Corte di Assise di Appello di Brescia, 20 giugno 2016 (dep. 6 settembre 2016), n. 8
*** *** ***
Oggetto del provvedimento
La sentenza qui in commento si occupa di un caso di grave ed estesa contaminazione della falda acquifera superficiale ed intermedia, dovuta alla dispersione nel sottosuolo di idrocarburi e metalli pesanti riconducibili all’attività di una raffineria petrolifera.
Il merito della vicenda può sinteticamente così riassumersi. Esclusa l’ipotesi di un’origine storica dell’inquinamento – tesi giudicata infondata in fatto e parimenti irrilevante in punto di diritto ex art. 41, comma 1, c.p. – la causa dello stesso veniva pacificamente individuata nello stato di ammaloramento della rete fognaria della raffineria. La presentazione di un piano di caratterizzazione (aprile 2001), a sua volta, veniva intesa quale dimostrazione della piena consapevolezza, da parte dei vertici aziendali, degli sversamenti in atto e costituiva, pertanto, il presupposto per due ordini di contestazioni:
- da una parte, aver cagionato l’avvelenamento delle acque sotterranee per aver omesso/ritardato il risanamento delle condutture, nonché il controllo della migrazione degli inquinanti verso le aree limitrofe;
- dall’altra, non aver adempiuto al conseguente obbligo di bonifica.
L’originario impianto accusatorio subiva, tuttavia, un notevole ridimensionamento già per mano del GUP avanti il quale veniva celebrato il rito abbreviato condizionato: l’accusa (rivolta a tutti gli imputati) di avvelenamento doloso (art. 439 c.p.) veniva, infatti, derubricata a disastro, con assorbimento in questo dell’evento di pericolo ambientale inizialmente fatto oggetto di autonomo capo di imputazione. Di conseguenza, dei cinque dirigenti rinviati a giudizio: due venivano condannati per disastro doloso (art. 434, comma 2, c.p.); altri due per disastro colposo (art. 449 c.p.); uno veniva assolto da tutti i reati e le contravvenzioni a lui contestate.
La Corte di Assise di Appello, dal canto suo, condannava solo uno dei suddetti imputati, riqualificando però il fatto di reato di disastro doloso a lui ascritto in disastro colposo, aggravato ex art. 61 n. 3 C.p.. Gli altri dirigenti venivano invece assolti sia dalle accuse di disastro, che dalla contestata contravvenzione di cui all’art. 257 del T.U. Ambiente.
Tanto premesso, i profili giuridici di maggior interesse nella sentenza in commento attengono, quindi, a:
- definizione del fatto tipico del delitto di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.), quale reato di pericolo concreto;
- riconducibilità entro l’ipotesi di disastro c.d. innominato dei casi di grave compromissione delle matrici ambientali riconducibili ad attività industriali;
- ricostruzione del dolo richiesto dalla fattispecie di cui all’art. 434 c.p.;
- imputazione colposa di un disastro
- verifica della continuità normativa tra l’art. 51 bis del Decreto Ronchi (D. Lgs. n. 22/1997) e l’art. 257 del T.U. Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006).
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
1. Quanto all’imputazione di avvelenamento doloso di acque
Il Collegio – a fronte dell’impugnazione proposta dalla Pubblica Accusa, volta a recuperare l’originaria imputazione di cui all’art. 439 c.p. – viene in primo luogo chiamato a verificare la fondatezza dell’addebito di avvelenamento doloso di acque, inizialmente contestato a tutti gli imputati.
La risposta negativa resa sul punto si basa sull’assorbente rilievo della «mancanza di una componente dell’elemento oggettivo del predetto reato», ovverosia la destinazione dell’acqua avvelenata all’alimentazione umana. Nel caso di specie, infatti, l’acquifero profondo non risultava essere stato contaminato, a differenza della falda superficiale e di quella intermedia, le quali, tuttavia, apparivano sfruttate per finalità affatto diverse dall’impiego alimentare, anche indiretto (gestione di piscine e servizi annessi, ovvero irrigazione di giardini e campi sportivi).
