Tribunale di Bari, Giudice Monocratico, 20 gennaio 2016
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Oggetto del provvedimento
Condanna – fra l’altro – per il reato ex artt. 474 c.p. in relazione alla vendita, nell’ambito di un regolare esercizio commerciale, di articoli di profumeria e cinture recanti marchi registrati contraffatti (tra cui “Gucci”, “Dolce e Gabbana”, “Acqua di Giò”)
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Contenuto del provvedimento
Il processo è stato ingenerato dal rinvenimento, all’interno di locali adibiti a regolare esercizio commerciale, di una grande quantità di profumi e cinture recanti marchi – figurativi e denominativi – registrati falsi. Scrutinando la contestazione del reato ex artt. 474 c.p., il giudice barese perveniva alla condanna, discostandosi apertamente da quella – tutt’oggi minoritaria – corrente interpretativa che, valorizzando la scarsa qualità del bene contrassegnato, oppure il <<prezzo vile richiesto>>, esclude il reato de quo, sul presupposto che contegni del genere sono inidonei a ingannare un acquirente di media diligenza e avvedutezza. Viceversa la Curia di Bari, identificando nell'<<affidamento collettivo nella veridicità dei segni distintivi>> il bene giuridico tutelato dall’illecito; ribadita la tradizionale distinzione fra la condotta di contraffazione (integrale riproduzione del segno genuino) e quella di alterazione (parziale riproduzione del segno genuino); e valorizzando il fatto che la fattispecie colpisce pure condotte prodromiche alla fase della vendita, confermava che, agli effetti dell’affermazione di responsabilità, è più che sufficiente l’abusiva imitazione del segno altrui, a nulla rilevando il contingente contesto commerciale (modi e luoghi dell’offerta, prezzo, etc.), la presenza di eventuali indicazioni che palesino la contraffazione (<<[n]è, quanto ai profumi, la presenza della dicitura “usato solo in funzione descrittiva della fragranza simile non in funziona di marchio” fa venir meno la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato >> ), e la circostanza che <<la falsificazione del bene sia “grossolana”>>. Da segnalare che l’arresto si pone nel solco di quella corrente interpretativa, ancora oggi piuttosto fiorente, che dissolve il concetto penalistico di contraffazione in quello civilistico.
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Collegamenti con altre pronunce
In senso conforme, fra le altre, Cass., V, 15.1.2004, CP, 2005, 2982 ss.; Cass., II, 7.6.2005, D., www.cortedicassazione.it; Cass., V, 13.03.2008, B.A., ivi.
Vico Valentini