Tribunale di Modena , Ufficio GIP, 08 settembre 2014
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Oggetto del provvedimento
La richiesta di archiviazione – ed il consequenziale provvedimento di archiviazione – si inseriscono nell’ambito di un procedimento penale che aveva visto contestare al Direttore tecnico di un impianto di trattamento di rifiuti il delitto di incendio colposo (artt. 449 e 423 c.p.), a seguito della verificazione di un incendio (c.d. fuoco covante) all’interno di un impianto di selezione di rifiuti.
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Contenuto del provvedimento
All’esito di una attenta ricostruzione storica delle emergenze investigative, il Pubblico Ministero ha ritenuto di richiedere l’archiviazione in quanto “quello del fuoco covante appare così anomalo, raro e poco conosciuto che un addebito di responsabilità diventa arduo, anche avuto riguardo al fatto che gli stessi membri dei VVFF poco conoscono tale rischio e tale fenomeno […]; va ribadito come non sia stata violata alcuna norma specifica e che il riemergere dell’incendio era imprevedibile per un fattore di rischio non strettamente pertinente all’attività svolta […]; in ultima analisi quindi non residuano profili di rimproverabilità al soggetto che ha agito con diligenza sottovalutando un pericolo difficilmente prevedibile e che non rientrava nei rischi coperti dalla sua posizione di garanzia ed in ogni caso agendo in quel frangente nel rispetto delle prescrizioni a lui impartite dalle autorizzazioni e con il tacito accordo anche dei VVFF.”
La richiesta sembra inserirsi nel solco della più attenta giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di reati colposi di evento, giungendo ad escludere la responsabilità sia sul piano dell’estraneità del rischio specifico rispetto a quelli oggetto della posizione di garanzia; sia sul piano della mancata violazione di norme cautelari specifiche; sia infine sul piano della imprevedibilità del rischio realizzatosi nell’evento.
Tuttavia, si osservi che il Giudice ha accolto la richiesta, richiamandosi interamente alle (molteplici e varie) argomentazioni del Pubblico Ministero, archiviando con la formula “perché il fatto non costituisce reato”: il che lascia supporre che il giudicante abbia dato preminente rilievo alla imprevedibilità dello specifico fattore di rischio e quindi dell’evento di pericolo (mentre nell’ipotesi in cui avesse ritenuto il difetto della posizione di garanzia o della violazione di una regola di cautela, la formula di assoluzione adeguata sarebbe stata quella maggiormente liberatoria).
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Collegamenti con altre pronunce
Cass. pen., 17.05.2007, n. 4675
Cosimo Zaccaria e Chiara Canale