Ciò nonostante, la Corte non ha rinunciato ad affrontare ugualmente «alcune peculiari problematiche giuridiche che attengono alla tipicità della condotta descritta» dall’art. 439 c.p.. In particolare, meritano di essere qui valorizzate le considerazioni formulate in ordine al delicato rapporto tra l’“avvelenamento” rilevante ai sensi della fattispecie codicistica ed il superamento dei valori-soglia previsti dalla normativa ambientale speciale.
La questione si inserisce nel quadro del più ampio dibattito sulla natura del pericolo per la pubblica incolumità, intorno al quale sono state pensate e costruite le ipotesi di reato di cui al Titolo VI del Codice.
Come noto, la dottrina e la giurisprudenza più attente hanno oramai già da tempo fugato i dubbi di non conformità ai principi costituzionali di legalità ed offensività inizialmente sollevati nei confronti dei reati c.d. di pericolo astratto, evidenziando come questo, in realtà, debba intendersi solo apparentemente presunto. La pregnanza semantica dei termini impiegati dal legislatore, infatti, induce a ritenere che la tipicità delle fattispecie delittuose de quibus risieda proprio nel verificarsi di eventi che abbiano caratteristiche concretamente pericolose.
La Corte di Assise di Appello qui annotata – facendo proprio il prevalente orientamento espresso sul punto dalla Corte di Cassazione – ha in tal senso precisato che il fatto tipico di “avvelenamento” contemplato dall’art. 439 c.p. non si riferisce ad un “inquinamento” quale che esso sia; bensì unicamente a «condotte che, per la qualità e la quantità dell’inquinante, siano pericolose per la salute pubblica (vale a dire potenzialmente idonee a produrre effetti tossico-nocivi per la salute)» (v. anche Cass. Sez. IV, 13 febbraio 2007 n. 15216, Della Torre).
Ciò significa – in altri termini – che non è sufficiente riscontrare in una certa matrice ambientale la presenza di una determinata sostanza, se poi si verifica che la stessa, in quella concentrazione concretamente misurata, non sarebbe in grado di produrre alcun effetto negativo per la salute umana. In un’ipotesi del genere, la condotta eventualmente posta in essere non potrebbe essere ricondotta entro l’alveo dell’art. 439 c.p. proprio perché non si sarebbe realizzato l’evento tipico della fattispecie, consistente nell’insorgenza del pericolo per la pubblica incolumità.
Tale pericolosità, pertanto, dovrà essere non solo scientificamente fondata, ma anche effettivamente accertata, non essendo neppure consentito il ricorso a schemi presuntivi, quali (appunto) quelli eventualmente connessi al superamento di limiti-soglia previsti dalla normativa ambientale di natura speciale.
Viene qui richiamata quella giurisprudenza (sia di legittimità, che di merito) secondo cui «i limiti normativi previsti prima dal DM 471/99 e poi dal d.lgv. 152/06 non possono sicuramente considerarsi di per sé quali limiti di contaminazione oltre i quali si ha sicuro rischio per la popolazione, trattandosi di normativa volta a disciplinare essenzialmente la qualificazione di un sito come inquinato» (così C. Ass. Chieti, 19 dicembre 2014, Di Paolo).
Le c.d. “concentrazioni soglia di contaminazione” (o CSC, v. art. 240, comma 1, letta a) del T.U. Ambiente), infatti, si attestano su valori meramente precauzionali ed il loro superamento – lungi dall’assumere un qualche significato penalmente rilevante, neppure «ai limitati fini dell’apprezzamento del fumus del reato contestato» – determina solo l’obbligo di procedere alla caratterizzazione del sito ed all’analisi di rischio sito-specifica. D’altro canto, lo sforamento delle c.d. “concentrazioni soglia di rischio” (o CSR, v. art. 240, comma 1, lett. b) del T.U. Ambiente), per quanto fissate su valori indubbiamente superiori alle suddette CSC, determinano la punibilità soltanto delle condotte di “inquinamento”. Ed è facile constatare – alla luce proprio delle considerazioni sopra svolte in ordine alla pregnanza semantica dei termini scelti dal legislatore – come queste ultime costituiscano evidentemente un minus rispetto all’“avvelenamento” (v. Cass. Sez. I, 19 settembre 2014 n. 45001 e Cass. Sez. III, 16 maggio 2014 n. 25718).
