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Cass. Pen., Sez, II, 4 maggio 2018, n. 25979

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Oggetto del provvedimento.

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi presentati dal legale rappresentante e dall’amministratore delegato di una S.r.l., nonché dalla Società stessa, avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Brindisi, a sua volta, aveva rigettato l’istanza ex art. 324 C.p.p. proposta avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip locale e finalizzato alla confisca (diretta o per equivalente) del profitto dei reati di estorsione (art. 629 C.p.) ed autoriciclaggio (art. 648 ter.1 C.p.) contestati agli imputati.

Secondo l’accusa i suddetti dirigenti, «mediante minaccia di non assunzione o di licenziamento, [avrebbero] costretto una molteplicità di lavoratori ad accettare retribuzioni inferiori a quelle risultanti dalle buste paga ed a sopportare orari superiori a quelli contrattualmente stabiliti», destinando il denaro così illecitamente risparmiato alla retribuzione in nero di alcuni altri dipendenti, a loro legati da un particolare rapporto di fiducia.

Correlativamente, alla Società veniva contestato l’illecito amministrativo dipendente dal delitto di autoriciclaggio ex art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001, «per l’avvenuto impiego nell’attività imprenditoriale del denaro proveniente dal delitto di estorsione continuata in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delle somme».

Come si cercherà di evidenziare nella presente nota, il percorso motivazionale seguito dal Collegio non fornisce le attese indicazioni ermeneutiche in ordine ad alcuni dei principali nodi interpretativi posti dall’autoriciclaggio e dal suo inserimento tra i c.d. reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001, ovverosia

  • ampiezza applicativa della clausola modale di cui al primo comma dell’art. 648 ter.1 C.p.;
  • tipicità della responsabilità dell’Ente nell’ipotesi in cui il reato “a monte” delle condotte di autoriciclaggio non rientri, a sua volta, nel catalogo dei c.d. reati presupposto di cui al citato Decreto 231, e
  • compatibilità del quarto comma dell’art. 648 ter.1 C.p. con le realtà imprenditoriali.

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Contenuto del provvedimento.

  1. La condotta estorsiva del datore di lavoro.

I ricorrenti denunciano anzitutto vizi di motivazione in ordine alla ricorrenza del fumus del delitto di cui all’art. 629 C.p., considerato che il GIP avrebbe in verità disatteso la più ampia domanda di sequestro preventivo inizialmente formulata dalla Procura sulla base di un’ipotizzata «estorsione ambientale implicita», circoscrivendo il vincolo reale al profitto relativo a quattro, specifiche vicende.

Sul punto, tuttavia, la Corte – ribadito come, in sede cautelare, la verifica della serietà degli indizi non debba necessariamente tradursi in un «sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa» e che, comunque, il ricorso in Cassazione per vizi di motivazione è ammesso solo qualora questi siano «così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a fondamento del provvedimento (…) del tutto inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario seguito dal giudice» – ha gioco facile nel riscontrare nelle dichiarazioni rese in sede di indagini da alcune dipendenti la conferma del proprio costante orientamento, a mente del quale «integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate» (v., ex plurimisCass. Sez. II, 14 febbraio 2017 n. 11107Cass. Sez. II, 14 aprile 2016 n. 18727Cass. Sez. II, 10 ottobre 2014, n. 677Cass. Sez. II, 27 novembre 2013 n. 50074).

  1. Il delitto di autoriciclaggio.

Senza dubbio di maggior interesse si dimostrano le considerazioni svolte dal Collegio in ordine al delitto di autoriciclaggio contestato al legale rappresentante ed all’amministratore delegato della Società.

Per un ordinamento come il nostro, tradizionalmente restio a riconoscere ai fatti di riciclaggio un proprio e distinto profilo di disvalore (e quindi, a maggior ragione, tendenzialmente scettico verso l’idea di poter punire lo stesso autore del reato presupposto anche per le successive condotte di sostituzione, trasferimento o reimpiego dei proventi illeciti), l’introduzione dell’art. 648 ter.1 C.p. per effetto della L. 15 dicembre 2014 n. 186 ha rappresentato senza dubbio una novità (per quanto, in un certo senso, da tempo preparata da molte e diverse sollecitazioni internazionali).

