Tribunale di Bologna in funzione di giudice del riesame, 14 marzo 2014
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Oggetto del provvedimento
L’allegata ordinanza del Tribunale della Libertà di Bologna si inserisce nell’ambito (ed a censura) di una assai articolata indagine che aveva portato ad ipotizzare la esistenza di una associazione per delinquere finalizzata al traffico di rifiuti pericolosi – soprattutto veicoli a motore, elettrodomestici ed estintori – dall’Italia verso vari Paesi Africani.
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Contenuto del provvedimento
Le ipotesi delittuose erano in particolare riconducibili ai reati di cui all’art. 416 c.p. e 260 del D.lgs n. 152 del 2006.
All’esito di una attenta ricostruzione storica delle emergenze investigative, il Tribunale della Libertà si sofferma (Punto n. 7 – Pagg.13 ss) sul concetto di “rifiuto”, compiendo una approfondita analisi del combinato disposto degli artt. 183 e 184 (novellato) del D.lgs n. 152.
I Giudici del Riesame, in particolare, compiono una rassegna delle più recenti decisioni di legittimità e chiariscono come sia determinante l'”animus” del detentore del bene, potendosi qualificare rifiuto esclusivamente il bene del quale il detentore intenda disfarsi indicando quali siano i chiari indicatori di tale volontà.
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Collegamenti con altre pronunce
Altro argomento degno di nota, è rappresentato dalla contestazione accusatoria, costituita dal 416 c.p. finalizzato unicamente alla commissione del delitto di cui all’art. 260 TUA. Come noto, secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 5773/2014), i due delitti ben possono concorrere, purché non via sia una sovrapposizione tra la condotta di cui al 416 c.p con quella di cui all’art. 260 TUA. Il punto ha trovato conferma anche in autorevole dottrina (Bernasconi-Guerra in Giunta (a cura di), Codice Commentato dei reati e degli illeciti ambientali, Padova, 2007, pag.427; Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, Giappichelli, 2016, pag.184), la quale ha fatto notare che per potersi avere il concorso tra i due illeciti, è necessario che l’art. 260 TUA sia uno dei delitti del programma criminoso (e non l’unico), in quanto il 416 c.p richiede una pluralità di delitti.
Nel caso ad oggetto, gli indagati si erano visti contestare il 416 c.p. finalizzato unicamente alla realizzazione del delitto di cui all’art. 260 TUA; ciò avrebbe dovuto portare il Tribunale del Riesame, alla luce della giurisprudenza e della dottrina sopra menzionate, a pronunciarsi in merito, ma nulla è stato detto.
Cosimo Zaccaria e Roberto Ricco