Cass. pen., sez. IV, sent. n. 32899/2021 (ud. 8 gennaio 2021, dep. 6 settembre 2021)
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Oggetto del provvedimento
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione, pronunciandosi su tutti i temi collegati alla nota vicenda del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009, ha, fra l’altro, escluso, con riferimento alle ipotesi di omicidio colposo e di lesioni colpose contestate agli imputati, la circostanza aggravante data dall’essere stati i relativi fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (cfr. gli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p.).
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Contenuto del provvedimento
La decisione della Suprema Corte in questa sede analizzata segna il definitivo epilogo, ancorché non totale (restando da definire talune posizioni in sede di giudizio di rinvio), della vicenda giudiziaria originata dal disastro ferroviario di Viareggio, avvenuto il 29 giugno 2009.
Prima ancora di affrontarne i profili giuridici, con la doverosa precisazione che oggetto di queste osservazioni sarà esclusivamente il tema della riconducibilità degli eventi lesivi verificatisi alla sfera di applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, conviene brevemente ripercorrerne i passaggi fattuali.
La relativa dinamica si incentra sullo svio, nella data sopra precisata, di un carro cisterna componente del treno merci Trecate-Gricignano, adibito al trasporto di GPL (gas petrolio liquefatto), procedente a una velocità superiore a 90 km/h. Lo svio di tale carro, dovuto al cedimento di un assile sottostante, ne determinò il successivo ribaltamento sulla sede ferroviaria, a séguito del quale si verificò un urto del medesimo contro un elemento ivi presente. In conseguenza dell’urto, si produsse uno squarcio nella cisterna del carro coinvolto, per effetto del quale il GPL contenutovi ne fuoriuscì. Il contatto con l’esterno di detta sostanza provocò, di lì a poco, un’esplosione, dalla quale derivò un incendio di vaste proporzioni che coinvolse una pluralità di abitazioni di una via contigua alla stazione ferroviaria di Viareggio, cagionando la morte di trentadue persone, nonché lesioni gravi in danno di molte altre.
Ciò che costituisce motivo di riflessione, in questo contesto, è il fatto che, malgrado gli eventi lesivi in questione abbiano attinto soggetti – quali, appunto, i cittadini occupanti gli edifici di una via posta nelle vicinanze della stazione di Viareggio – del tutto estranei all’àmbito lavorativo riservato agli addetti alla circolazione ferroviaria, le sentenze di primo e di secondo grado non abbiano esitato ad applicare, ai relativi responsabili, le fattispecie di cui agli artt. 589 e 590 c.p., in ambedue i casi rilevando la sussistenza degli estremi della circostanza aggravante prevista, rispettivamente, dall’art. 589, comma 2, c.p. e dall’art. 590, comma 3, c.p.: quella dell’essere stato il fatto commesso “con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” [i].
- L’impostazione dell’accusa e le ragioni che vi sono sottostanti
Ciò collima perfettamente, del resto, con l’impostazione della linea accusatoria delineata dall’originario capo d’imputazione.
Ai prevenuti mettenti capo a RFI e TRENITALIA si è ab origine contestata la violazione di disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008, vale a dire (inserite) nella normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, evincendosi dalla medesima un obbligo di evitare, valutandone previamente il rischio, che carri trasportanti merci pericolose circolassero nelle stazioni o in altri luoghi abitati, sì da determinare un correlativo rischio per la popolazione ivi ubicata.
Importa poco, per il momento, l’individuazione dei puntelli di diritto positivo sui quali poggia questa linea strategica (li analizzeremo infra).
Di marcato interesse è, invece, lo scopo che pare ispirarla.
Da una parte, l’estensione al quivis de populo della protezione (penale) offerta dalla disciplina sulla sicurezza sul lavoro serve a tamponare vuoti di tutela che hanno aliunde la loro genesi.
Si pensi, a tal riguardo, alla disciplina della responsabilità degli enti dettata dal D. Lgs. 231/2001.
L’art. 11, comma 1, l. 300/2000, che demandava al Governo l’introduzione di una normazione in materia, includeva, alla lettera b), fra i reati-presupposto atti a dar luogo alla responsabilità dell’ente, i delitti contro l’incolumità pubblica. Questi, nondimeno, non sono stati riportati nel novero delle fattispecie suscettibili di dar luogo alla responsabilità dell’ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Anche se inizialmente non ricomprese nel catalogo dei reati efficienti a far sorgere la responsabilità dell’ente, nel D. Lgs. 231/2001 sono state, viceversa, successivamente inserite, a mezzo dell’art. 300 D. Lgs. 81/2008, le fattispecie di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro [ii].
In questa prospettiva, l’abbinamento della tutela prevenzionistica a un esangue simulacro di un indeterminato lavoratore, disancorato da qualsivoglia rapporto con il suo proprio ambiente lavorativo, vale a superare il diaframma che lo separa (teoricamente) dalla nozione di incolumità pubblica stricto sensu intesa. E compensa, per tale via, il mancato richiamo dei delitti previsti dal Titolo VI del corpo codicistico nel contesto di quelli abilitati a fungere da reato-presupposto nel quadro del D. Lgs. 231/2001.