D’altro canto – al di là dell’ampio dibattito dottrinario sviluppatosi sul tema, che in questa sede non può certo essere approfondito – la clausola di salvaguardia («fuori dai casi di concorso nel reato») con cui si aprono le fattispecie di “riciclaggio” e di “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” costituiva oggettivamente un ostacolo affatto trascurabile: una chiara «deroga al concorso di reati che trova la sua ragion d’essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere l’intero disvalore dei fatti ricompreso nella punibilità del solo delitto presupposto» (così Cass. S.U., 27 febbraio 2014 n. 25191, Iavarazzo). Di talché la Corte di Cassazione aveva fin da subito precisato – ad esempio – come non configurasse «l’attività delittuosa prevista dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p. l’impiego nelle proprie attività economiche del denaro ricavato dal traffico di sostanze stupefacenti» (così Cass. Sez. VI, 14 luglio 1994, Maisto), neppure nel caso in cui l’autore, per sostituire o trasferire il provento illecito, si fosse servito di un terzo inconsapevole, traendolo in inganno (v. Cass. Sez. II, 23 gennaio 2013 n. 9226, P.M. in proc. Del Buono).

In vero, fino alla citata L. n. 186/2014, l’incriminazione dei fatti di autoriciclaggio passava unicamente dalla valorizzazione dell’art. 12 quinquies, comma 1 del D. L. 8 giugno 1992 n. 306 (ora trasfuso nell’art. 516 bis C.p. per effetto della c.d. riserva di Codice di cui al D. Lgs. 1° marzo 2018 n. 21), che puniva (e tutt’ora punisce) il “trasferimento fraudolento di valori”, ovverosia le condotte di chi attribuisca fittiziamente ad altri «la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di (…) agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale».

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, proprio la tipizzazione dello scopo illecito perseguito dal soggetto agente consentiva di attribuire rilevanza penale a tutte quelle «manovre di occultamento giuridico o di fatto di attività e beni, altrimenti lecite, (…) secondo una prospettiva intesa a perseguire penalmente anche i fatti di “auto” ricettazione, riciclaggio e reimpiego, non punibili per la clausola di riserva con cui esordiscono tali fattispecie (…)» (così, ad esempio, Cass. Sez. II, 5 ottobre 2011 n. 39756, Ciancimino; ma v. anche la già citata Cass. S.U. Iavarazzo, così massimata: «è configurabile il reato di cui all’art. 12 quinquies d. l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. l. 7 agosto 1992 n. 356 in capo all’autore del delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente “dominus”, al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, poiché la disposizione di cui all’art. 12 quinquies citato consente di perseguire anche i fatti di “auto” ricettazione, riciclaggio o reimpiego»).

Tutto questo premesso, la sentenza qui in commento respinge le argomentazioni dei ricorrenti (i quali si lamentavano della mancanza, nelle condotte loro ascritte, «degli elementi costitutivi di carattere oggettivo» dell’art. 648 ter.1 C.p.) affermando – da una parte – che «il rastrellamento di liquidità attraverso le condotte estorsive (…) e il successivo utilizzo (…) per pagare provvigioni o altri benefit in nero in favore dei venditori della società integra una condotta di reimmissione dei fondi illeciti nel circuito aziendale, concretamente ed efficacemente elusiva dell’identificazione della provenienza delittuosa della provvista»; nonché – dall’altra – che, a differenza di quanto previsto proprio dal summenzionato art. 12 quinquies«la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica che l’autore ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto, in quanto l’eventuale coinvolgimento di un “prestanome” impedisce di ricomprendere tale ulteriore condotta in quelle operazioni (…) indicate nel predetto art. 648-ter.1 e riferibili al solo soggetto agente del reato di autoriciclaggio» (v., in tal senso, Cass. Sez. II, 12 gennaio 2017 n. 3935, Di Monaco e a., secondo cui l’art. 12 quinquies del D. L. n. 306/1992 concorre con l’art. 648 ter.1 C.p.).

Tale passaggio motivazionale merita certamente un approfondimento.