Così ricostruite le coordinate interpretative del delitto di cui all’art. 439 c.p. – e «ribadito il principio secondo il quale il superamento dei parametri di CSR non sarebbe (…) sufficiente a determinare la sussistenza di effetti potenzialmente nocivi per la salute pubblica» – la Corte di Appello di Brescia ritiene che nel caso sottoposto alla sua attenzione tale rischio risulti, in effetti, «ragionevolmente prospettabile in ragione degli elevatissimi valori raggiunti da quelle sostanze inquinanti, nonché dai loro gravissimi effetti tossici per la salute umana». Tuttavia – come già anticipato – la circostanza che le acque inquinate non fossero destinate all’alimentazione umana rende il fatto contestato concretamente non pericoloso.
2. Quanto all’elemento oggettivo dell’imputazione di disastro
La Corte di Assise di Appello, condividendo apertamente l’opzione interpretativa fatta propria dal giudice di primo grado, ritiene che l’attività di contaminazione delle matrici ambientali concretamente riscontrata – presentando «quelle caratteristiche di durata, ampiezza e intensità idonee a farla considerare straordinariamente grave e complessa» – fosse stata correttamente qualificata nei termini di un vero e proprio disastro.
Secondo il prevalente orientamento di legittimità (al quale il Collegio dimostra chiaramente di volersi rifare), infatti, entro la suddetta ipotesi delittuosa ben potrebbero ricondursi «non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamento ecc.) che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l’esistenza di una lesione della pubblica incolumità» (v. Cass. Sez. I, 19 novembre 2014 n. 7941, Schmidheiny e Cass. Sez. IV, 17 maggio 2006 n. 4675, P.G. in c. Bartalini).
Conclusioni del genere rappresentano il punto di arrivo di un percorso interpretativo con il quale la giurisprudenza – stretta tra il moltiplicarsi dei fattori di rischio connessi al progresso tecnico-scientifico, da una parte, e le difficoltà probatorie legate all’accertamento della causalità c.d. individuale ed all’affermazione di una colpevolezza che sia veramente personale, dall’altra – ha progressivamente iniziato a valorizzare la funzione sussidiaria ed integratrice dell’“altro disastro” (o disastro innominato) contemplato dal secondo comma dell’art. 434 c.p.. In particolare, dimostrano chiaramente come le Corti abbiano alla fine colto nella formulazione (indubbiamente) generica della norma in questione l’opportunità per fornire copertura penale proprio ai «casi di accumulo di plurimi micro-eventi, ripetuti nel tempo, purché complessivamente denotanti un fenomeno di eccezionale gravità»; ovverosia, ai fenomeni di inquinamento che si manifestano nella quotidiana esperienza industriale.
Si tratta di un indirizzo che, come riconosciuto dallo stesso Collegio bresciano, ha ormai ricevuto l’avallo della Suprema Corte e che ben può qualificarsi quale vero e proprio diritto vivente, ma che – a ben vedere – non per questo sfugge alle significative e puntuali critiche della dottrina.
In particolare, è stato evidenziato come il disastro che si pretende ricollegato alla dispersione nell’ambiente di sostanze tossiche e nocive presenti caratteri assolutamente eccentrici rispetto sia ai singoli “fatti disastrosi” contemplati all’interno del Titolo VI, sia alla “nozione unitaria” di disastro, così come ricostruita dalla Corte Costituzionale nella celebre sentenza n. 327/2006.
È vero che, in quell’occasione, la Consulta non ha accennato all’esigenza che il “disastro” si manifesti con caratteri di irruenza ed impetuosità e in un preciso lasso di tempo (come invece sostenuto dalle difese nel caso di specie). Tuttavia, è altrettanto innegabile come la stessa si sia comunque espressa nei termini di «un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi», e che lo abbia fatto – si noti bene – valorizzando l’omogeneità del c.d. disastro innominato, «sul piano delle caratteristiche strutturali, rispetto ai “disastri” contemplati negli altri articoli compresi nel capo relativo ai “delitti di comune pericolo mediante violenza”» (v. Corte Cost., 30 luglio 2008 n. 327).
