Corte di Assise di Lecce, sentenza 13 luglio 2017, dep. 25 ottobre 2017
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Oggetto del provvedimento
La Corte d’Assise di Lecce, nel valutare la responsabilità penale di diversi imputati per i reati di associazione per delinquere, riduzione in schiavitù e intermediazione illecita di manodopera, estorsione, violenza privata e violazione dell’art. 12 comma 5 del d.lvo. 286/1998, attraverso la condanna, conferma l’ipotesi accusatoria, che ha evidenziato l’esistenza di una struttura criminale articolata, finalizzata al reclutamento di cittadini extracomunitari da destinare allo sfruttamento lavorativo nel settore agricolo. Tuttavia, nel valutare l’operatività dei reati-scopo e il rapporto fra le diverse fattispecie poste a tutela della personalità individuale e del patrimonio, ha ritenuto sussistente un concorso apparente di norme, per cui la fattispecie punita più gravemente, la riduzione in schiavitù, ha assorbito le altre ipotesi delittuose.
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Contenuto del provvedimento
Il provvedimento inquadra dal punto di vista fenomenologico lo sfruttamento lavorativo in agricoltura e, in particolare, la figura del c.d. caporale, evidenziando come: “il caporale è parte di un modello sociale che può considerarsi vasto, complesso e trasversale, non circoscrivibile dentro categorie sociologiche rigide ma necessariamente aperte, in grado di aggiornarsi all’evolversi del fenomeno e al suo strutturarsi localmente e globalmente. Che può prevedere la partecipazione di diversi soggetti, con funzioni correlate tra loro. A questo modello “liquido” e resistente di impresa non importa il colore della pelle del lavoratore, i suoi tratti estetici e etici o la sua condizione giuridica, quanto, invece, la sua fragilità sociale, la sua vulnerabilità e ricattabilità, tanto da sfociare talvolta in forme contemporanee – e a volte anche antiche – di riduzione in schiavitù o servitù.” Dalle motivazioni della sentenza emergono chiaramente le distinte funzioni che può assumere il c.d. caporale e come alle volte la figura del caporale sia percepito dalle vittime persino come forma di aiuto sociale, in quanto costituisce l’unico canale che consente di trovare lavoro.
Dopo una acuta descrizione del fenomeno sociale, la Corte di Assise offre una serie di indicazioni interpretative, che evidenziano la difficoltà applicativa delle fattispecie poste a tutela della personalità individuale.
In primo luogo la Corte ribadisce la natura non tassativa, ma meramente esplicativa dei c.d. indici di sfruttamento previsti dall’art. 603 bis c.p., per cui gli stessi indici avrebbero solo una funzione di orientamento probatorio, come più volte ribadito anche dalla dottrina (nonché dalla Relazione alla II Commissione durante l’iter di approvazione della legge 199/2016). La Corte si sofferma, inoltre, sulla delicata distinzione fra la fattispecie di riduzione in schiavitù o servitù e l’intermediazione illecitae sfruttamento del lavoro, non sempre chiara, almeno rispetto alla versione originaria del 603 bis c.p.. La prassi giurisprudenziale ha ritenuto spesso sussistere tra la riduzione in schiavitù e la vecchia formulazione dell’art. 603 bis un concorso apparente di norme, risolto attraverso il criterio dell’assorbimento. Tale soluzione aveva compresso eccessivamente l’ambito di operatività dell’art. 603 bis c.p., che ha avuto, infatti, scarsissima effettività, anche perché apparentementeincapace, tra l’altro, di abbracciare le nuove forme di schiavitù, consensuali o contrattualizzate, realizzate senza l’esercizio di forme di violenza o minaccia. Questa lacuna di tutela e l’irragionevole esclusione del datore di lavoro fra i soggetti attivi del reato costituiscono il fondamento politico-criminale della riforma del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro realizzata con la legge 199/2016.
Sebbene la riforma del 2016 dell’art. 603 bis c.p. abbia rimodulato la fattispecie escludendo dalla tipicità gli elementi della violenza e della minaccia, gli stessi elementi hanno assunto una natura circostanziale nell’ipotesi aggravata di cui al secondo comma. Pertanto permane un problema di delimitazione fra l’art. 600 c.p. almeno rispetto all’ipotesi aggravata del secondo comma del 603 bis c.p, ma anche in riferimento alla fattispecie base, come dimostrano le vicende di sfruttamento oggetto di questa pronuncia.