Il nuovo delitto di autoriciclaggio punisce condotte descritte con espressioni già usate nelle fattispecie di cui agli articoli 648 bis («sostituisce» e «trasferisce») e 648 ter C.p. («impiega»), ma allarga, per così dire, il campo delle possibili destinazioni dei proventi illeciti, ampliando così il novero delle potenziali contaminazioni dei circuiti legali penalmente rilevanti: alle «attività economiche e finanziarie» (già contemplate dall’art. 648 ter C.p.), infatti, si aggiungono ora quelle «imprenditoriali o speculative». Al tempo stesso, però, alla tipizzazione della fattispecie in senso restrittivo contribuiscono – da una parte – la clausola modale «in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa» e – dall’altra – la previsione del quarto comma relativa alla destinazione non punibile dei suddetti proventi (v. De Rubeis, Autoriciclaggio e responsabilità degli enti, in Gullo – Mazzacuva Fr. (a cura di), Ricchezza illecita ed evasione fiscale, Bari 2016, p. 80«In buona sostanza, l’autoriciclaggio si caratterizza per l’identità soggettiva tra autore del reato base e della condotta successiva di “ripulitura”, e per l’attitudine speculativa della condotta stessa, che è volta proprio a trarre ulteriore profitto dal reato base e non semplicemente a goderne i frutti»).

Sulla seconda limitazione del quarto comma ci si soffermerà nel prossimo paragrafo, allorquando si cercherà di evidenziare alcune criticità connesse all’inserimento dell’autoriciclaggio tra i reati presupposto della responsabilità dell’Ente, ex art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001; sulla prima, invece, possono formularsi alcune osservazioni sin da ora.

Il testo dell’art. 648 ter.1 C.p. rende palese come non ogni condotta di impiego, sostituzione o trasferimento integri la fattispecie di autoriciclaggio; bensì solamente quelle che esprimono un contenuto decettivo, capaci cioè di rendere obiettivamente più difficoltosa l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro/bene. Inoltre, come è stato correttamente evidenziato in dottrina, l’avverbio «concretamente» (non presente, si noti bene, nell’art. 648 bis C.p.) «oltre ad esigere l’accertamento in termini oggettivi e strettamente collegati al singolo caso della efficienza ostacolatrice, richiama l’interprete a un’esegesi rigorosa, che impone di attribuire al termine ostacolare la pienezza del suo valore semantico (…)» (v. Mucciarelli, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in Dir. Pen. Cont., 1/2015, p. 115).

Ci si potrebbe tuttavia chiedere quali siano queste modalità concretamente idonee, ovverosia se sia sufficiente che il provento illecito semplicemente esca dal patrimonio del soggetto o se, invece, tale specificazione modale sottintenda l’adozione di artifizi contabili e simili (v. Caraccioli, L’incerta definizione del reato di autoriciclaggio, in Il Fisco, 2015, 4, 355).

Ebbene, su questo specifico profilo – intorno al quale, peraltro, sembra ruotare l’intero impianto motivazionale – la sentenza qui in commento appare quanto meno frettolosa.

La Cassazione, infatti, dato per assunto che il pagamento di alcuni dipendenti con il denaro estorto a certi altri rappresenti una forma di vietata «reimmissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita» – senza tuttavia spiegare se (ed eventualmente in cosa) siffatto “impiego aziendale” debba ritenersi diverso dalla «mera utilizzazione» o dal «godimento personale» non suscettibili di sanzione ex art. 648 ter.1, comma quarto C.p. (v. infra) – sembra basare la sua decisione unicamente sulla circostanza per la quale, nel caso di specie, le retribuzioni in contestazione siano avvenute “in nero”, cioè con modalità non tracciabili. Si coglie così il senso del riferimento alla sentenza Babuleac (pure evocata dai ricorrenti in sede di discussione), secondo la quale «non integra il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di un furto su conto corrente o su carta prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto», proprio perchè questo non costituisce «attività idonea ad occultare la provenienza delittuosa del denaro oggetto di profitto per difetto della capacità dissimulatoria» (v. Cass. Sez. II, 14 luglio 2016 n. 33074, Babuleac).

Ciò detto, si può pertanto ritenere che in caso di pagamenti effettuati attraverso canali “ufficiali”, l’esito del giudizio sui ricorsi sarebbe stato di segno affatto diverso; al riguardo v. Mucciarelli, cit., p. 115, nota n. 26: «si ipotizzi il caso dell’amministratore di società che, avendo commesso il delitto di omesso versamento di IVA (art. 10-ter d. lgs. 74/2000) destini le disponibilità per tal modo generate al pagamento degli stipendi dei dipendenti (ovvero dei creditori sociali). Trattandosi di flussi finanziari che fuoriescono dalla “cassa” dell’impresa, non vi è alcuna modalità di ostacolo e il fatto non è tipico al cospetto del delitto di autoriciclaggio. Diverso il caso della provenienza delle disponibilità da una attività intrinsecamente illecita, posto che in tale evenienza la fonte viene necessariamente “schermata” per motivi facilmente intuibili».