Si è, quindi, cercato di mettere in evidenza come la suddetta tendenza giurisprudenziale a sussumere nell’ipotesi dell’“altro disastro” anche i c.d. disastri ambientali muova da un’evidente forzatura del dato normativo e conduca ad una vera e propria estensione analogica in malam partem della fattispecie incriminatrice. Al disastro c.d. innominato verrebbe, infatti, riconosciuta una funzione di chiusura anche al di fuori dei confini del Titolo VI che gli sono propri (quasi “di sistema”, verrebbe da dire), cosicché la norma finirebbe per esser piegata alla protezione di un bene (id est, l’ambiente) la cui tutela è in realtà del tutto estranea ai delitti contro la pubblica incolumità.
Un errore in cui sembra essere caduta anche la Corte di Assise di Appello nella sentenza qui in commento, laddove afferma che «la lamentata carenza di più specifici accertamenti scientifici circa le conseguenze lesive per la salute umana prodotte dalle provate contaminazioni potrebbe semmai rilevare esclusivamente al fine di valutare il perfezionamento del delitto di avvelenamento di acque o sostanze alimentari (art. 439 c.p.), non già per ravvisare la configurabilità del reato di disastro ambientale (art. 434 c.p.), avente principalmente ad oggetto la tutela delle risorse ambientali e dunque diretto a scongiurare la compromissione del “bene ambiente”».
Tanto considerato, si osservi altresì che già la Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 327/2008, aveva espresso l’auspicio che il c.d. disastro ambientale formasse oggetto di autonoma considerazione. Tale invito – come noto – è stato alla fine raccolto dal legislatore con la legge 22 maggio 2015 n. 68, per mezzo della quale ha introdotto nel Codice un nuovo Titolo VI bis (espressamente rubricato “dei delitti contro l’ambiente”), contenente, tra le altre cose, una fattispecie ad hoc di “disastro ambientale” (art. 452 quater c.p.). Ebbene, in considerazione anche dell’espressa clausola di riserva con cui si apre la novella ipotesi delittuosa (“fuori dai casi previsti dall’art. 434”), sarà pertanto estremamente interessante vedere come la giurisprudenza intenderà regolare i rapporti tra il “vecchio” disastro innominato ed il nuovo “disastro ambientale”.
3. Quanto al dolo di disastro
Ben più rigoroso, almeno dal punto di vista dogmatico, l’approccio del Collegio bresciano alla ricostruzione dell’elemento soggettivo.
Il ragionamento prende le mosse dalla critica rivolta al giudice del primo grado di aver completamente trascurato proprio i complessi profili teorici sottesi alla ricostruzione ed all’accertamento del dolo di disastro. Il GUP, infatti, limitandosi ad affermare che «gli imputati, pur non avendo agito con lo scopo di realizzare il disastro ambientale, avrebbero sicuramente previsto tale evento e, in presenza di un rischio grave di verificazione, avrebbero assecondato l’evento illecito poi realizzatosi», avrebbe forzato in modo intollerabile il dato positivo, laddove il tenore letterale della norma (“fatto diretto a cagionare”) presuppone evidentemente una particolare adesione volontaristica alla causazione del disastro da parte dell’agente.
In tal senso, si osservi infatti come la Corte di Cassazione abbia precisato che il reato di cui all’art. 434 c.p. «prevede un dolo c.d. “composito”, nel senso che per integrare il delitto di disastro ambientale doloso occorre che il dolo sia “intenzionale” rispetto all’evento di disastro ed [almeno] “eventuale” rispetto al pericolo per la pubblica incolumità» (v. Cass. Sez. I, 14 dicembre 2010 n. 1332, Zonta; Cass. Sez. IV, 5 maggio 2011 n. 36626, Mazzei). Di fronte ad un elemento soggettivo espressamente tipizzato nei termini di una volontà diretta al raggiungimento di un determinato scopo, dunque, non vi può essere alcuno spazio per un addebito dell’evento-disastro a titolo di dolo eventuale (v. Cass. Sez. I, 7 ottobre 2009 n. 41306, Scola; Cass. Sez. I, 19 novembre 2014 n. 7941, Schmidheiny; C. Ass. Chieti, 19 dicembre 2014, Di Paolo).