Secondo la Corte la relazione fra le due fattispecie dà luogo ad una relazione di specialità, che può essere delineata attraverso due cerchi concentrici ove il più grande traccia l’ambito di operatività del caporalato, mentre il più piccolo rappresenta la riduzione in schiavitù, che esprime un disvalore penale di intensità maggiore. In questo rapporto di gravità scalare fra le due fattispecie, la riduzione in schiavitù implica un grado di asservimento maggiore e riguarda anche situazioni non lavorative, come lo sfruttamento della prostituzione.
La copiosa giurisprudenza, presa come punto di riferimento dell’iter argomentativo della Corte, per definire lo stato di soggezione espressione di una schiavitù di fatto,non restituisce, tuttavia, un quadro chiaro tale da evidenziare e soprattutto differenziare la schiavitù di fatto dallo sfruttamento lavorativo, elemento tipizzante l’art. 603 bisc.p.. La dimostrazione è data dal fatto che gli imputati condannati per associazione a delinquere e riduzione in schiavitù sono prevalentemente c.d. caporali, mentre tra i diversi attori del sistema produttivo agricolo, datori di lavoro, proprietari e commercianti, solo due sono stati condannati per la riduzione in schiavitù. Le condanne per riduzione in schiavitù, in alcuni casi, mettono in evidenza condotte di violenza e brutalità inaudita, ma in altri casi, invece, sono assolutamente rappresentative di una soggezione “ambientale”, legate ad un sistema sociale in cui la mortificazione della personalità individuale e la sistematica violazione di diritti fondamentali ha assunto la struttura di un modello di produzione, che trova nello stato di vulnerabilità delle vittime una condizione essenziale di funzionamento.
Il problema, quindi, va ben oltre la portata del diritto penale, in quanto richiede una regolamentazione complessa ed articolata dei fenomeni legati alla globalizzazione di cui i flussi migratori sono solo l’espressione più evidente e quindi più facilmente strumentalizzabile da politiche populiste e demagogiche.
Nel caso di specie si è proceduto alla condanna solo per riduzione in schiavitù, in quanto i fatti sono antecedenti all’entrata in vigore dell’art. 603 bis c.p., introdotto nel codice penale con il D.L. n. 138 del 13 agosto 2011. Pur in presenza di una presunta lacuna normativa, dovuta all’assenza di una fattispecie ad hoc di intermediazione illecita, le condotte del c.d. caporale, sia quelle caratterizzate da particolare violenza, che quelle, invece, incentrate su forme di intimidazione più o meno espressa, hannotrovato agevole inquadramento nell’ipotesi di riduzione in schiavitù. Pertanto è facilmente prevedibile, che anche l’attuale fattispecie di intermediazione illecita, seppur spogliata degli elementi di violenza e minaccia, continuerà ad essere assorbita dal reato più grave di riduzione in schiavitù e quindi ad avere un’operatività molto ridotta. Questo perché entrambe le fattispecie sono costruite su elementi talmente generici e sostanzialmente coincidenti, che risulta difficile marcare un confine chiaro, come del resto anche gli indici di sfruttamento di cui all’art. 603 bis c.p. sono quegli stessi elaborati dalla prassi giurisprudenziale in riferimento all’ipotesi di riduzione in schiavitù. Mentre le condotte del c.d. utilizzatore finale, sia datore di lavoro, che commerciante, risultano essere più problematiche e né la riforma del 2016 dell’art. 603 bis c.p. che ha esteso l’operatività soggettiva della fattispecie anche al datore di lavoro è in grado di colmare, quella che è la vera lacuna normativa, dovuta all’assenza di una fattispecie relativa all’utilizzatore finale.
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Collegamenti con altre pronunce
Cass. Pen., sez. V, 4.02.2014, n.14591; Cass. Pen.,Sez.V, 21.4.2016, n. 16737;Cass.pen. sez.V, 4.04.2011, n. 13532;Cass.pen. Sez. V 18.12.2015, n. 16735; Cass. SS.UU., 20.11.1996 n. 261; Cass. Pen. Sez. V, 28.09.2012 n. 37638
Prof. Valeria Torre
Bibliografia
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