Tribunale di Verbania, sentenze 27 gennaio 2017, n. 60 e 5 aprile 2017, n. 172
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Oggetto dei provvedimenti
- Assimilabilità di taluni rifiuti speciali ai rifiuti domestici; criteri distintivi rispetto ai rifiuti speciali e loro rilevanza rispetto al reato di gestione abusiva di rifiuti
- Illeciti amministrativi di cui agli artt. 190, comma 1, e 258, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006
- Illegittimità del procedimento amministrativo in caso di inottemperanza agli obblighi procedurali di cui all’art. 15, L. n. 689 del 1981 in materia di accertamenti mediante analisi di campioni
- Competenza dei Comuni in materia ambientale ex art. 198 D.Lgs. n. 152/2006
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Contenuto dei provvedimenti
Durante un sopralluogo presso l’area di stoccaggio dei rifiuti del Comune di Anzola d’Ossola, gli agenti del Comando Provinciale del Corpo Forestale di Verbania esaminavano il contenuto di alcuni sacchi conferiti nei cassonetti dal conducente di un furgone di una ditta di zona, dedita alla produzione di componenti in metallo duro sintetizzato (in particolare manufatti in carburo di tungsteno).
All’interno dei sacchi veniva rinvenuta la presenza di guanti in lattice, mascherine antipolvere, sacchetti di plastica e materiale vario intriso di«polveri e liquidi di colore scuro»[1].
Eseguito il sequestro del materiale ispezionato ed effettuati gli accertamenti da parte dell’ARPA mediante analisi dei campioni, senza avvisi al contravventore circa la facoltà di assistere alle analisi, l’Amministratore unico della società veniva chiamato a rispondere, in sede penale, avanti il Tribunale di Verbania, del reato previsto dall’art. 256 T.U.A.
La contestazione, in particolare, riguardava le attività di raccolta, trasporto e smaltimento (presso il centro di raccolta comunale dei rifiuti solidi urbani) di rifiuti non pericolosi (CER 15.02.03) derivanti dall’attività produttiva esercitata (assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi impregnati di cobalto e nichel), effettuate, fra il 2010 e l’aprile 2013, in mancanza di prescritta autorizzazione; la contestazione riguardava anche gli anni antecedenti alla data di sopralluogo, sul presupposto, che tali rifiuti fossero stati prodotti anche in passato.
La difesa sosteneva che con il codice CER 15.02.03 dovessero smaltirsi (e fossero stati smaltiti correttamente) solo i filtri dei camini di emissione, ovvero oggetti tipicamente utilizzati nella attività produttiva, a differenza di stracci, mascherine e guanti di lattice, che sarebbero da assimilare ai rifiuti urbani, come tali conferibili nella piattaforma comunale.
Nell’ambito delle medesime indagini e a seguito di una verifica documentale effettuata sul registro di carico e scarico dei rifiuti, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato accertavano inoltre l’omessa registrazione – in violazione dell’art. 190, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 – da parte degli stessi soggetti, per l’intero anno 2010 ed in relazione al mese di luglio 2012, dei rifiuti con codice CER 15.02.03. Pertanto, all’esito del procedimento amministrativo volto ad accertare la sussistenza dell’illecito di cui all’art. 258, comma 1, T.U.A. veniva irrogata al legale rappresentante pro tempore e alla società, quale obbligata in solido ex art. 6 L. n. 689/1981, la relativa sanzione pecuniaria oggetto poi di successiva impugnazione,in sede civile.
La fattispecie, come già anticipato, ha come indubbio focus la disciplina relativa ai rifiuti speciali non pericolosi nonché la tematica dell’assimilabilità o meno degli stessi ai rifiuti c.d. urbani[2]ad opera delle amministrazioni locali.
Nel caso in esame, in particolare, peculiare e di indubbia rilevanza è l’attività svolta dal Comune di Anzola d’Ossola nella gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani.
