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Tribunale di Venezia, I sez. pen., sent. n. 371/2021

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Oggetto del provvedimento

Assoluzione di tutti gli imputati in un procedimento per lesioni colpose gravi occorse a due lavoratori, in ragione dell’insufficienza della prova circa il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dai lavoratori e l’evento lesivo.

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Contenuto del provvedimento

Nel provvedimento in esame, il Tribunale di Venezia ha assolto i diversi imputati – il Presidente del CdA (datore di lavoro), il delegato alla Direzione Operativa dello stabilimento (dirigente), il direttore di produzione (dirigente), il direttore impiantistico (inquadrato, sembrerebbe, come preposto, dato l’accento sul ruolo di supervisione), il responsabile di reparto (preposto) e l’RSPP (anche nella veste di Responsabile Sistemi di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza) – dall’accusa di aver cagionato lesioni colpose gravi (artt. 590, comma 3, e 583, comma 1, n. 1, c.p.) a due lavoratori.

In particolare, l’evento lesivo si era verificato nell’ambito dell’attività di fusione di leghe di ferro (ferrolega-ferrocromo) in appositi forni a induzione, durante la quale era avvenuta l’esplosione di un forno e l’improvvisa fuoriuscita di materiale incandescente, causa delle lesioni riportate dai due lavoratori addetti alle operazioni.

Schematizzando, l’evento lesivo di lesioni sarebbe stato causato da un evento intermedio, l’esplosione, a sua volta causato da un primo evento. Secondo l’accusa, tale primo evento sarebbe stato causato da un errato utilizzo del forno, all’interno del quale sarebbe avvenuto un fenomeno di cd. bridging. In presenza di un fenomeno di tal fatta, le manovre di sicurezza previste dal manuale d’uso avrebbero imposto uno spegnimento immediato dell’impianto sino al suo completo raffreddamento; tuttavia, questa operazione non era stata posta in essere dai lavoratori. Tale inerzia era da attribuirsi, sempre secondo l’accusa, ad una errata formazione del personale, figlia, a monte, di un’incompleta valutazione del rischio, posto che nel DVR non era possibile rintracciare alcuna menzione dello specifico rischio poi concretizzatosi. Pertanto, erano state contestate agli imputati diverse violazioni specifiche in materia antinfortunistica: oltre alle ormai consuete formule di stile – colpa generica consistita in negligenza, imperizia e imprudenza e colpa specifica per violazione dell’art. 2087 c.c. –erano contestate l’errata valutazione del rischio (artt. 18, 19 e 28 TUSL), il mancato rispetto degli obblighi inerenti all’utilizzo delle attrezzature e dei DPI (art. 71) e la conseguente formazione inadeguata dei lavoratori (art. 33).

Nonostante l’articolata individuazione delle norme violate dai singoli imputati, non è però sull’aspetto della colpa, ma su quello del nesso di causalità che si concentra l’attenzione del Tribunale di Venezia, e in particolare sulla ricostruzione di quel primo evento, cruciale perché è di fronte alla sua verificazione che il manuale d’uso prescriveva il comportamento salvifico non attuato dai lavoratori, lo spegnimento immediato del forno, al quale sono connesse a cascata tutte le violazioni antinfortunistiche contestate agli imputati.

Se infatti nessun dubbio è ravvisabile in merito all’anello causale subito antecedente l’evento intermedio, l’esplosione, che sarebbe stata una conseguenza del contatto tra il materiale in fusione e le bobine di rame posizionate in una parte più esterna del forno, la ricostruzione del primo evento, che avrebbe portato il materiale fuso a oltrepassare il rivestimento refrattario interno del forno e quindi all’esplosione, non risulta sufficientemente provata ed anzi, appare confutata dalla perizia della difesa e dalle testimonianze delle vittime.