La sentenza qui in commento, in linea con il suddetto orientamento di legittimità, procede quindi alla confutazione delle varie ipotesi interpretative che la giurisprudenza di merito, proprio nel tentativo di evitare che rigorose impostazioni dogmatiche finissero per confinare il “disastro ambientale doloso” entro specifiche ed eccezionali ipotesi, è andata via via elaborando.
Vengono così scartate:
- la tesi secondo cui all’espressione “fatto diretto a cagionare un disastro” andrebbe attribuita una valenza meramente oggettiva, quale semplice attitudine causale della condotta, e non soggettiva (v. GIP Trib. Avellino, 15 giugno 2013 e Trib. Rovigo, 31 marzo 2014);
- la tesi sostenuta dalla Corte di Appello di Torino nel “caso Eternit” (C. App. Torino, 3 giugno 2013, Schmidheiny), la quale, considerando l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 434 c.p. come fattispecie autonoma di reato (e non circostanza aggravante), ha affermato la natura generica del dolo ivi previsto (interpretazione, si noti, nello stesso processo sconfessata, sotto entrambi i profili, dalla successiva Cass. Sez. I, 19 novembre 2014 n. 7941);
- ed, infine, la tesi secondo cui il disastro, in quanto effettivamente circostanza aggravante dell’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 434 c.p., potrebbe essere attribuito all’agente anche se soltanto da lui conosciuto o ignorato per colpa, così come stabilito dal l secondo comma dell’art. 59 c.p..
Così ricostruite le coordinate ermeneutiche – e ribadita quindi l’incompatibilità delle ipotesi di disastro con il dolo eventuale – la Corte di Assise di Appello correttamente conclude il proprio ragionamento escludendo che le condotte contestate agli imputati possano essere state sorrette dal dolo (diretto, men che meno intenzionale).
Le iniziali contaminazioni della falda acquifera sono infatti verosimilmente riconducibili a «sversamenti continui e non voluti, derivanti dalle perdite di prodotto petrolchimico provenienti dalle tubazioni ammalorate della rete fognaria collegata agli impianti della raffineria»; pertanto il rimprovero che può (eventualmente) essere mosso agli imputati non può che riferirsi ad un momento successivo all’inquinamento così verificatosi. Il disastro ambientale – in ciò concretizzandosi «la peculiare connotazione della condotta causativa» dello stesso – non sarebbe dunque riconducibile ad alcuna «iniziativa strategica» dei dirigenti della società petrolifera, bensì alla «inerzia nel non ostacolare e impedire tempestivamente che la contaminazione accertata e denunciata (…) si disperdesse e si propagasse pericolosamente oltre l’area della Raffineria».
Ne consegue, ad avviso del Collegio, che le condotte contestate agli imputati non possano esser ricondotte alla fattispecie di cui all’art. 434, comma secondo, c.p.; bensì (eventualmente) alla diversa ipotesi di disastro innominato colposo (art. 449 c.p.), aggravato (ex art. 61 n. 3 c.p.) dalla «piena consapevolezza dell’elevato rischio che tale disastro potesse provocarsi a causa dei ritardi nel risanamento della rete fognaria e nell’adozione delle misure di sicurezza d’emergenza».
4. Quanto alla imputazione di disastro colposo
Le considerazioni sin qui svolte, ad avviso del Collegio di seconde cure, rendono «particolarmente agevole» la soluzione del caso sottoposto alla sua attenzione. Di fatti, stabilito che la forma di dolo addebitabile agli imputati con riferimento all’evento disastro non sia sufficiente ad integrare la fattispecie di cui all’art. 434 c.p., comma secondo, c.p., «consegue che la condotta in oggetto potrà essere rimproverata a norma degli artt. 449 e 61, n. 3, c.p., volta che si consideri come la colpa aggravata dalla previsione dell’evento sia a fortiori individuabile all’interno della più intensa partecipazione psicologica costituita dal dolo eventuale».