Sin dal 1983, a seguito dell’istituzione sul territorio di un servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’Amministrazione, in forza della lett. g) dell’art. 198 T.U.A., rilevava e comunicava a talune società, tra cui quella interessata dai procedimenti in commento, l’assimilabilità dei «rifiuti [segatura, carta e cartoni vari, sacchetti in plastica e stracci, rifiuti della mensa N.d.A.] solidi prodotti o comunque derivanti dalle lavorazioni» ai rifiuti solidi urbani, con conseguente legittimo smaltimento presso la piattaforma comunale da parte delle imprese.
Ciò, veniva parimenti ribadito dallo stesso «Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi», adottato dal Comune mediante delibera del Consiglio del 20.12.1995 e prodotto in atti, il cui art. 10, in tema di rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, prevedeva:«sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani […] i rifiuti speciali […] che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette; pallets; […]; ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; feltri e tessuti non tessuti; […]; imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; […]».
I provvedimenti comunali, tuttavia, nulla specificavano circa l’efficacia o meno delle autorizzazioni in caso di contaminazione [come nel caso di specie avvenuta, N.d.A.] dei rifiuti mediante contatto con sostanze utilizzate nell’ambito delle attività industriali. Sul punto, unico limite, per così dire «espresso»era contenuto in un protocollo del 2011 nel quale il Sindaco vietava – seppur genericamente – il conferimento presso l’area di stoccaggio comunale dei«materiali derivanti dall’attività produttiva».
Il discrimine tra comportamento lecito e condotta illecita appare all’interprete molto labile. Rispecchia la distinzione tra oggetti – rectius rifiuti – propri dell’attività industriale tout court, destinatari del già menzionato espresso divieto di conferimento, da quelli tipicamente domestici, solo occasionalmente e saltuariamente utilizzati a livello produttivo[3], il cui smaltimento presso la piattaforma comunale da parte delle imprese è da considerarsi legittimo e, anzi, doveroso.
Nella fattispecie in esame, dunque, la criticità maggiore nasce proprio dalla circostanza secondo cui i rifiuti erano in astratto assimilabili ai rifiuti domestici urbani ma, in concreto, contaminati da sostanze industriali ed interessante è la diversa soluzione adottata dal Tribunale di Verbania nelle due sentenze.
In sede civile, l’accoglimento dell’opposizione promossa dalla società e dal legale rappresentante della stessa nei confronti dell’ordinanza di ingiunzione emanata dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola viene motivata, tra le altre circostanze, sulla base della illegittimità del procedimento amministrativo conclusosi in violazione degli obblighi previsti dall’art. 15, L. n. 689/1981, per mancato avviso al contravventore della facoltà di partecipare alle analisi.
In sede penale, invece, l’assoluzione dell’imputato si pone in un momento ancora anteriore e relativo all’insussistenza stessa del fatto contestato. Il Giudice, infatti, condivisibilmente, ritiene che la presenza di residui della attività produttiva, in mancanza di qualsivoglia elemento di prova circa l’utilizzo nel ciclo produttivo industriale dei materiali (dato congetturato ma non provato dall’accusa), non sia circostanza di per sé da sola idonea e sufficiente a trasformare i rifiuti conferiti nella piattaforma comunale in rifiuti derivanti dalla attività produttiva e, come tali, esclusi dalla autorizzazione comunale.
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Collegamenti con altre pronunce
Non risultano sentenze in argomento.
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Fonti
C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, III edizione, Giappichelli, Torino, 2016.
Dott.ssa Camilla Santoro
[1]Così come constatato dalla Polizia giudiziaria nella descrizione delle immagini di cui ai fascicoli prodotti in atti.
[2] Ai sensi e per gli effetti dell’art. 184, comma 2, T.U.A. si intendono, tra gli altri, per «rifiuti urbani»: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità, ai sensi dell’art. 198, comma 2, lett. g) del medesimo decreto.
[3] Come, a titolo esemplificativo, gli stracci, i sacchetti di plastica e i guanti di lattice.