Secondo l’accusa, come detto, tale evento sarebbe consistito nel bridging, cioè nella formazione all’interno del forno di un agglomerato di materiale ancora solido, dovuta al suo scorretto inserimento: il materiale, incastrandosi, si sarebbe innalzato al di sopra del materiale fuso, creando un vuoto d’aria tra questo e sé stesso ed una sorta di tappo che avrebbe impedito la fuoriuscita di vapore, aumentando così la temperatura interna del forno fino a cagionarne l’esplosione.

Benché, come rileva il giudicante, l’accusa sembri a tratti equipararli, l’evento ricostruito dall’accusa è dunque strutturalmente assai diverso da quello della semplice formazione di una crosta sulla superficie del materiale fuso, causata dalla normale ossidazione e del tutto fisiologica e non pericolosa. Tuttavia, le testimonianze dei lavoratori attestano l’insorgenza soltanto di questo secondo fenomeno, che non richiede lo spegnimento dell’impianto bensì soltanto l’utilizzo di un apposito scalpello atto a rimuovere la crosta, operazione prontamente eseguita dai due lavoratori. Allo stesso modo, la perizia tecnica sui residui solidificatisi in seguito all’esplosione non rivelano la presenza di masse metalliche tali da far supporre l’effettiva verificazione di un bridging.

Basterebbero dunque probabilmente questi rilievi per smontare la tesi accusatoria. Tuttavia, la ricostruzione del nesso prospettata merita qualche considerazione ulteriore. Come giustamente rileva il giudicante, sono gli stessi termini in cui è formulata la perizia dell’accusa che non si accordano con i requisiti minimi per la prova del nesso di causalità: la perizia si esprime infatti in termini di mera probabilità rispetto al fatto che l’evento-esplosione sia stato causato dall’evento-bridging, in termini cioè neppure sufficienti per soddisfare lo standard probatorio del “più probabile che non” tipico del processo civile, e dunque ancor meno quello del “oltre ogni ragionevole dubbio” richiesto nel processo penale.

Come noto, a far data almeno dalla sentenza Franzese, la giurisprudenza non si accontenta più di una ricostruzione del nesso in termini di mera probabilità, cioè di aumento del rischio: l’individuazione di una causa potenziale dell’evento lesivo, se suffragata di una legge scientifica (anche probabilistica), rileva oggi solo come primo gradino sulla strada che conduce all’affermazione della sussistenza del nesso di causalità, quello cioè della cd. causalità generale. Ad essa deve poi immancabilmente seguire anche un’ulteriore valutazione, quello sulla cd. causalità individuale, all’interno della quale è necessario verificare l’alta probabilità logica che la causa identificata nel passaggio precedente come astrattamente idonea a produrre l’evento sia proprio quella che in concreto lo ha prodotto; valutazione che si esegue attraverso l’eliminazione dei fattori causali alternativi.

In questi termini, è facile constatare come la ricostruzione della perizia – e con essa dell’accusa – si arresti sul livello della causalità generale, senza procedere oltre: manca infatti un esame diretto ad escludere eventuali cause alternative, cosicché la ricostruzione in termini di probabilità non può raggiungere lo standard minimo richiesto per una valutazione in termini positivi sull’esistenza del nesso.

Né varrebbe obiettare che ove la legge scientifica di copertura sia “universale”, descrivendo una situazione in cui la verificazione del fattore causale produce sempre la verificazione dell’evento, l’esame della causalità individuale risulterebbe inutile. Anche ammesso che esista un simile rapporto tra il bridging e l’esplosione verificatasi, nel caso di specie ciò non sarebbe infatti bastato a ritenere provato il nesso, perché manca una prova effettiva circa la verificazione del bridging, cioè dello stesso fattore che si assume come causa dell’evento lesivo (e la sua esistenza è peraltro posta in forte dubbio dalle testimonianze delle vittime e dalla perizia della difesa): esso appare anzi ricostruito a ritroso, partendo dall’evento lesivo e tentando di dedurre da esso e dalle leggi scientifiche a disposizione del perito quale ne sia stata la causa.