Il fondamento teorico di tale affermazione risiede nell’idea che la condotta dolosa e quella colposa avrebbero una base normativa comune costituita dal superamento del c.d. rischio consentito e che tra i due atteggiamenti psicologici vi sia, quindi, una sorta di “rapporto di più a meno”. Nel fatto (più grave) di chi agisce perché vuole l’evento, infatti, sarebbero già riscontrabili tutti gli estremi della colpa, intesa come violazione di una regola cautelare (“non c’è dolo senza colpa”).
Viceversa, i presupposti fattuali che nel caso di specie giustificherebbero il suddetto giudizio sarebbero invece costituiti – da una parte – dai gravi ed ingiustificati ritardi con cui gli imputati avrebbero proceduto alla video ispezione della rete fognaria ed alla verifica dell’effettiva migrazione delle contaminazioni (con conseguente colpevole, ed eziologicamente significativa, posticipazione delle misure necessarie ad impedire l’aggravamento del danno ambientale), nonché – dall’altra – nella consapevolezza (a partire, quanto meno, dal momento della presentazione del piano di caratterizzazione, nell’aprile 2001) dell’inquinamento in atto e nell’accettazione delle relative conseguenze.
Tanto premesso, deve osservarsi come le conclusioni cui giunge la Corte di Assise di appello siano sostanzialmente in linea con il recente insegnamento delle Sezioni Unite, a mente del quale nella colpa cosciente si sarebbe «in presenza del malgoverno di un rischio, della mancata adozione di cautele doverose idonee a evitare le conseguenze pregiudizievoli che caratterizzano l’illecito» (v. Cass. S.U., 24 aprile 2014 n. 38343, Espenhahn). In effetti, in considerazione del fatto che l’origine della contaminazione è pacificamente da ricondurre allo stato di ammaloramento della rete fognaria della raffineria, il rimprovero concretamente mosso agli imputati è quello di inadeguatezza rispetto ad un generico dovere precauzionale che era lecito attendersi dai vertici aziendali.
Piuttosto – proprio alla luce delle considerazioni appena espresse – è forse possibile esprimere qualche perplessità in ordine alla formula (“perché il fatto non costituisce reato”) scelta dal Collegio per assolvere quattro dei cinque dirigenti già condannati in primo grado.
Se, infatti, la motivazione espressa dal Collegio attiene sostanzialmente alla circostanza che, nel breve tempo in cui sono stati nell’amministrazione della raffineria, i suddetti non potrebbero esser ritenuti responsabili «di tutti i precedenti ripetuti ritardi ed omissioni» (che, al contrario, caratterizzerebbero la “storia societaria” dell’unico condannato), allora si sarebbe dovuto optare per una formula maggiormente liberatoria. Quella impiegata, del resto, presuppone una imprevedibilità del fattore di rischio – e, quindi, dell’evento concretamente verificatosi – che, come detto, non trova alcun riscontro nella sentenza.
5. Quanto all’omessa bonifica
Il giudice di primo grado – stante la mancanza, nel caso di specie, di un progetto di bonifica approvato – aveva inteso riqualificare l’iniziale contestazione di “omessa bonifica” (art. 257, primo comma – primo periodo, T.U. Ambiente) in quella diversa di “mancata effettuazione della comunicazione di cui all’art. 242”, prevista dal secondo periodo del medesimo comma. Secondo gli appellanti, all’epoca in cui si sarebbe verificata l’omissione così individuata (aprile 2001), il fatto non sarebbe stato previsto come reato. Viceversa, ad avviso di una delle parti civili, tale ipotesi sarebbe comunque già stata sanzionata, in considerazione del fatto che l’art. 51 bis del D. Lgs. n. 22/1997 puniva la violazione di uno qualsiasi dei numerosi obblighi previsti dall’art. 17 del medesimo decreto, tra i quali rientrava, per l’appunto, l’omessa comunicazione agli Enti di un fatto inquinante (o potenzialmente tale).
Si pone quindi all’attenzione della Corte di Assise di appello la questione della eventuale continuità normativa tra l’art. 51 bis del Decreto Ronchi ed il nuovo art. 257 del T.U. Ambiente.
