Cassazione penale, Sez. IV, 17 dicembre 2021 (ud. 24 novembre 2021), n. 46154
*** *** ***
Abstract: La pronuncia qui esaminata si sofferma sulle questioni relative all’accertamento del nesso causale per le imputazioni di omicidio e lesioni personali (contestate in forma colposa) rispetto all’insorgenza di patologie amianto-correlate in capo ai lavoratori di uno stabilimento petrolchimico. Pur avendo ritenuto la sussistenza del nesso solamente per il verificarsi dell’asbestosi in capo ad un lavoratore, la Suprema Corte esclude la responsabilità dei soggetti garanti per essersi il reato (di lesioni colpose) estinto per prescrizione.
Nondimeno, la sentenza merita di essere segnalata per la consapevolezza – seppur limitatamente alle affermazioni di principio – delle criticità, difficilmente superabili, relative all’individuazione della legge di copertura nei casi di forte contrasto già in ambito scientifico sulla spiegazione del decorso etiologico culminante con la verificazione di un determinato evento lesivo.
*** *** ***
Sommario: 1. Premessa. – 2. La classica tripartizione delle patologie asbesto-correlate ed i relativi problemi di accertamento causale. – 3. La corretta (e unanime) criteriologia per la scelta della legge scientifica di copertura: un obiettivo irraggiungibile? – 4. Concludendo: l’irragionevole connubio tra la responsabilità penale per reati di evento dannoso alle persone e toxic cases.
- Premessa
La sentenza in commento si inserisce nell’ampio filone di pronunce che, a partire dagli inizi degli anni ’90 del secolo scorso, tenta di dar risposta al fenomeno dei danni da esposizione ad amianto mediante la contestazione dei reati di omicidio e lesioni personali nei confronti dei (presunti) responsabili degli stessi[1].
In particolare, nel caso in esame, venivano contestati agli imputati i pregiudizi (talvolta rivelatisi fatali) subiti dai lavoratori di un impianto industriale petrolchimico, i quali, nell’ambito della propria attività lavorativa, erano stati costretti ad inalare particelle di amianto contenute nei materiali messi loro a disposizione, sviluppando patologie absesto-correlate quali il mesotelioma pleurico, le placche pleuriche, l’asbestosi ed il tumore polmonare o alla laringe.
In relazione a tali pregiudizi, venivano individuati obblighi di protezione relativi al rischio di dispersione di asbesto in capo ad una pluralità di soggetti che avevano ricoperto tra gli anni Sessanta del Novecento e il 2012 differenti mansioni di responsabilità nel polo industriale in questione[2].
Nondimeno, il Tribunale di Ravenna aveva riconosciuto la responsabilità del Direttore di stabilimento, del Responsabile per la sicurezza e l’igiene del lavoro, del Responsabile del servizio tecnico di sicurezza e del soggetto che, nel corso di diversi periodi, aveva ricoperto la carica di Amministratore delegato, Vicepresidente e Presidente esclusivamente per le lesioni derivanti dall’insorgenza di asbestosi in danno di un solo lavoratore; mentre – ad eccezione invero delle contestazioni di lesioni colpose riferite all’insorgere di placche pleuriche in capo a un altro lavoratore, per le quali veniva riconosciuto l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione – aveva assolto gli altri imputati in virtù della mancata prova del nesso causale.
La Corte di Appello di Bologna aveva confermato poi gli esiti a cui era pervenuto il giudice di prima istanza, modificando solamente la formula assolutoria impiegata per il delitto di omicidio colposo con riguardo ai decessi intervenuti a causa dell’insorgenza di mesotelioma pleurico in capo a numerosi lavoratori. In particolare, il collegio giudicante aveva avvertito la necessità di variare la formula assolutoria – da “perché il fatto non sussiste” a “per non aver commesso il fatto” – per evidenziare l’impossibilità di individuare i garanti responsabili nelle ipotesi, come in quella in esame, di successione diacronica degli stessi.
La Corte di Cassazione ha, infine, dapprima dichiarato l’estinzione del reato contestato al Responsabile per la sicurezza e l’igiene del lavoro a causa dell’intervenuto decesso del medesimo e successivamente, pur ritenendo la pronuncia impugnata immune da censure, riconosciuto l’intervenuta estinzione del reato di lesioni colpose riferite all’insorgenza della patologia asbestosi per prescrizione.
