Tribunale di Bologna in composizione collegiale, I Sez. Penale, – Udienza del 9.11.2017
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Oggetto del provvedimento
La sentenza in commento si occupa della questione, sempre attuale, della responsabilità omissiva degli amministratori “senza delega” per il mancato impedimento del reato posto in essere dagli amministratori delegati. In ossequio al prevalente orientamento della Suprema Corte, per il Tribunale felsineo “ai fini della responsabilità penale dell’amministratore privo di delega per fatti di bancarotta fraudolenta, non è sufficiente la presenza di dati (c.d. segnali d’allarme) da cui desumere un evento pregiudizievole per la società o almeno il rischio della verifica di detto evento, ma è necessario che egli ne sia concretamente venuto a conoscenza ed abbia volontariamente omesso di attivarsi per scongiurarlo”.
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Contenuto del provvedimento
La vicenda giudiziaria in esame vede imputati – in concorso tra loro per fatti di bancarotta fraudolenta preferenziale ed “impropria da reato societario” in relazione all’art. 2621 c.c. – tre componenti del consiglio di amministrazione di due società per azioni. A seguito dell’istruttoria dibattimentale, dichiarata estinta la bancarotta fraudolenta preferenziale per intervenuta prescrizione, vengono condannati per gli ulteriori delitti il Presidente e il Vice Presidente dei C.d.A. delle anzidette società, mentre viene mandato assolto ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. il consigliere privo di deleghe.
Per il Collegio bolognese, infatti, l’attività istruttoria ha chiarito come quest’ultimo abbia svolto nella compagine societaria un ruolo del tutto marginale e secondario, non essendo nemmeno stata convocato dai curatori per ricevere delucidazioni sulla gestione della società, ricoprendo così un ruolo assimilabile a quello di un mero consigliere non esecutivo.
Ricordando che la riforma del diritto societario ha sostituito l’obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione con precisi obblighi ben individuati, i Giudici richiamano il combinato disposto di cui agli artt. 2381 e 2392 c.c. laddove viene posto “a carico dell’amministratore esecutivo l’obbligo di ragguaglio informativo dal cui assolvimento dipende la esigibilità della condotta (omissiva) dell’amministratore non esecutivo; quest’ultimo potrà essere ritenuto colpevolmente inerte solo ove informato sulla base delle relazioni degli organi delegati.
Per il Collegio, dunque, “tale modifica normativa, con la quale è stata introdotta una consistente limitazione dei doveri di garanzia gravanti sugli amministratori non esecutivi, ha comportato ovvi riflessi in tema di reati fallimentari e societari. Si è infatti affermato che ai fini della responsabilità penale dell’amministratore privo di delega per fatti di bancarotta fraudolenta, non è sufficiente la presenza di dati (c.d. segnali d’allarme) da cui desumere un evento pregiudizievole per la società o almeno il rischio della verifica di detto evento, ma è necessario che egli ne sia concretamente venuto a conoscenza ed abbia volontariamente omesso di attivarsi per scongiurarlo (cfr., ex multis, Cass. 4 maggio 2007 n. 23838, 8 giugno 2012 n. 42519 e 5 ottobre 2012 n. 23000)”.
Conseguentemente, non essendo stata raggiunta la prova, nel caso di specie, che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza di “segnali di allarme” dai quali desumere la verificazione (o quantomeno il suo rischio) di un evento pregiudizievole, egli (ovvero il consigliere privo di deleghe) deve essere mandato assolto per non aver commesso il fatto, poiché estraneo agli artifici contabili posti in essere dal Presidente e Vice Presidente dei C.d.A delle due società.
La pronuncia in esame si allinea alla giurisprudenza prevalente in tema di concorso per omesso impedimento del reato con specifico riferimento alla figura dell’amministratore privo di delega; secondo cui affinché si possa attribuire una responsabilità ai sensi dell’art. 40, cpv., c.p. è necessaria la prova della concreta conoscenza – e non della mera conoscibilità – da parte dell’amministratore non operativo dei dati e delle informazioni da cui poteva desumersi quantomeno il rischio del verificarsi di un evento pregiudizievole per la società, nonché della volontaria omissione da parte dello stesso di attivarsi per scongiurarlo.