La risposta negativa si basa sulla constatazione del fatto che l’art. 51 bis, pur richiamando effettivamente l’art. 17, tuttavia non sanzionava espressamente l’omessa comunicazione, bensì solo ed esclusivamente l’inosservanza dell’obbligo di bonifica. Ad avviso del Collegio, quindi, il difetto di informazione sarebbe stato considerato dal legislatore quale autonoma fattispecie solo con il Testo Unico del 2006, il quale avrebbe così offerto specifica copertura penale ad un fatto fino a quel momento non costituente reato.
Si osservi, tuttavia, che a conclusioni opposte si potrebbe forse giungere ove si ritenesse che l’art. 51 bis non punisse soltanto l’omessa bonifica in senso stretto, bensì l’inosservanza di ogni e qualsiasi fase, anche intermedia, del procedimento previsto dall’art. 17 del medesimo Decreto. In questo caso si dovrebbe concludere per la sussistenza di una continuità normativa tra le due discipline in questione, con applicazione, anche ai fatti commessi prima del 2006, dell’art. 257 in quanto norma più favorevole.
*** *** ***
Osservazioni conclusive
La pronuncia si inserisce in quel filone giurisprudenziale (cui devono ricondursi anche le recenti vicende giudiziarie relative al polo chimico di Spinetta Marengo ed alla discarica di Bussi sul Tirino) nel quale, a fronte degli inquinamenti prodotti nel corso degli anni da impianti industriali o discariche, le esigenze di tutela dell’ambiente – da una parte – e della salute e incolumità pubblica – dall’altra – trovano immediato riscontro nella contestazione dei delitti di avvelenamento doloso di acque e di disastro c.d. innominato nei confronti dei vertici delle aziende di volta in volta coinvolte.
Nel caso di specie – come già anticipato in apertura – gli iniziali capi di imputazione hanno però subìto delle significative modifiche, sin dal giudizio di primo grado. All’esito di un tale percorso, la sentenza qui in commento merita di esser condivisa, almeno sotto due profili: da una parte, per aver escluso la sussistenza del delitto di cui all’art. 439 c.p., in presenza di una contaminazione della falda che si è rivelata concretamente non pericolosa; dall’altra, per il rigore con cui ha inteso ricostruire l’elemento soggettivo del disastro di cui all’art. 434 c.p. e, conseguentemente, escludere la sua compatibilità con il dolo eventuale.
Viceversa, suscita qualche perplessità la scelta – espressa dalla giurisprudenza a partire dalla nota vicenda dell’ICMESA di Seveso – di ricondurre forme (anche gravi) di inquinamento ambientale entro la fattispecie residuale del disastro c.d. innominato e, quindi, nel novero dei delitti contro l’incolumità pubblica.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce (e riferimenti dottrinali)
In ordine al delitto di avvelenamento doloso di acqua: Cass. Sez. IV, 13 febbraio 2007 n. 15216; Cass. Sez. I, 19 settembre 2014 n. 45001; C. Ass. Alessandria, 6 giugno 2016 n. 1.
Per la riconducibilità dei fenomeni di inquinamento da attività industriale all’ipotesi di disastro c.d. innominato: Cass. Sez. V, 11 ottobre 2006 n. 40330; Cass. Sez. III, 16 gennaio 2008 n. 9418; Cass. Sez. I, 19 novembre 2004 n. 7941; Cass. Sez. IV, 17 maggio 2006 n. 4675.
Quanto all’elemento soggettivo del delitto di disastro doloso: Cass. Sez. I, 7 ottobre 2009, 41306; Cass. Sez. I, 14 dicembre 2010 n. 1332; Cass. Sez. IV, 5 maggio 2011 n. 36626; Cass. Sez. I, 19 novembre 2014 n. 7941; C. Ass. Chieti, 19 dicembre 2014.
*** *** ***
Corbetta, I delitti contro l’incolumità pubblica, Tomo I, vol. II, I delitti di comune pericolo mediante violenza, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, diretto da Marinucci – Dolcini, Milano 2003.
Gargani, Reati contro l’incolumità pubblica, Tomo I, I reati di comune pericolo mediante violenza, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, vol. IX, diretto da Grosso – Padovani – Pagliaro, Milano 2008.
Marinucci – Gatta, Codice penale commentato, Milano 2015
Avv. Niccolò Cecchini