  1. La responsabilità dell’Ente ex art. 25 octies, D. Lgs. n. 231/2001.

L’inserimento dell’autoriciclaggio nell’art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001 ha subito portato alla luce alcuni problemi specifici, relativi alla sua compatibilità con la disciplina della responsabilità da reato degli Enti; criticità che la sentenza qui in commento non affronta, ma sulle quali può essere utile spendere comunque alcune brevi considerazioni.

La prima questione che si è posta all’attenzione degli interpreti attiene alla stessa astratta possibilità di configurare una responsabilità in capo al soggetto collettivo qualora i proventi illeciti, oggetto di autoriciclaggio, derivino da un delitto non colposo non ricompreso nel catalogo di cui al Decreto 231 (come, ad esempio, nel caso di specie con riferimento al delitto di estorsione).

L’orientamento dottrinario che propende per la soluzione negativa fa leva anzitutto sul principio di legalità, sub specie di tassatività, rilevando – da una parte – come la responsabilità da reato dell’Ente non si riduca, sic et simpliciter, al fatto illecito della persona fisica, ma si arricchisca di ulteriori elementi, quali, segnatamente, la sua incapacità di elaborare modelli idonei per la prevenzione del rischio-reato; e – dall’altra – come, nella logica del Decreto 231, la tassatività del catalogo dei reati presupposto si spieghi e si giustifichi proprio con la necessità di definire, in maniera certa e predeterminata, l’area di un tale fondamentale onere (v., in tal senso, Rossi, Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d. lgs. 231/01 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici, in Dir. Pen. Cont., 1/2015, p. 134 e Bartoli, Alla ricerca di una coerenza perduta…o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a posteriori) sul “sistema 231”, in Dir. Pen. Cont. on line, 10 marzo 2016, p. 20).

Viceversa – come è stato autorevolmente rilevato anche in giurisprudenza – se per il tramite di fattispecie che rinviano ad un numero indeterminato di illeciti si consentisse un’indiscriminata apertura del suddetto catalogo, gli organi direttivi si troverebbero «costretti ad adottare sulla base di assoluta incertezza, e nella assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato D. Lgs., art. 6, scomparendo di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione» (così Cass. Sez. VI, 21 gennaio 2014 n. 3635, Riva Fi.re s.p.a.; ma v. anche Confindustria, Circolare n. 19867 del 12 giugno 2015, Il reato di autoriciclaggio e la responsabilità ex Decreto 231, p. 3«(…) qualora il delitto-base dell’autoriciclaggio non rientrasse tra quelli presupposto elencati nel Decreto 231, la sua inclusione nelle aree di rischio da considerare ai fini della costruzione del Modello Organizzativo contrasterebbe con i principi di legalità e determinatezza che il Decreto 231 (art. 6, co. 2) applica ai Modelli stessi laddove prevede (…) che essi siano redatti sulla base di aree di rischio riferite ai soli reati presupposto, senza menzionare ulteriori reati ad essi ricollegabili in astratto»).

Con l’ulteriore rischio, sul piano sanzionatorio, che le misure applicate all’Ente finiscano per essere commisurate, non tanto sul contenuto patrimoniale del reato presupposto “inglobante”, quanto, piuttosto, su quello della fattispecie “inglobata” (la quale, di per sé, non potrebbe dar luogo a responsabilità ex Decreto 231; v. De Rubeis, op. cit., pp. 84 e 85«il discorso vale anche – ed, anzi, a maggior ragione – per l’autoriciclaggio, in cui sussiste una stretta correlazione tra “l’evento patrimoniale” (per usare una terminologia diffusa in giurisprudenza) del delitto presupposto e quello della condotta di ripulitura»).

