Corte di Appello di Torino, Sezione IV penale, 25 marzo 2015
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Oggetto del provvedimento
– Concetto di scarico idrico e sua distinzione rispetto alla nozione di smaltimento di rifiuti allo stato liquido;
– Inosservanza delle prescrizioni contenute nell’iscrizione che fissale modalità di recupero dei rifiuti (art. 256, co. 4 d.lgs. n. 152/2006) in relazione all’obbligo per la società titolare dell’autorizzazione di mantenere il decoro estetico e paesaggistico di tutte le parti costituenti l’impianto e delle aree contermini;
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Contenuto del provvedimento
Il fatto. L’imputata, legale rappresentante di una società dedita al recupero di rifiuti (cavi di gomma contenente rame) veniva accusata di una serie di contravvenzioni ambientali: tra le altre, di scarico vietato di acque reflue industriali contenenti cadmio sul suolo (art. 137, co. 11 D.lgs. n. 152/2006) e di scarico sul suolo di rame oltre i valori soglia consentiti.
Più precisamente, il rame, dopo essere stato sguainato, veniva trattato in un sistema di lavaggio a circuito semi chiuso; una volta fuoriuscito dal sistema veniva – di regola – fatto asciugare sotto la parte terminale dell’impianto, ove rilasciava un modesto colaticcio.
Durante il sopralluogo dell’Arpa veniva rinvenuta sul piazzale esterno al capannone una tramoggia contente rame, in fase di asciugatura, il cui colaticcio, pari a circa un litro o due stimato nelle due ore del prelievo, cadeva sul terreno sottostante.
L’imputata sosteneva che solo eccezionalmente il rame era stato trasportato fuori del capannone, per contingenti ragioni di mancanza di spazio; non si trattava dunque di uno scarico idrico penalmente rilevante ex art. 74 D.lgs. n. 152/2006, in quanto vi era interruzione tra la fonte di produzione del refluo (l’impianto di lavaggio interno al capannone) e il punto di sversamento sul suolo (all’esterno del capannone, sul piazzale, distante qualche decina di metri dal capannone, ove il rame era stato trasportato all’interno di una tramoggia mobile).
In secondo luogo la difesa sosteneva l’occasionalità dello scarico, incompatibile con la definizione di stabile sistema di collettamento.
La Corte di Appello di Torino, riformando sul punto la sentenza di condanna per scarico idrico vietato (art. 137, co. 11 D.lgs. n. 152/2006) e in superamento dei valori soglia (art. 137, co. 5 TUA), pronunciata in primo grado dal Tribunale di Verbania, ha riqualificato il fatto come abbandono di rifiuti allo stato liquido (art. 256, co. 2 TUA), ritenendo che lo spostamento del rame dall’impianto in cui era lavato,seppure di poche decine di metri, e il suo sgocciolamento nel contiguo piazzale comportasse interruzione dello scarico, e dunque fuoriuscisse dalla nozione di scarico idrico penalmente rilevante.
Ciò in linea con la giurisprudenza e la dottrina, che individuano nella interruzione o meno dello scarico il discrimine tra scarico e abbandono/smaltimento di rifiuti allo stato liquido.
Sul punto la sentenza in commento è stata poi annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione (sez. III, 29.10.2015 n. 47750, dep. 2.12.2015), la quale, preso atto della modestissima quantità di liquido sversato e delle sue caratteristiche (“un semplice sgocciolamento”), ha ritenuto non potersi qualificare come abbandono di rifiuti il modesto quantitativo di colaticcio sversato a terra.
Il caso appare di particolare interesse, posto che, come dimostrano le tre contrastanti pronunce che si sono susseguite (rispettivamente: scarico idrico; abbandono di rifiuti; fatto penalmente irrilevante) pone all’interprete quesiti non banali:
- Quando può parlarsi di interruzione dello scarico? Basta una qualsiasi discontinuità spazio temporale, anche di pochi metri e/o minuti?
- La fonte di produzione del refluo va individuata in un determinato impianto fisso e stabile o anche (come nel caso di specie) in macchinari o strumenti mobili ad esso collegati e che eventualmente consentano di spostare il refluo?
- Esiste un minimo quantitativo di refluo necessario per connotare penalmente lo scarico che lo produce; il rifiuto allo stato liquido deve a sua volta consistere in una determinata quantità minima?
In giurisprudenza non si rinvengono precedenti in termini.
In linea di massima la definizione contenuta nell’art. 74 TUA richiede interruzione tout court, senza quantificarla sul piano spazio-temporale; sicché anche interruzioni di breve tempo o di pochi metri dovrebbero rientrarvi.
Piuttosto, nel caso di specie, andava forse verificato se la tramoggia potesse considerarsi apparecchio sì mobile, ma funzionalmente collegato all’impianto fisso di lavaggio dei cavi di rame, e quindi parte di un “sistema stabile di collettamento”, e se tale sgocciolamento esterno al capannone fosse o meno occasionale.
Quanto al minimum di refluo, è evidente che lo sgocciolamento, sia per sue caratteristiche che per il refluo prodotto (uno o due litri osservati in un paio di ore) non può di per sé qualificarsi come scarico (o per altri versi come rifiuto liquido), naturalmente a patto che sia isolato; se lo sgocciolamento fosse quotidiano e stabile il quantitativo complessivo di colaticcio aumenterebbe considerevolmente, quanto basta per attingere ad una soglia di pericolo (astratto) compatibile con il principio di offensività.
B) la Corte di appello sabauda offre una interpretazione non formalistica dell’art. 256, co. 4 TUA; nel caso di specie tra le inosservanze contestate venivano menzionate la costruzione di una pesa e una recinzione, in zona vincolata, senza permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica; ciò avrebbe, secondo l’accusa, violato il decoro estetico e paesaggistico, obbligo cui l’imputata era tenuta in base alle prescrizioni contenute nel provvedimento abilitativo.
La difesa sosteneva che tali violazioni erano irrilevanti, concernendo l’edilizia, materia anche costituzionalmente distinta dall’ambiente.
La Corte di Appello riforma la sentenza di condanna di primo grado, ritenendo che il generico obbligo di decoro estetico non integri violazione dell’autorizzazione, ma semmai autonome e ulteriori fattispecie penali urbanistiche e paesaggistiche.
L’apprezzabile interpretazione fornita dai giudici torinesi non è in linea con la prevalente giurisprudenza, anche di legittimità, la quale al contrario è assestata su posizione alquanto formalistiche (per una critica a tale orientamento cfr. C. RUGA RIVA, Il reato di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione: norma penale in bianco-verde per ogni irregolarità?, in Ambiente&Sviluppo, 2013, 740 ss.; C. MELZI d’ERIL, Reato di inosservanza delle prescrizioni: la Cassazione insiste nel suo esasperato formalismo (nota a Cass. pen. 6256/2011), in Ambiente&Sviluppo 2011,916 ss..
Carlo Ruga Riva