Oggetto del provvedimento
In data 23/7/2015 il personale in servizio presso il Corpo Forestale della Valle d’Aosta si recava in Antey-Saint-André (AO), presso il banco di vendita ambulante aperto dall’impresa individuale V.L.G. e trovava, esposti per la vendita, salumi e formaggi tipici in stato del tutto precario. I due imputati (V.L.G. e A.A.) venivano tratti a processo per i reati di cui agli artt. 110 c.p. e 5 lett. b) della L. n. 283 del 1962, perché in concorso fra loro, detenevano per la vendita prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione; per il reato di cui agli artt. 56, 110, 515 c.p. perché, in concorso tra loro, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a consegnare agli acquirenti cose mobili diverse da quanto dichiarato per origine, provenienza e qualità; e per il reato di cui agli artt. 110, 44 lett. a) D.P.R. n. 380 del 2001 perché, in concorso fra loro, collocavano in zona “Eg8”, preclusa alle attività commerciali dal P.R.G. comunale, una roulotte utilizzata in modo tale da soddisfare esigenze permanenti di tipo commerciale.
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Contenuto del provvedimento
Una parte dei formaggi si trovava in cattivo stato di conservazione. La colorazione era stranamente brunita e presentava anomali rigonfiamenti e venature delle croste (c.d. spanciatura), dovuta all’eccessiva temperatura alla quale era esposta.
I coltelli utilizzati per tagliare gli alimenti non erano puliti e i formaggi si presentavano a contatto diretto con agenti infestanti come mosche e altri piccoli insetti. Il tutto è stato documentato con fotografie agli atti.
L’art. 5, comma 1, lett. b) l. 283/62 viene desunto da quanto fino ad ora menzionato e si giustifica – a parere del giudice – dalla ben nota giurisprudenza che ritiene sufficiente uno stato “estrinseco” di cattiva conservazione dell’alimento (ex plurimis, Cass. n. 26108/2004; Cass. n. 2649/2003; Cass. n. 15049/2007). Ecco le parole esatte della sentenza: “è sufficiente che esso (il cattivo stato di conservazione) riguardi le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, o a norme di comune esperienza, poiché, attesa la natura di reato di pericolo presunto, non si esige per la sua configurabilità un previo accertamento sulla commestibilità dell’alimento, né il verificarsi di un danno per la salute del consumatore, ben potendo assumere rilievo penale le sole modalità estrinseche di conservazione del prodotto (cfr. sul punto specifico Cass. n. 35234/2007) o lo stoccaggio dei prodotti in locali sporchi o insalubri e quindi igienicamente inidonei alla conservazione (cfr. Cass. n. 9477/2005)” … “Nel caso in esame, l’esposizione prolungata per la vendita (per diversi giorni e per molte ore al giorno) di fontina o altri formaggi, anche in forme già tagliate, a temperature eccessive in ragione della stagione estiva e per di più senza adeguata protezione dagli agenti esterni, in tal modo lasciati liberi di posarsi su generi alimentari destinati al consumo umano diretto, anche senza previo trattamento di cottura, non costituisce modalità idonea alla conservazione di prodotti alimentari, trattandosi, in base a norme di comune esperienza, di generi soggetti a deterioramento se esposti a temperature estive”.
Quanto alla selezione degli autori del reato, i giudicanti sostengono che: “il V..L.G. risponde del reato perché è la titolare dell’omonima impresa individuale e A.A., lungi dal trovarsi occasionalmente sul banco di vendita, è da molti anni (2010) associato in partecipazione con la V.L. e per di più svolgeva le mansioni di addetto alla vendita, con possibilità di visione diretta dei prodotti caseari esposti per la vendita. Essi debbono pertanto essere dichiarati colpevoli della contravvenzione loro ascritta”.
Non è tutto. L’ispezione delle forze dell’ordine consente di rilevare la presenza di forme di formaggio vendute come “Fontina” a 13 Euro al Kg. Proprio come se si trattasse di Fontina DOP. Naturalmente non lo era, ma si trattava di Formaggio valdostano “di seconda scelta” e di minor pregio rispetto alla Fontina DOP.
Pertanto, sostiene il Tribunale d’Aosta, “Indipendentemente dal valore economico intrinseco del formaggio, l’esposizione alla vendita del prodotto avveniva con modalità potenzialmente ingannevoli, poiché si indicava per la vendita una cosa mobile diversa da quella effettivamente venduta. In tal modo, risulta integrata la fattispecie delittuosa prevista dall’art. 515 c.p., nella forma tentata, di cui al capo 1) di imputazione”.
Gli imputati sono invece assolti dal reato urbanistico loro ascritto al capo 3) di imputazione. L’accusa riguarda infatti una roulotte collocata in zona preclusa alle attività commerciali ed impiegata in modo tale da soddisfare esigenze permanenti di tipo commerciale.
Tuttavia, una roulotte è, come noto, un mezzo dotato di ruote, nel caso di specie, parcheggiato con sosta permanente, “non una nuova costruzione edilizia ex art. 10 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, poiché non stabilmente infissa sul suolo (sul necessario ancoraggio al suolo, in materia di serre per uso agricolo, cfr. ex multis Cass. n. 46767/2005; Cass. n. 33158/2002)”.
Il risultato: Il Giudice di Aosta, visti gli artt. 556,533 e 535 c.p.p., dichiara V.L.G. e A.A. colpevoli dei reati loro ascritti ai capi 1) e 2) e, avvinti i medesimi sotto il vincolo della continuazione e tenuto conto della diminuente per la scelta del rito, li condanna alla pena di € 900 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali. Visto l’art. 530 c.p.p., invece, assolve i predetti imputati dal reato loro ascritto al capo 3) di imputazione perché il fatto non sussiste.
Ordina la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.
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Collegamenti con altre pronunce e dottrina
Legislazione correlata: L 30 aprile 1962 n. 283, Art. 5; art. 515 c.p.; artt. 110, 44 lett. a) D.P.R. n. 380 del 2001.
Letteratura: Aa.Vv., La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, M. Donini-D. Castronuovo (a cura di), Padova, 2007; A. Madeo, Vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione: reato di pericolo o di danno?, Nota a Cass. sez. III pen. 4 aprile 2006 n. 11909, in Diritto penale e processo, 2007, fasc. 1, 79-84; per la casistica, si veda R. Guariniello, Codice della sicurezza degli alimenti. Commentato con la giurisprudenza, II ed., Ipsoa, 2016 (sulla lett. b, 331 ss.).
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Francesco Diamanti
Dottore di ricerca presso l’Università di Modena e Reggio Emilia