Se una simile operazione non è di per sé inammissibile, essa richiede però che sia concretamente provata almeno l’inesistenza di fattori causali alternativi – prova che naturalmente ricade sull’accusa, non sulla difesa: solo attraverso la prova della causalità individuale si sarebbe cioè potuto “sanare” una prova insufficiente circa l’effettiva verificazione del bridging, e salvaguardare in tal modo il principio – più che di stretta legalità, come pure asserisce il giudicante – di personalità ex art. 27.1 Cost.

In assenza invece di una prova sicura circa l’alta probabilità logica (causalità individuale) o circa l’effettiva verificazione del fattore che si assume come causa dell’evento, la prova del nesso di causalità, se anche si fosse basata su di una legge di copertura universale, non avrebbe dunque potuto dirsi raggiunta; e ciò vale a maggior ragione nel caso in cui la legge di copertura sia di tipo solo probabilistico.

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Collegamenti con altre pronunce

La convincente argomentazione del Tribunale, del tutto slegata da aspetti connessi alla violazione di regole cautelari contestate agli imputati, dimostra in modo lampante la distanza tra il piano della causalità e quello della colpa, aspetti invece tradizionalmente sovrapposti in questo campo, con esiti “ipercolpevolisti”, dalla giurisprudenza (salvo qualche infrequente eccezione, soprattutto nella giurisprudenza di merito: v. ad es. Trib. Firenze, Sez. I, 7.1.2019, in Dpei.it, con nota di V. Torre; Trib. Bologna, sent. n. 1250/2020, in Dpei.it, con nota di M. Venturoli; Trib. Bologna, sent. 2868/2020, in Dpei.it, con nota di L. Bin), che in tal modo riesce sempre a rintracciare un “dovere” non attuato oggettivamente in grado di evitare l’evento, a prescindere dalla sua soggettiva operatività ed esigibilità (per tutti Castronuovo, Profili, 5 ss.; Tordini Cagli, 112 ss.; De Lia, 4322 ss.).

Inoltre, tale indebita sovrapposizione è anche stata utilizzata per superare ricostruzioni non sicure della dinamica causale naturalistica, sulla base dell’attribuzione di una autonoma efficacia causale in capo alla violazione della normativa infortunistica (v. ad es. Cass. pen., sez. IV, 11.02.2016, n. 22147, in C.E.D., rv. 266858). Proprio su questo piano si può dunque apprezzare la pronuncia in esame, che, distinguendo i due piani, non ha colmato le lacune in punto di causalità attraverso una ricostruzione ex post di una precauzione idonea ad evitare l’evento (ad es.: lo spegnimento dell’impianto) la cui omissione avrebbe reso l’evento stesso causalmente attribuibile ai debitori di sicurezza.

Sulle modalità e gli standard di accertamento del nesso causale v., da ultimo, Cass. pen., Sez. III, 07.10.2020 (dep. 17.03.2021), n. 10209, in C.E.D., rv. 281710; e Sez. IV, 15.05.2018, n. 46392, in C.E.D., rv. 274272.

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Dottrina e riferimenti bibliografici

  1. Castronuovo, L’evoluzione teorica della colpa penale tra dottrina e giurisprudenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, fasc. 4, 1594 ss.
  2. Castronuovo, Profili relazionali della colpa nel contesto della sicurezza sul lavoro. Autoresponsabilità o paternalismo penale?, in Arch. pen., fasc. 2, 2019.
  3. De Lia, La questione dell’autoesposizione a pericolo da parte della “vittima” nell’ambito degli infortuni sul lavoro: uno sguardo nel “giardino degli epiteti”, in Cass. pen., 2019, fasc. 12, 4317 ss.
  4. Tordini Cagli, I soggetti responsabili, in D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre, V. Valentini, Sicurezza sul lavoro: profili penali, Torino, 2019, 71 ss. (spec. 110 ss.).

Dott. Ludovico Bin

Ricercatore di diritto penale presso l’Università del Salento


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