Spread the love

Corte d’Appello di Bologna, sent. 17 maggio 2016, n. 2748

*** *** ***

Oggetto del provvedimento:

La sentenza in commento si occupa di esaminare la questione giuridica inerente alla configurabilità del peculato in relazione alla condotta distrattiva da parte di taluni pubblici ufficiali, con riguardo alla destinazione del finanziamento da parte di una società a totale capitale pubblico, partecipata da alcuni comuni di provincia.

*** *** ***

Contenuto del provvedimento:

Nel giudizio di prime cure, alcuni imputati (il direttore generale di una società a partecipazione pubblica, un funzionario ed un dipendente della Provincia) sono stati condannati – oltre che per diversi reati non oggetto del commento in esame – per il delitto di cui all’art. 314 co. I, c.p. (peculato c.d. per distrazione). Gli stessi, in particolare, secondo la tesi accusatoria, avrebbero gestito in maniera autonoma un finanziamento deliberato dalla citata società “in house” per finalità pubblicistiche (previa conclusione di un contratto svantaggioso per quest’ultima e particolarmente favorevole invece ai soggetti privati) riguardante un’attività di ricerca avente ad oggetto il riciclo di rifiuti plastici da utilizzare come sottofondo stradale.

Da tale finanziamento poi non sarebbe mai derivato alcun beneficio per la società stessa, ma al contrario un profitto per gli imputati stessi, in quanto i brevetti ottenuti dalla ricerca sarebbero rimasti di esclusiva proprietà di alcuni di loro (e di una società a responsabilità limitata a loro ricollegata e costituita proprio con l’intento di escludere la società pubblica).

A parere della difesa, tuttavia, non sarebbe ravvisabile il delitto di peculato in quanto – tra le varie argomentazioni oggetto delle censure mosse alla sentenza di primo grado – si sostiene che non essendo mai migrato dal patrimonio della pubblica amministrazione a quello degli imputati nessuna somma di denaro né alcun bene, difetterebbe il presupposto dell’appropriazione di denaro pubblico. Infatti in tale condotta non può ritenersi inclusa anche quella di distrazione, laddove tale ipotesi risulta eliminata dalla formulazione dell’art. 314 c.p. ad opera del legislatore del 1990.

Inoltre, ove le risultanze processuali non siano idonee ad escludere la rilevanza penale di tale condotta, sarebbe in subordine prospettabile il delitto di truffa o abuso d’ufficio.

L’intero iter motivazionale ruota intorno ad un’interessante questione giuridica che, invero, si interseca con ulteriori profili. Uno fra tutti, quello riguardante l’applicazione della normativa sulle società in house. Secondo la Corte, in particolare, l’ipotesi avanzata dalla difesa secondo cui la generica regolamentazione italiana di tali peculiari società (adeguatasi poi con il c.d. Decreto Bersani) avrebbe creato un equivoco nella gestione della vicenda da parte del direttore generale della società, non può trovare alcuna plausibile giustificazione.

Infatti anche se le limitazioni normative introdotte nel 2006 (e aggravate nel 2008) avessero imposto alla società in house di non poter operare sul libero mercato, di certo non sarebbe comunque giustificabile il ricorso ad improbabili fittizie intestazioni societarie o scritture private parallele a quelle ufficiali, operato dagli imputati.

Ad ogni modo, a parere della Corte,nella fattispecie di cui all’art. 314 c.p. il concetto di “appropriazione” comprende altresì la condotta di “distrazione” in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa «esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari, e quindi impadronirsene».

In tale ambito infatti, come sostenuto da una parte della giurisprudenza, vi è da considerare anche la natura dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice al fine di poter sostenere che vi sarà «appropriazione in tale delitto non solo quando il p.u. fa “sua” la cosa, ma anche quando priva la pubblica amministrazione della possibilità di utilizzare quel denaro e quella cosa mobile per il perseguimento di finalità pubbliche», abusandone dunque del possesso o della disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio, per il soddisfacimento di esigenze esclusivamente private.

Nel caso di specie, in particolare, è proprio il contratto stipulato ad hoc tra i soggetti privati interessati, sostiene la Corte, a sopprimere qualsivoglia diritto della società sui risultati di tale ricerca e dunque ad eliminare completamente il potenziale ritorno economico per la società stessa, la quale avrebbe perfino dovuto continuare a finanziare una ricerca senza alcun beneficio.

Non vi sarebbe inoltre alcuna incompatibilità normativa o logica tra questa condotta e il reato di peculato poiché il legislatore, con la riforma del 1990, ha esclusivamente inteso eliminare l’unico dato testuale che qualificava il comportamento distrattivo come diverso ed alternativo rispetto a quella appropriativa, e non invece sottrarre rilevanza penale a quel tipo di condotta. Ne deriva dunque che la distrazione possa essere considerata una particolare forma di appropriazione.

Successivamente, il Giudice di secondo grado evidenzia che tale condotta non possa nemmeno essere ricondotta alle due ipotesi delittuose prospettate dalla difesa, in quanto, innanzitutto dall’elemento distintivo tra il peculato e la truffa aggravata (ovvero le modalità di acquisizione del possesso del bene oggetto di appropriazione) emerge come il direttore generale della società abbia da sempre avuto il possesso o comunque la disponibilità della res, e non si sia procurato la stessa in maniera fraudolenta, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del denaro.

Inoltre, al fine di escludere l’integrazione del reato di cui all’art. 323 c.p., la Corte, sostiene non solo che il carattere residuale di tale fattispecie precluda la consumazione della differente qualificazione giuridica invocata dalla difesa, ma altresì che l’uso indebito del bene a proprio vantaggio richiesto dalla norma, non comporta necessariamente che si realizzi la perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale dell’avente diritto, come invece stigmatizzato nel delitto di peculato e dunque nel caso di specie.

*** *** ***

Collegamenti con altre pronunce:

In senso conforme: Cass. pen., Sez. VI, n. 25258, del 04.06.2014 – dep. 13.06.2014;  Sez. VI, n. 1247 del 17.07.2013 – dep. 14.01.2014; Sez. VI, n. 16381 del 21.03.2013 – dep. 10.04.2013; Sez. VI, n. 5087 del 23.01.2014 – dep. 31.01.2014; Cass., Sez. VI, n. 12658, del 02.03.2016 – dep. 25.03.2016.

In senso difforme: Cass., Sez. VI,n. 699, del 20.06.2013 – dep. 10.01.2014; Cass., Sez. VI, n. 14978del 13.03.2009 – dep. 07.04.2009.

In dottrina, sul punto: “Appropriazione, distrazione ed uso nel delitto di peculato”, D. Guidi, Giuffrè, 2008.

Avv. Giulia Maria Bellipario


Spread the love