Segnaliamo ai lettori due recenti interventi legislativi che hanno inciso sulla responsabilità delle persone giuridiche derivante da reato, ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Lo scorso 14 dicembre è entrato in vigore il D. Lgs. 184/2021, attuativo della Direttiva 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. L’articolo 3 del citato decreto ha modificato il D. Lgs. 231/2001 tramite l’introduzione dell’art. 25-octies.1 rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” il quale individua le sanzioni che si applicano all’ente in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (artt. 493-ter, recante “Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito”, come modificato nella rubrica nel testo dal D. Lgs. 184/2021, e 493-quater, “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”, introdotto dal decreto in esame).
Le sanzioni previste per l’ente sono sia pecuniarie che interdittive: da 300 a 800 quote per il delitto di cui all’art. 493-ter e fino a 500 quote per i delitti di cui all’art. 493-quater.
In caso di condanna dell’ente per uno di tali delitti, le sanzioni interdittive applicabili sono quelle indicate nell’art. 9, c. 2 D.Lgs. 231/2001, ossia: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Il D. Lgs. 184/2021 ha anche modificato il testo del delitto di “Frode informatica”, prevista all’art. 640-ter e rientrante nel novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti (ex art. 24 D. Lgs. 231/2001), il quale ora prevede una nuova circostanza aggravante nel caso in cui dalla alterazione del sistema informatico derivi un trasferimento “di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”.
Il 15 dicembre 2021 è invece entrato in vigore il D. Lgs. 195/2021 – attuativo della Direttiva UE 2018/1673 in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale – che è intervenuto sulle fattispecie incriminatrici di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio, di cui agli articoli 648 c.p., 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p., già incluse nel catalogo dei reati presupposto all’art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001. La rilevante novità, anche con riferimento al tema della responsabilità dell’ente collettivo, risiede nell’ampliamento dell’ambito di applicazione dei suddetti delitti ai proventi indistintamente derivanti da qualsiasi tipologia di reato, con la conseguenza che il denaro, i beni o le altre utilità non dovranno più conseguire esclusivamente da “delitti” (dolosi o colposi) ma potranno derivare anche da contravvenzioni.
La Redazione