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Tribunale di Verbania, Ufficio GUP, sentenza penale n. 62/2017 del 21.02.2018 (dep. 23.04.2018);

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Oggetto del provvedimento:

  • Il significato del concetto di “abusivamente”;
  • La nozione di “compromissione o deterioramento significativi”; insufficienza dello sforamento lieve di un unico parametro;
  • Natura di danno del nuovo delitto;
  • Prova della causalità rispetto a moria di pesci: insufficienza di una generica possibilità di correlazione causale tra condotta inquinante e moria di pesci.

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Contenuto del provvedimento:

La sentenza in esame appare di particolare rilievo, trattandosi della prima pronuncia che definisce nel merito un caso di inquinamento ambientale idrico, contestato in forma dolosa a tre coimputati (nelle rispettive qualità di esercenti attività di residence, di hotel e di ristorazione).

I reflui delle tre attività venivano conferiti in una fossa biologica (regolarmente autorizzata); senonché, collegata alla fossa venne rinvenuta una tubazione, non autorizzata e nascosta nella vegetazione, che, in caso di troppo pieno, o, comunque, ove reputato opportuno (ad es. in caso di necessario svuotamento periodico), recapitava i reflui direttamente nella roggia adiacente.

A seguito di segnalazione di colorazione anomala delle acque la polizia locale e Arpa eseguono sopralluoghi e indagini, dalle quali risultavano:

  • in relazione ai due campioni di acque prelevati (l’uno nel punto di recapito, l’altro più a valle) lo sforamento, per uno dei campioni, del valore limite di concentrazione di COD (domanda chimica di ossigeno) pari a 623 mg/l, di contro al massimo consentito di 500; viceversa il campione a valle risultava nei limiti di legge, così come il parametro grassi e oli animali/vegetali per tutti e due i campioni.
  • La morte di 19 piccoli pesci (specie Spinarelli), di poco successiva ai prelievi d’acqua, avvenuto diverse centinaia di metri a valle del punto di recapito, che dall’esame veterinario risultava essere avvenuta per asfissia, compatibile col il riscontrato parametro di COD.

Il GUP presso il Tribunale di Verbania assolveva perché il fatto non sussiste.

Dopo avere sottolineato l’assenza di prove circa la riconducibilità degli sversamenti agli imputati, sia sul piano materiale che su quello psicologico, e dopo avere riscontrato l’abusività della condotta (la tubazione non autorizzata), riteneva comunque di focalizzare l’attenzione sull’assenza di inquinamento significativo, ritenendolo argomento assorbente.

In particolare, il GUP condivisibilmente osserva che lo sforamento (non marcato) riguardava uno solo dei due campioni analizzati, e che per contro altri parametri altrettanto significativi di un eventuale inquinamento da sostanze organiche (grassi e oli animali o vegetali) erano largamente sotto i limiti consentiti.

Sul punto il GUP cita il precedente conforme rappresentato da Cass. 21.9.2016 (in ww.lexambiente.it) secondo cui il superamento dei valori tabellari non implica necessariamente una situazione di danno per l’ambiente.

Infine, in relazione alla contestata moria di 19 pesci “spinarelli”, il Giudice verbanese sottolinea che dall’esame dei medesimi il veterinario aveva concluso per la “possibile” riconducibilità della morte al superamento del parametro COD, senza quantificare percentualmente tale correlazione, mancando così la certezza del nesso causale, anche in assenza di analisi su ulteriori fattori pur astrattamente interferenti (portata e temperatura dell’acqua; presenza di altri insediamenti produttivi che scaricavano i propri reflui nella medesima roggia)

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Collegamenti con altre pronunce e dottrina:

Cass. sez. III, 3.11.2016, n. 46170, in www.penalecontemporaneo, con nota di Ruga Riva; Cass. sez. III 21.9.2016; Cass. sez. III, 3.3.2017, n. 10515, in www.lexambiente.it; Cass. Sez.III, 30.3.2017 n. 15865; Cass. 20.4.2017, n. 18934, in www.lexambiente.it

C. Ruga Riva, Il delitto di inquinamento ambientale, in www.lexambiente.it

Dott. Matteo Montorsi

Dottorando di ricerca in diritto penale – Università di Milano-Bicocca


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