Spread the love

Tribunale di Rimini in composizione monocratica, sentenza 28 marzo 2017, n. 680

*** *** ***

Oggetto del provvedimento

Nel procedimento in esame, il Tribunale di Rimini in composizione monocratica ha escluso la responsabilità dell’ente – ex art. 129, cpv., c.p.p. – dall’illecito amministrativo di cui all’art. 25-undecies, c.2, lett.b),d.lgs. 231/2001, a fronte del mancato inserimento della contravvenzione di deposito incontrollato di rifiuti nell’elencazione tassativa dei reati presupposto.

*** *** ***

Contenuto del provvedimento

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, venivano citati a giudizio immediato il responsabile del cantiere di un’impresa, imputato per la contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1, lettera a) del T.U. Amb, e la stessa persona giuridica, ritenuta responsabileai sensi degli artt. 5 e 25-undecies, c.2, lett. b1) d.lgs. 231/2001, in relazione al medesimo reato asseritamente commesso dal soggetto apicale nell’interesse della società.

Tuttavia, come correttamente rilevato dal giudice, la contestazione aveva sostanzialmente ad oggetto la differente fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti, prevista dal secondo comma dell’art. 256 T.U. Amb., ai sensi del quale “Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero …”. In effetti, proprio il capo d’imputazione specificava la qualità di “responsabile del cantiere” dell’imputato e contestava espressamente l’aver “depositato in modo incontrollato, eccedendo i tempi e le quantità previste per il deposito temporaneo fissati dall’art. 183 d.lgs. 152/06, una quantità di circa …”, mentre mancava qualsiasi riferimento ad una delle condotte previste dal primo comma dell’art. 256.

Sebbene il secondo comma dell’art. 256 contenga un espresso rinvio quoad poenam al primo comma del medesimo articolo, ciò non esclude che si tratti di norme certamente autonome e differenti: mentre la prima sanziona le condotte di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti commesse da qualsiasi soggetto, la seconda punisce l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti, perpetrate esclusivamente da titolari d’impresa o responsabili di enti (se commessi da soggetti “comuni”, si applica l’illecito amministrativo di cui all’art. 255).

La distinzione risulta fondamentale ai sensi dell’art. 25-undecies, comma 2, lett. b) del d.lgs. 231/2001, atteso che tra i reati presupposto non è menzionata la contravvenzione di deposito incontrollato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, ma esclusivamente quelle disciplinate dai commi 1, 3, 5 e 6.

Ed a prescindere dalla qualificazione della responsabilità da reato delle persone giuridiche come amministrativa, penale o tertium genus, lo stesso articolo 2 del d.lgs. 231/2001 sancisce il principio di legalità, per cui “l’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto”.

Così, a fronte del carattere tassativo dell’elencazione dei reati presupposto contenuta nel d.lgs. 231/2001, l’organo giudicante ha ritenuto superfluo per la persona giuridica “il prosieguo del processo e dell’istruttoria, che nulla potrebbe modificare, sussistendo ictu oculi un errore nella imputazione a carico dell’ente”.

*** *** ***

Collegamenti con altre pronunce

Non risultano precedenti. Va tuttavia segnalata la Relazione n. III/09/2011 a cura dell’ufficio del Massimario della Corte di Cassazione[1], che ha sottolineato – seppur in termini critici nei confronti del legislatore delegato[2] – la mancata previsione della fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti nell’articolo 25-undecies.

Avv. Fabrizio Fico

Dottore di Ricerca in Diritto Penale – Università di Roma “Tor Vergata”


[1]Relazione n. III/09/2011 a cura dell’ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, in www.cortedicassazione.it, secondo cui (p. 28) «contraddittoria risulta la mancata inclusione nel catalogo della contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui al successivo art. 256, comma 2, atteso che tale disposizione espressamente contempla tra gli autori propri del reato addirittura i rappresentanti di enti».

[2]Scelta che, a parere di chi scrive, appare in realtà maggiormente coerente con la genesi del d.lgs. n.121/2001, che ha attuato la direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente. In effetti, la direttiva obbligava gli Stati a prevedere la responsabilità delle persone giuridiche (art. 3 e 6 della direttiva) per le condotte concernenti – per quanto qui interessa – «la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché …» (art. 3, lettera b), mentre per  il “deposito” si faceva esclusivo riferimento ai casi «di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive» (art. 3, lett. d). Atteso che la c.d. legge comunitaria del 2009 delegava il Governo ad attuare la direttiva in esame, un’eventuale inclusione del delitto di cui all’art. 256 comma 2 T.U. Amb. nel catalogo dei reati presupposto sarebbe stata da ritenersi incostituzionale, per evidente violazione dell’art. 77 Cost.


Spread the love