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Tribunale di Padova, Giudice monocratico, ud. 23 maggio 2016

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Oggetto del provvedimento

La sentenza di assoluzione riguarda l’incidente occorso a un camionista, dipendente di una ditta di trasporti, al momento dell’apertura delle sponde dell’automezzo, quando era stato investito da un pesante fusto non ancorato adeguatamente.Imputati erano il datore di lavoro del camionista e il legale rappresentante della ditta per conto della quale si stava effettuando il trasporto.

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Contenuto del provvedimento

La pronuncia si confronta, in maniera sintetica, con un’ipotesi accusatoria in cui si contestava ai due datori di lavoro delle due diverse aziende di aver cagionato per colpa generica e specifica l’evento lesivo occorso a un autotrasportatore, dipendente di una delle due ditte, mentre svolgeva un servizio di trasporto per conto della seconda. Mentre la colpa generica non veniva ulteriormente specificata, la colpa specifica veniva ipotizzata in una carenza nella valutazione del rischio: segnatamente, nella violazione dell’art. 28 comma 2 lett. a) e b) d.lgs. n. 81/2008, per non aver riportato nei rispettivi documenti di valutazione del rischio alcuna indicazione relativa alle modalità di carico e fissaggio degli oggetti da trasportare né alle misure di prevenzione e protezione adeguate allo svolgimento in sicurezza delle predette operazioni.

Il Giudice, anche valorizzando le risultanze istruttorie di tipo testimoniale e documentale introdotte dalla difesa, ha ritenuto di escludere addebiti di colpa generica o specifica, assolvendo entrambi gli imputati con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.

Interessante notare come l’autorità di vigilanza territorialmente competente, a seguito dell’incidente, avesse ritenuto sussistenti a carico dei due datori di lavoro i reati contravvenzionali di cui al citato art. 28 comma 2 lett. a) e b); e avesse perciò prescritto ai datori di integrare i rispettivi DVR, mediante riferimento ai rischi connessi al carico, fissaggio e scarico dei materiali destinati al trasporto. Dette prescrizioni erano poi state ottemperate (con successiva estinzione delle contravvenzioni) dai due datori, mediante inserimento nei rispettivi DVR del (mero) riferimento all’art. 164 del codice della strada, che attribuisce all’autotrasportatore la esclusiva responsabilità circa le modalità di fissaggio in sicurezza del carico sull’automezzo.

Ciò ha portato il Giudice, nel successivo procedimento penale per l’evento lesivo, a escludere la responsabilità del datore di lavoro della ditta per conto della quale si stava svolgendo il servizio di trasporto di materiale, in quanto la valutazione del rischio specifico (realizzatosi poi nell’evento) non era di competenza del committente, ma esclusivamente del trasportatore, non essendo ravvisabili nel caso in esame “rischi interferenziali”. Il Giudice ha ritenuto che “Ad ogni modo si è accertato che il personale [della ditta committente] era addestrato per fissare i carichi secondo le indicazioni eventualmente richieste dal trasportatore”.

Per quanto riguarda il datore di lavoro della ditta di trasporti, il Giudice ha valutato i dati fattuali secondo i quali tutti i dipendenti venivano addestrati individualmente in ordine alle modalità di fissaggio del carico e partecipavano periodicamente a corsi collettivi.In particolare, è emerso che la persona offesa aveva svolto un corso, con spese a carico del datore, con successivo conseguimento del patentinoper il trasporto internazionale di merci pericolose (patentino ADR), corso che prevedeva anche le modalità di fissaggio del carico. Ne deriva che “sebbene effettivamente il proprio documento di valutazione dei rischi fosse carente riguardo alla valutazione dello specifico rischio inerente al fissaggio del carico nei mezzi di trasporto (con conseguente indicazione delle misure di sicurezza idonee a fronteggiare i rischi di caduta accidentale del carico), si è accertato che tale procedura fosse stata di fatto “normata” in quanto l’infortunato aveva ricevuto adeguata formazione ed addestramento in ordine alla gestione di detto rischio”. Il Giudice dà rilievo, a riprova, alla circostanza che l’infortunato stesso aveva ammesso di aver previamente verificato il fissaggio del fusto in questione, e che lo aveva ritenuto idoneo[1].

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La Redazione


[1] Sui profili contravvenzionali riguardanti la valutazione del rischio e gli obblighi di informazione e formazione, per tutti e da ultimo, V. Torre, Le contravvenzioni a carattere generale del t.u.s.l., in D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre, V. Valentini, Diritto penale della sicurezza sul lavoro, Bup, Bologna, 2016, 144 ss., 153.


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