Di opinione contraria, invece, quella parte della dottrina secondo cui l’Ente ben potrebbe essere ritenuto responsabile per l’illecito derivante dall’autoriciclaggio, quale che sia il delitto dal quale derivano i proventi illeciti impiegati, sostituiti o trasferiti. Ai fini della predisposizione di idonei modelli di organizzazione e gestione, infatti, il soggetto collettivo non dovrebbe «preoccuparsi dell’area di rischio penale a monte di tale reato, ma piuttosto rafforzare gli strumenti per contrastare il rischio che il soggetto intraneo possa investire in attività economiche, finanziarie etc. dei proventi delittuosi» (così Gullo, La responsabilità dell’ente e il sistema dei delitti di riciclaggio, in Cadoppi – Canestrari – Manna – Papa (a cura di), Diritto penale dell’economia, Torino 2016, pp. 3026 e 3027; ma v. anche Id., Autoriciclaggio – voce per “Il libro dell’anno del diritto Treccani 2016”, in Dir. Pen. Cont. on line, 21 dicembre 2015, p. 13). Del resto, a venire in rilievo non sarebbe tanto l’indefinita serie di delitti non colposi evocati dall’art. 648 ter.1 C.p., bensì «i flussi economici e finanziari che interessano l’ente e che dovranno essere tracciati per controllarne la provenienza non illecita» (così Mucciarelli, op. cit., p. 123, il quale altresì osserva come «il controllo di tali flussi [sia] contemplato ab origine dal d. lgs. 231/01 tra i requisiti di adeguatezza del modello, stando all’inequivoca indicazione dell’art. 6 co. 2 lett. c del citato d. lgs. 231/01 (…)»).

Un secondo profilo di criticità attiene alla compatibilità della previsione di cui al quarto comma dell’art. 648 ter.1 C.p. con la natura, la struttura e la disciplina della responsabilità da reato degli Enti e, soprattutto, con le dinamiche che tipicamente pertengono ai soggetti collettivi.

Al riguardo, si osservi anzitutto come la disposizione de qua appaia di difficile interpretazione già da un punto di vista strettamente letterale, giacché «fuori dai casi di cui ai commi precedenti» altro non significa che «fuori dai casi di autoriciclaggio», e quindi sembrerebbe introdurre un’ipotesi praticamente inutile, riferendosi a fattispecie già di per sé atipiche. Ad ogni modo, sul piano dogmatico, l’alternativa è tra considerarla come un elemento interno alla meritevolezza di pena (concorrendo lo stesso a descrivere il contenuto d’offesa dell’autoriciclaggio), oppure quale causa di non punibilità in senso stretto (se così fosse – è stato detto – allora probabilmente il legislatore intendeva dire esattamente il contrario, ovverosia che proprio nei casi tipici di autoriciclaggio la mera utilizzazione/godimento personale escludono la punibilità; v. Mucciarelli, op. cit., p. 121).

In dottrina, in verità, l’interpretazione più accreditata sembra essere la prima: il quarto comma, in altre parole, riprodurrebbe in negativo il contenuto del primo comma, cosicché dovremmo concludere nel senso di ritenere che l’art. 648 ter.1 C.p. punisca solo l’impiego ai fini speculativi dei proventi illeciti (v. Mucciarelli, op. cit., p. 120Cavallini – Troyer, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del “vicino ingombrante”, in Dir. Pen. Cont., 1/2015, p. 102, i quali parlano di «causa oggettiva di esclusione del tipo»; nonché l’acuta ironia di Sgubbi, Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”: una fonte inesauribile di “effetti perversi” dell’azione legislativa, ibidem, p. 138).

Tanto premesso, è chiaro che se l’utilizzo/godimento sono quelli strettamente personali della persona fisica, la responsabilità dell’Ente è esclusa già per il fatto che non sussiste l’autoriciclaggio quale reato presupposto; e ad identiche conclusioni – si noti bene – si perverrebbe anche qualora si intendesse il quarto comma dell’art. 648 ter.1 C.p. quale causa di non punibilità in senso stretto, stante il chiaro disposto sia dell’art. 5, comma 2, che dell’art. 8 del D. Lgs. 231/01.

Il punto diventa allora capire se rispetto ad un soggetto collettivo – il quale «per definizione opera nel contesto di “attività imprenditoriali” e gestisce flussi di denaro, talvolta anche interni al soggetto stesso, circostanza che può rendere quasi automatica la sussistenza di alcuni dei requisiti [dell’autoriciclaggio]» (così De Rubeis, op. cit., p. 80) – siano ipotizzabili utilizzi/godimenti meramente “personali” di eventuali proventi illeciti

Il tema non risulta essere stato ancora affrontato dalla giurisprudenza – né la sentenza in commento offre particolari spunti di riflessione al riguardo – mentre la dottrina appare divisa.