In ogni modo, nel prosieguo l’attenzione verrà segnatamente riservata all’esame di due particolari (e quantomai discussi) profili problematici, tipici della responsabilità per reati di evento dannoso alle persone nel settore dei toxic cases: l’accertamento della causalità, nonché (a monte) la scelta della legge scientifica di copertura. Invero, le peculiarità delle patologie suscettibili di venire in rilievo in questo settore hanno fatto emergere importanti criticità sul piano dell’individuazione dei soggetti garanti, dell’accertamento del nesso causale e della colpa, le quali hanno portato la giurisprudenza e la dottrina ad approfondire lo studio dei predetti istituti di dogmatica generale, nonché a ricercare un diverso paradigma di imputazione[3].
Particolarmente difficoltoso risulta, infatti, in primo luogo indentificare, a distanza di decenni, le specifiche mansioni esercitate – anche in via di fatto – da un soggetto al fine di potergli attribuire la qualifica di garante, nonché, nei casi di successione diacronica degli stessi, indentificare quelli responsabili per la verificazione di un determinato evento lesivo[4].
Le incertezze sulla monofattorialità o multifattorialità della patologia, sulla sussistenza dell’effetto acceleratore delle esposizioni successive a quella iniziatrice del processo etiopatologico, oltre che la (discussa) impossibilità di individuazione del c.d. periodo di induzione, rendono quantomai arduo pervenire ad una attribuzione oggettiva dell’evento nel rispetto del principio di responsabilità per fatto proprio enucleato all’art. 27 Cost.
La rilevanza in questo campo di studi epidemiologici e la loro assunzione a leggi scientifiche di copertura sono, infatti, controverse: oltre a subire critiche in dottrina per la naturale incapacità di tali studi di individuare gli anelli causali intercorrenti tra l’esposizione al fattore di rischio-sostanza tossica e l’insorgenza della patologia[5], gli stessi non permettono di formulare giudizi causali con riguardo ai singoli eventi lesivi occorsi, bensì solo, se ben condotti, di attribuire – non senza approssimazioni – una quota degli stessi alle condotte poste in essere da un determinato garante[6].
Anche nei casi (rari), tuttavia, in cui venga positivamente provato il nesso etiologico tra una determinata condotta ed un evento lesivo senza dover pervenire, a tal fine, ad una corrispondente flessibilizzazione di tale istituto, questioni non trascurabili si pongono sul piano dell’accertamento della colpa. Proprio la lunga latenza delle patologie, in combinato disposto con la soltanto parziale conoscenza circa gli effetti patologici dell’amianto, porta, infatti, sovente la giurisprudenza ad adottare moduli decisionali retrospettivi e più vicini alla logica precauzionale che a quella preventiva[7].
Sul punto è stato, inoltre, attentamente osservato in dottrina che nei casi in esame le condotte incriminate si inserivano all’interno di una attività rischiosa, ma lecita, e spesso rispettosa delle cautele al tempo delle condotte disponibili; di tal che illegittimo – oltre che irragionevole – pare attribuire ai soggetti garanti la responsabilità per la causazione di una quota di eventi lesivi previamente accettati da parte dell’ordinamento stesso[8].
Sorgono dubbi, inoltre, circa la stessa ipotizzabilità astratta, in queste costellazioni di casi, di una funzione rieducativa della pena che, quando irrogata, vedrebbe come destinatari, a causa del carattere lungo-latente di tali patologie, soggetti molto anziani[9]. La morte di ben due imputati nelle more del giudizio da cui scaturisce la pronuncia in commento pare, in tal senso, quantomai esplicativa.
- La classica tripartizione delle patologie asbesto-correlate ed i relativi problemi di accertamento causale
Se pur gli esiti a cui perviene la pronuncia in commento nella risoluzione delle citate questioni problematiche paiono essere in linea con l’orientamento giurisprudenziale già affermatosi, nelle motivazioni della stessa paiono rinvenibili elementi di novità meritevoli di attento vaglio.
Tale pronuncia opera la (sovente richiamata) tripartizione delle patologie suscettibili di insorgere a seguito di esposizioni ad amianto: mesotelioma pleurico, tumore polmonare o alla laringe, asbestosi. Malattie che, a causa delle differenze strutturali ed etiologiche che presentano, conducono l’interprete ad intraprendere differenti percorsi argomentativi al fine di vagliare la loro dipendenza dalla condotta tenuta da un particolare garante.
Seguiamo, allora, e in maniera distinta, le argomentazioni svolte dalla Corte con riferimento alle tre diverse patologie.
(i) Per i peculiari, e probabilmente unici, caratteri etiologici dello stesso, il mesotelioma pleurico – rarissimo tumore che colpisce la pleura e sulla cui notorietà delle cause, allo stato attuale delle conoscenze, non pare esservi certezza alcuna[10] – risulta essere la patologia probabilmente più discussa nei processi e negli scritti che affrontano il tema dei danni da esposizione a sostanze tossiche.