Dall’altra, la riconduzione delle fattispecie di omicidio colposo collegate all’incidente di Viareggio a quelle commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.) consente quel raddoppio dei termini prescrizionali, in forza dell’art. 157, comma 6, c.p., che la loro contestazione in guisa di omicidio colposo semplice avrebbe, viceversa, interdetto.
- Le fonti normative addotte dai giudici di merito per estendere la tutela prevenzionistica all’intera popolazione di Viareggio
Chiariti gli intenti sottesi all’opzione dell’accusa – pienamente recepita dalle sentenze di primo e di secondo grado – di ricondurre i fatti di Viareggio nello spettro applicativo della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro dettata dal D. Lgs. 81/2008, diventa a questo punto ineludibile confrontarsi con la piattaforma normativa che deve, rectius dovrebbe, puntellarla.
A comporla sono, essenzialmente, due disposizioni.
Sotto un profilo generale, viene richiamata quella relativa al concetto di “prevenzione”, enunciato, in sede di definizioni, dall’art. 2, lettera n), D. Lgs. 81/2008: vi si precisa che per essa deve intendersi “il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno” (corsivi aggiunti).
Sotto un profilo più specifico, si fa appello all’art. 18, comma 1, lettera q), del medesimo decreto legislativo, il quale statuisce, a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti, l’obbligo di “prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio” (corsivi aggiunti).
L’interpretazione di questi due enunciati, dei quali il secondo è un’esplicitazione nel dettaglio del primo, non dà luogo a difficoltà particolari: vi si può leggere il principio di fondo secondo il quale le misure prevenzionistiche da approntare non possono costituire un fattore di rischio per la popolazione estranea all’ambiente lavorativo.
A questa piana esegesi del dettato normativo gli organi giudicanti, in primo e in secondo grado, hanno opposto una ricostruzione interpretativa ben diversa. Con particolare riferimento all’art. 18, comma 1, lettera q), D. Lgs. 81/2008, se ne è avvalorata una lettura “sincopata”, obliterando il dato che i rischi per la popolazione da prevenire non sono quelli connessi all’attività lavorativa tout court, ma – solo ed esclusivamente – quelli collegati alle misure prevenzionistiche adottate.
La pretermissione di questo passaggio, ai sensi della littera legis obbligato, ha condotto all’estrema conseguenza di includere, nel perimetro applicativo della disposizione appena richiamata, qualsiasi rischio lavorativo suscettibile di investire la popolazione.
Il logico corollario di questo passaggio argomentativo, censurato dalla sentenza che si annota (cfr. p. 318), è quello di includere fra i beneficiari della tutela in materia di sicurezza sul lavoro non già i soli lavoratori, ma – addirittura – tutti i cittadini.
Che ciò si adatti perfettamente alla vicenda di Viareggio e alla soluzione giuridica che se ne patrocinava, è circostanza tanto evidente da non abbisognare di ulteriori sottolineature.
- La determinazione dei casi nei quali la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro può ridondare anche a tutela di terzi
La ripulsa di quest’orientamento ermeneutico non significa, peraltro, giungere al suo simmetrico opposto, vale a dire a sostenere l’assunto che le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro abbiano come proprio scopo quello di prevenire i rischi incombenti sui soli lavoratori. Come attesta la giurisprudenza formatasi al riguardo, anche terzi estranei possono fruire, a determinate condizioni, della tutela (penale) che esse spiegano.
Il punto cruciale consiste allora nel verificare se tali condizioni, di cui sùbito appresso si dirà, fossero riscontrabili nella situazione nella quale ha preso corpo il disastro ferroviario di Viareggio.
Queste, invero, ricorrono quando terzi estranei all’organizzazione dell’impresa siano presenti all’interno dei luoghi di lavoro in cui questa esercita la propria attività. Si precisa che deve trattarsi di soggetti che vi hanno avuto accesso; vi hanno fatto ingresso; o, comunque, li frequentino. Breve: deve trattarsi di persone che sono entrate in contatto con l’ambiente lavorativo nel quale hanno avuto luogo le violazioni della normativa in tema di sicurezza sul lavoro, dalle quali sono scaturiti gli eventi lesivi prodottisi a loro danno[iii].
Al proposito, è appena il caso di notare come questi presupposti non ricorressero nella vicenda di Viareggio, posto che i cittadini attinti dalle conseguenze della supposta violazione di disposizioni prevenzionistiche si trovavano non già sul luogo di lavoro, ma nelle proprie abitazioni.
Preso atto dell’insuperabilità di questo argomento, le decisioni di merito hanno tentato di salvaguardare la tenuta del perno delle proprie impostazioni, rinvenibile nell’assunto della riconducibilità dei fatti de quibus all’àmbito di operatività del D. Lgs. 81/2008, facendo leva sul fatto che nel caso in questione si sarebbe materializzata un’ipotesi di “esportazione del rischio lavorativo all’esterno”.
Della casistica giurisprudenziale evocativa di tale evenienza vengono riportati alcuni esempi paradigmatici.