D’altronde, come già osservato dalla Suprema Corte nella nota sentenza n. 23838 del 2007 citata dal Tribunale felsineo, “la riforma della disciplina della società, portata dal D.Lgs. 6/2003, ha indubbiamente alleggerito gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di deleghe. È stato rimosso il generale “obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione”, sostituendolo con l’onere di “agire informato”, atteso il potere di richiedere informazioni. Ferma, però, la obiettiva restrizione della responsabilità apportata nel contesto del codice civile e la obiettiva situazione più favorevole degli amministratori privi di delega, resta tuttavia invocabile la disciplina di cui all’art. 40, comma 2, c.p. nel caso in cui l’amministratore (delegante) di società, a conoscenza di reati “in itinere” commessi da altro amministratore (delegato) e pregiudizievoli per l’ente amministrato, non abbia fatto, pur avendone l’obbligo giuridico, quanto poteva per impedirne il compimento. Il limite operativo della disposizione penale è circoscritto alle sole incriminazioni connotate di volontarietà”.
In altri termini, l’amministratore non esecutivo risponde di omesso impedimento di un reato doloso posto in essere dagli amministratori delegati, purché si sia rappresentato l’evento, nella sua portata illecita, e abbia consapevolmente omesso di impedirlo. Non si può, dunque, equiparare “conoscenza” e mera “conoscibilità” dell’evento che si deve impedire, attenendo la prima all’area della fattispecie volontaria e la seconda, quale violazione dei doveri di diligenza, all’area della colpa.
In tal senso, da ultimo, pare opportuno ricordare anche una più recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 23000 del 2012 anch’essa richiamata dai Giudici bolognesi), la quale ha censurato la decisione con cui la Corte d’appello di Brescia ha ritenuto provata la responsabilità concorsuale degli amministratori senza delega solamente per avere essi preso parte a deliberazioni del C.d.A. integranti un’operazione distrattiva, affermando che la sussistenza di “fattori di anomalia tali da emergere ad una semplice lettura del carteggio”, posta a fondamento della responsabilità dei suindicati soggetti da parte del giudice di merito, comporta ex se un chiaro addebito di colpa, financo grave, in chi non colse detti fattori anomali, ma non consente di affermare la loro sicura conoscenza: non potendosi, dunque, ritenere accertato il requisito soggettivo del dolo, richiesto dall’art. 223 L. Fall.
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Collegamenti con altre pronunce
Cass. Pen., Sez. V, 4 maggio 2007, n. 23838; Cass. Pen., Sez. V, 8 giugno 2012 n. 42519; Cass. Pen., Sez. V, 5 ottobre 2012 n. 23000; Cass. Pen., sez. V, 10 febbraio 2009, n. 9736; Cass. Pen., sez. V, 28 aprile 2009, n. 21581.
In dottrina
F. CENTONZE, La Suprema Corte di Cassazione e la responsabilità omissiva degli amministratori non esecutivi dopo la riforma del diritto societario, in Cass. Pen., fasc.1, 2008, pag. 109; Il concorso mediante omissione degli amministratori senza delega nei reati posti in essere dagli amministratori delegati, in Riv. soc., 2007, p. 722 ss.; Gli scandali finanziari e la responsabilità degli amministratori non esecutivi. I limiti dell’intervento penalistico e le indicazioni del sistema statunitense, in Scritti per Federico Stella, Jovene, 2007, p. 1037 ss.; R. BRICCHETTI, Un obbligo di garanzia “leggero” che pone numerosi interrogativi, Guida dir., 2007, n. 35, p. 71 ss.; D. PULITANÒ, Amministratori non operativi e omesso impedimento di delitti commessi da altri amministratori, in Le Società, 2008, p. 889 ss; F. BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, Giuffrè, 2004, p. 159; SILVESTRINI, La responsabilità degli amministratori nella s.p.a e nella s.r.l. dopo la riforma delle società, in Società, 2004, p. 695; DI CATALDO, Problemi nuovi in tema di responsabilità di amministratori di società per azioni: dal possibile affievolimento della solidarietà all’incerto destino della minoranza, in Giur. comm., 2004, p. 647 s., p. 649;
Avv. Francesco Dalaiti