Se, tuttavia, l’impasse generato dalle incertezze relative alla conoscenza di tutte le cause della predetta patologia pare superabile mediante una corretta applicazione dei criteri enunciati nella sentenza Cozzini[11], così come declinati nella pronuncia in commento[12], la dottrina pare divisa sulla possibilità di pervenire ad un corretto accertamento causale in tali ipotesi, ovverosia allorquando non siano noti tutti i fattori causali alternativi. Alcuni autori, infatti, reputano positivamente esperibile il giudizio sulla causalità logica mediante la sola esclusione delle cause alternative note al momento del giudizio, ritenendo che il riferimento all’esclusione di tutte le possibili cause alternative debba sottintendere: «allo stato attuale delle conoscenze»[13]; mentre altri, ritenendo (anche) di far così gravare sull’imputato il peso dell’incertezza scientifica – con conseguente violazione del principio di responsabilità penale per fatto proprio –, considerano tale conoscenza indispensabile per poter pervenire ad un giudizio causale coerente con i dettami individuati dalla pronuncia Franzese[14].
Al fine di poter pervenire ad un corretto vaglio circa l’imputazione dell’evento sul piano oggettivo-causale pare, in ogni caso, necessario allontanarsi dalla disputa poc’anzi richiamata ed esplicitare la distinzione, spesso ritenuta implicita sia in dottrina sia in giurisprudenza, tra cause iniziatrici (o promotrici) del processo etio-patologico e cause acceleratrici dello stesso, le quali ben potrebbero, come noto, biunivocamente non corrispondere[15].
In ossequio, infatti, ai dettami enunciati dalla sentenza Franzese – secondo cui “il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica (…) si accerti che, ipotizzandosi come realizzata (…) la condotta impeditiva dell’evento “hic et nunc”, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva”[16] – pare ragionevole porre come oggetto dell’accertamento la sussistenza del c.d. effetto acceleratore dell’etiopatogenesi del mesotelioma, più che vagliare la possibilità di escludere i fattori causali iniziatori del decorso tumorale.
Così ragionando parrebbero dissolversi anche le questioni relative alla particolare tenuità della dose di innesco idonea ad avviare il processo etiopatologico (potenzialmente individuabile anche solo in una fibra di asbesto), la quale, nel pensiero di alcuni autori, dovrebbe portare – per l’ubiquitarietà dell’uso dell’amianto al tempo delle condotte in combinato disposto con l’impossibilità di individuare con certezza la dose promotrice – a considerare non escludibile l’inalazione della stessa da parte del lavoratore in ambiente extralavorativo e, conseguentemente, a dichiarare non sussistente la prova del nesso causale oltre ogni ragionevole dubbio[17].
Di preminente importanza, allora, diventa la questione circa la sussistenza del c.d. effetto acceleratore delle dosi di asbesto successive a quella iniziatrice – discussa già in ambito scientifico[18] – alla quale conseguono i dubbi sulla possibile individuazione del periodo di induzione (arco di tempo cessato il quale nessuna rilevanza può essere attribuita ad ogni successiva esposizione) [19].
Sul punto, la Cassazione nella sentenza in commento – considerando, in ogni caso, monofattoriale la patologia in esame – ritiene di non poter muovere censure alle argomentazioni addotte dalla Corte di merito rispetto all’adozione della teoria del c.d. effetto acceleratore; ne discende che risulta inevitabile – data l’impossibilità di individuazione del periodo di induzione, se non per mezzo di approssimazioni incoerenti con lo standard di giudizio richiesto per l’accertamento della responsabilità penale – la conclusione della mancanza di prova del nesso causale tra le esposizioni riconducibili ai singoli imputati ed il verificarsi dell’evento lesivo.
Paiono altresì condivisibili le argomentazioni che la Suprema Corte riporta per pervenire a tale soluzione, le quali si fondano – in realtà non senza contraddizioni[20] – sulla constatazione che, se anche si dovessero appianare le dispute circa l’effetto acceleratore del mesotelioma, il carattere probabilistico di tale teoria imporrebbe una successiva dimostrazione dell’accelerazione nella concreta vicenda processuale (elemento sostanzialmente impossibile da verificare allo stato attuale delle conoscenze)[21].
Al solo fine di fornire un contributo di completezza, giova rammentare come in giurisprudenza si sia tentato di individuare il failure time[22] – così considerando etiologicamente responsabili tutti i garanti precedenti allo stesso – sottraendo la durata media della latenza clinica della patologia (cioè del tempo intercorrente tra la fine del periodo di induzione e l’insorgenza della prima cellula tumorale) al momento della sua diagnosi. Tale soluzione risulta aver ricevuto alterne fortune nella giurisprudenza di legittimità: alcune pronunce l’hanno avallata[23], mentre altre, più coerentemente, ne hanno negato la legittimità evidenziando come la medesima – oltre a non basarsi su di un solido fondamento scientifico – origini da nude aggregazioni statistiche, da sole insufficienti a dimostrare la verificazione dell’effetto acceleratore nel caso concreto[24].
