificazione delle ritenute non è stata fornita, la Corte di appello di Ancona, a fronte della mera presentazione del modello 770, ha sottolineato come tale documento possa tutt’al più “costituire un indizio sufficiente o una prova dell’avvenuto versamento delle retribuzioni e della effettuazione delle ritenute, senza tuttavia poter rappresentare un elemento dimostrativo del tempestivo rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate, in quanto il richiamato modello non contiene alcuna dichiarazione in tal senso”.
Non vi è dubbio, del resto, che da un raffronto tra il testo della fattispecie incriminatrice ante e post riforma del 2015, la versione precedente sia in concreto più favorevole (sia sotto il profilo della struttura materiale della fattispecie, sia sotto il profilo probatorio) rispetto a quella attuale, e, dunque, quella da applicare sulla base dell’art. 2, comma 4, c.p.
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Collegamenti con altre pronunce
Sull’art. 10 bis D. Lgs. n. 74/2000 successivamente alla novella del 2015 – in senso conforme alla pronuncia in commento – nella giurisprudenza della suprema corte (oltre alla sentenza già richiamata in sede di commento) si segnala: cass. pen., sez. III, 4 febbraio 2016, n. 7884, cass. pen., sez. III, 26 aprile 2016, n. 48591; cass. pen., sez. III, 12 aprile 2017, n. 30139. Non sono note pronunce di segno contrario.
Avv. Stefano Bruno