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Segnaliamo che la Camera dei Deputati – il 3 marzo 2022 – ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” (già approvata dalla Camera e poi modificata dal Senato), la quale – nell’ottica di un inasprimento delle pene richiesto dalla Convenzione di Nicosia – modifica il Codice penale, introducendovi  l’apposito titolo VIII-bis, rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”e riorganizza il quadro sanzionatorio penale a tutela del patrimonio culturale.

La proposta di legge si compone di 7 articoli attraverso i quali si collocano nel codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali; si introducono nuove fattispecie di reato; si innalzano le pene edittali vigenti, dando attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata; si introducono circostanze aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali; si interviene sull’articolo 240-bis c.p. ampliando il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca per sproporzione; si  modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti e si  modifica il comma 3 dell’art. 30 la legge n. 394 del 1991 in materia di aree protette.

Quanto alle modifiche al codice penale, è prevista l’introduzione degli articoli:

518-bis (Furto di beni culturali).

518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali)

518-quater (Ricettazione di beni culturali)

518-quinquies (Impiego di beni culturali provenienti da delitto)

518-sexies (Riciclaggio di beni culturali)

518-septies (Autoriciclaggio di beni culturali

518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)

518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali)

518-decies (Importazione illecita di beni culturali)

518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali)

518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)

518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

518-quaterdecies (Contraffazione di opere d’arte)

518-quinquiesdecies (Casi di non punibilità)

518-sexiesdecies (Circostanze aggravanti)

518-septiesdecies (Circostanze attenuanti)

518-duodevicies (Confisca)

518-undevicies (Fatto commesso all’estero)

707-bis (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli).

Viene inoltre prevista l’introduzione degli articoli 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) e
25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) nel D. Lgs. 231/2001.

La proposta di legge modifica inoltre la disciplina delle attività sotto- copertura (art. 9 della legge n. 146 del 2006), per prevederne l’applicabilità anche nelle attività di contrasto dei delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali (art. 518- sexies e 518-septies c.p.), svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali e la legge n. 394 del 1991 in materia di aree protette. Tale disposizione, nella sua formulazione vigente, prevede che, in caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) e 734 (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali) del codice penale, può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l’aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell’area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell’area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno. Il disegno di legge, oltre a sostituire il riferimento agli articoli 733 e 734 del codice penale con il richiamo ai nuovi reati di cui al Titolo VIII-bis o al reato di cui all’articolo 733-bis c.p., sopprime la (pleonastica) precisazione relativa alla possibilità per il giudice di disporre il sequestro.

La legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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