Da una parte, vi è l’opinione di quanti ritengono che la clausola del quarto comma dell’art. 648 ter.1 C.p. non «possa riferirsi anche all’ente, operando esclusivamente avuto riguardo alla condotta posta in essere dalla persona fisica (apicale o subordinato) che, nel caso di specie, agisce nell’interesse o a vantaggio dell’ente» (così Gullo, La responsabilità dell’ente e il sistema dei delitti di riciclaggio, in Cadoppi – Canestrari – Manna – Papa (a cura di), Diritto penale dell’economia, Torino 2016, pp. 3024; ma v. anche Rossi, op. cit., p. 133«quand’anche le modalità comportamentali di non punibilità venissero rivisitate con interpretazione finalizzata alla loro operatività nei confronti di persone giuridiche, forte sarebbe il rischio di ricadersi invece inevitabilmente in condotte di impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in quanto tali in modo – ed in grado – di ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa»).

Dall’altra, invece, si rinviene la posizione di alcuni Autori secondo i quali sarebbe (almeno teoricamente) possibile tracciare una linea di demarcazione tra un uso, per così dire, aziendale-interno del provento illecito (che costituirebbe ancora un post factum non punibile) ed un impiego esterno (speculativo, appunto) dello stesso che – al contrario – finendo per inquinare l’economia legale ed alterandone la concorrenza ed il mercato, sarebbe portatore di un autonomo profilo di disvalore e, quindi, meritevole di pena (v. Mucciarelli, op. cit., p. 123 e Bartoli, op. cit., p. 20«(…) la clausola di non punibilità prevista dal quarto comma dell’art. 648-ter.1 (…) deve essere interpretata facendo leva sulla organizzazione dell’ente, ragion per cui per utilità destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale devono intendersi quelle che sono state utilizzate per implementare e migliorare l’assetto organizzativo dell’ente, senza che ciò abbia conseguenze “esterne” sull’economia pubblica»).

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Conclusioni.

La sentenza in commento, come anticipato, non approfondisce i due nodi problematici sopra sinteticamente illustrati e, da questo punto di vista, rappresenta certamente un’occasione persa nella ricostruzione dei caratteri propri della responsabilità della persona giuridica per il fatto di autoriciclaggio commesso (nel suo interesse o a suo vantaggio) da un soggetto inserito nel suo organigramma.

Ciò nonostante, in attesa di una giurisprudenza maggiormente speculativa ed esplicativa, si possono comunque tentare alcune osservazioni conclusive.

Nel caso di specie, è indubbio che i proventi illeciti delle condotte estorsive non siano stati perseguiti e generati al fine di ulteriori investimenti, ma siano stati funzionali al mantenimento di un’economia sommersa tutta interna alla Società. D’altro canto, però, non si può neppure ignorare la circostanza per la quale l’Ente imputato, così come qualsiasi altra persona giuridica, vive ed opera all’interno di un mercato che, per definizione, è un sistema relazionale.

Di conseguenza, pensare di poter definire la tipicità della responsabilità da autoriciclaggio sulla base della clausola di cui al quarto comma dell’art. 648 ter.1 C.p. rischia di risolversi in un esercizio ora inutile, laddove la stessa venga interpretata così severamente da trovare soltanto applicazioni marginali, ora assolutamente dannoso, nel caso in cui, invece, un’esegesi più permissiva finisca per legittimare pratiche societari scorrette e dagli effetti concretamente anticoncorrenziali.

Viceversa, risultati maggiormente coerenti con la ratio sottesa alla scelta legislativa di criminalizzare le condotte di autoriciclaggio potranno (forse) essere raggiunti facendo leva sulla clausola modale di cui al primo comma dell’art. 648 ter.1 C.p., dal momento che la concorrenza, il mercato ed il risparmio si tutelano e si incoraggiano anche – se non soprattutto – perseguendo politiche societarie trasparenti, controllabili e veritiere dal punto di vista dei flussi finanziari (sia in entrata, che in uscita).

Avv. Niccolò Cecchini


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