Tribunale di Bologna, Giudice Monocratico,13 marzo 2012
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Oggetto del provvedimento
Proscioglimento per insussistenza dei fatti-reato ex artt. 474, 517 c.p. in relazione alla vendita, nell’ambito di un esercizio commerciale, di capi di abbigliamento recanti i marchi contraffatti “Topolino”, “Superman” e “Didle”.
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Contenuto del provvedimento
Il processo è stato ingenerato dal rinvenimento, all’interno di locali adibiti a regolare esercizio commerciale, di capi d’abbigliamento (in particolare, giubbotti e felpe) contrassegnati dai marchi – figurativi – registrati “Topolino”, “Superman” e “Didle”. A fronte della contestazione delle fattispecie ex artt. 474, 517 c.p., il giudice bolognese assolveva gli imputati valorizzando elementi ultronei al segno abusivamente apposto: sia “negativi” (mancanza degli accorgimenti anti-contraffazione normalmente presenti su prodotti originali, quali tagliandi, ologrammi e targhette contenenti il marchio) che “positivi” (presenza di diciture indicative della reale provenienza – verosimilmente cinese – del bene sulle targhette, sui bottoni e sul profilo grafico dei personaggi dei noti fumetti). Si tratta di un arresto in contro-tendenza, posto che, se elementi “di contorno” al marchio (es. stampigliature che palesano la contraffazione), come pure il contingente contesto commerciale (es. canali “non ufficiali” di vendita, modesto prezzo praticato, etc.), escludono pacificamente il reato ex art. 517 c.p., rendendo il fatto ex ante inidoneo a ingannare i potenziali acquirenti, la figura ex art. 474 c.p., nella sua interpretazione maggioritaria, tende invece ad appagarsi della mera riproduzione non autorizzata del marchio altrui, appiattendosi su schemi civilistici. Diverso il – condivisibile – intendimento del Tribunale di Bologna, secondo cui <<i disegni e i simboli stampati o apposti sui capi di abbigliamento [..] rappresentano una mera imitazione di quelli originali, peraltro percepibile ictu oculi, in quanto non solo priva di tutti gli accorgimenti tecnici adottati dalle case madri (tagliandi, ologrammi, etichette con marchio), ma anzi dichiaratamente prodotti da altre ditte>>.
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Collegamenti con altre pronunce
Sulla valorizzazione, in termini d’inidoneità decettiva/inoffensività del fatto ex artt. 473, 474 c.p., dei connotati qualitativi “estrinseci” del prodotto commercializzato (fattura, materiali, etc.), v. anche Cass., V, 20.9.2004, RPen, 2006, 233; Cass., II, 3.4.2008, RDI, 2008, II, 570, Cass., V, 9.1.2009, CP, 2011, 2213.
Vico Valentini