Nel loro novero si stagliano quello delle mogli di lavoratori addetti all’impiego dell’amianto, pur quando queste non avessero avuto contatto alcuno con l’azienda, le quali erano state interessate dai fenomeni cancerogeni, sfocianti ultimativamente nel loro decesso, a causa della ripulitura degli indumenti lavorativi utilizzati dai rispettivi mariti, permeati di amianto; o, ancora, quello dei lavori di scavo, durante l’esecuzione dei quali una gru si era abbattuta non sul luogo della loro effettuazione, ma su un edificio vicino, cagionando lesioni ai rispettivi occupanti.
In entrambi i casi si è ritenuto che gli eventi lesivi arrecati a soggetti estranei al luogo di lavoro integrassero pur sempre gli estremi della concretizzazione di quel rischio lavorativo che le norme in materia di sicurezza sul lavoro hanno lo scopo di prevenire. Nella prima situazione, l’evento ultimo rappresentava la specifica realizzazione di quel rischio che le statuizioni dell’art. 21 D.P.R. 303/1956, in tema di prescrizioni dirette a scongiurare i pericoli derivanti dalla diffusione di polveri, miravano a evitare. Nella seconda, il medesimo dava corpo a quelle conseguenze che l’art. 118 D. Lgs. 81/2008, relativo all’esecuzione dei lavori di scavo, puntava a impedire.
Ergo, nell’una e nell’altra ipotesi in danno delle persone offese si erano materializzati rischi che, quand’anche concretizzatisi rispetto a terzi, rinvenivano la loro scaturigine nella violazione di disposizioni afferenti alla sicurezza sul lavoro.
Se quest’acquisizione vale a ricondurre tali esiti nel perimetro del rischio lavorativo, essa opera nel senso di operarne una netta distinzione rispetto all’incidente di Viareggio, nel quale – come puntualmente osserva la sentenza riportata – si è realizzato non un rischio lavorativo, ma un rischio ferroviario.
Del resto, l’unica possibilità di convertirlo in un rischio lavorativo consisterebbe nell’aderire a quell’inammissibile esegesi dell’art. 18, comma 1, lettera q), sulla quale ci siamo più sopra soffermati.
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Collegamenti con altre pronunce
Sull’esigenza che la tutela apprestata dalle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro anche a terzi estranei all’impresa operi solo in presenza della precisa condizione che tali soggetti si trovino all’interno dei luoghi di lavoro cfr., per tutte, Cass. Sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 3774. Si allude, in questa prospettiva, a persone che, per qualsivoglia ragione, vi hanno avuto accesso (cfr. Cass., Sez. IV, 24 agosto 2016, n. 35336; Cass., Sez. IV, 8 febbraio 2013, n. 6363; Cass., Sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 1715; Cass., Sez. IV, 13 luglio 2012, n. 28353; Cass., Sez. IV, 1° dicembre 2010, n. 42465); vi hanno fatto ingresso (Cass., Sez. IV, 21 febbraio 2012, n.6865); o, ancora, li frequentano (Cass., Sez. IV, 6 agosto 2009, n. 32302; Cass. Sez. IV, 25 marzo 2009, n. 13068).
Sulla costellazione di casi nei quali è stata ritenuta presente la c.d. esportazione del rischio, menzionata nel testo, cfr. Cass., Sez. IV, 15 maggio 2003, n. 27975 (concernente la vicenda delle mogli coinvolte dagli effetti cancerogeni prodotti dalle fibre di amianto permanenti negli indumenti lavorativi impiegati dai mariti); nonché Cass., Sez. IV, 10 giugno 2016, 2416 (relativa all’ipotesi della gru).
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Dottrina e riferimenti bibliografici
- CASTRONUOVO, Sub art. 25-septies, in Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi, a cura di D. CASTRONUOVO, G. DE SIMONE, E. GINEVRA, A. LIONZO, D. NEGRI, G. VARRASO, I ed., Milano, 2019, p. 600 ss.;
- MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, Milano, 1965, p. 219 ss.;
- VENEZIANI, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, diretto da G. MARINUCCI e E. DOLCINI, Vol. III, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale, Tomo II, I delitti colposi, Padova, 2003, p. 468 ss..
Marco Mantovani
Professore Ordinario di Diritto Penale nell’Università di Bologna
[i] Questa essendo la finalità cautelare che informa la circostanza aggravante in parola.
Sulla centralità della determinazione dello scopo preventivo della disposizione violata, ai fini dell’accertamento della responsabilità colposa cfr., per tutti, G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, Milano, 1965, p. 219 ss..
[ii] Su questa disposizione e sulle complesse problematiche alle quali la sua applicazione ha dato corpo cfr., per tutti, D. CASTRONUOVO, Sub art. 25-septies, in Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi, a cura di D. CASTRONUOVO, G. DE SIMONE, E. GINEVRA, A. LIONZO, D. NEGRI, G. VARRAS0, I ed., Milano, 2019, p. 600 ss..
[iii] In dottrina, indicazioni al riguardo sono reperibili in P. VENEZIANI, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, diretto da G. MARINUCCI e E. DOLCINI, Vol. III, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale, Tomo II, I delitti colposi, Padova, 2003, p. 468 ss..