Pare, in ogni caso, che lo sforzo di individuare il periodo di induzione, all’interno del quale tutte le esposizioni ad asbesto dovrebbero avere efficacia causale sul decorso etiologico della patologia, seppur permetterebbe di considerare oggettivamente responsabili tutti i garanti in carica in quell’arco di tempo, altro non sia che un tentativo, difficilmente percorribile allo stato attuale delle conoscenze, di reperire, a partire da una legge scientifica probabilistica, una legge scientifica universale[25].
Su di un piano più strettamente dogmatico, poi, sembra opportuno osservare che il sindacato circa l’avvenuta accelerazione nel caso concreto introduca un nuovo paradigma di accertamento della causalità individuale o probabilità logica volto, in particolare, a valutare non tanto se l’evento si sarebbe o meno verificato, ma se si sarebbe verificato in epoca successiva[26]. Il medesimo paradigma mostrerebbe, quindi, la necessità di accertare la causalità individuale non più mediante un procedimento “in negativo” di esclusione dei fattori causali alternativi, bensì per mezzo di un accertamento “in positivo” consistente nell’individuazione di informazioni cronologiche ovvero della presenza dei fattori (i quali dovrebbero essere necessariamente noti) che nell’esposizione accelerano il processo.
Tenta di risolvere, poi, le incertezze concernenti l’idoneità delle esposizioni ad asbesto successive a quella iniziatrice di accelerare il decorso del mesotelioma chi propone l’applicazione a questi casi del paradigma della c.d. causalità addizionale. Valorizzando, infatti, il dato secondo cui anche solo una fibra di amianto risulta suscettibile di fungere da fattore iniziatore della patologia, i sostenitori di questa teoria ritengono possibile accertarne il nesso di causalità con le esposizioni simultanee o di poco successive rispetto a quella promotrice[27].
Nondimeno, la mancata considerazione dell’evento hic et nunc verificatosi (bensì di un evento generico)[28], il troppo ampio margine di discrezionalità lasciato al giudice nell’individuazione delle condotte “di poco successive”, nonché l’impossibilità di individuare con ragionevole certezza il momento di inizio del periodo di induzione (ben potendo, questo, non corrispondere con la prima esposizione alla sostanza) portano a ritenere non condivisibile il predetto orientamento.
Anche da un punto di vista logico, poi, tale orientamento pare non possa andar esente da critiche: concettualmente diverso è, infatti, immettere più dosi di veleno in un bicchiere ed attendere che la vittima le assuma contestualmente, dal caso in cui un soggetto venga costretto ad assumere diverse dosi di veleno a distanza ravvicinata e da diversi soggetti. Nel primo caso, infatti, l’effetto lesivo cumulativo di tutte le singole dosi si esplica in un determinato istante e sinergicamente; nel secondo, invece, le singole dosi agiscono (rectius, nel caso di esposizione ad asbesto, risultano idonee ad agire) singolarmente, anche se a distanza di un brevissimo arco di tempo l’una dall’altra.
(ii) La Suprema Corte prosegue confrontandosi con i casi di tumore polmonare o alla laringe occorsi, in particolare, in capo a due lavoratori dello stabilimento del Petrolchimico ove si sono svolti i fatti oggetto della vicenda processuale in esame.
Rispetto ad entrambi, la Cassazione ritiene di dover condividere le conclusioni a cui era pervenuta la Corte bolognese, la quale aveva escluso che nel caso concreto – essendo stati i soggetti, seppur in misura diversa, ambedue fumatori – il tabagismo potesse essere considerato irrilevante sul piano etiologico ovvero quale mero fattore concausale sul prodursi delle predette patologie tumorali; tanto più che rispetto ad un lavoratore non erano stati riscontrati corpuscoli di amianto o corpi ferruginosi nei polmoni, e, rispetto all’altro, la percentuale di fibre rilevata era risultata di molto inferiore a quella che, secondo i criteri di Helsinki, determinerebbe il raddoppio del rischio di comparsa del tumore.
Anche in questo caso pare che il ragionamento sviluppato dai giudici tanto di merito quanto di legittimità risulti immune da particolari censure, anche se qualche puntualizzazione, con riguardo ad alcuni profili su cui la pronuncia in commento tace, risulta meritevole di essere approfondita.
In primo luogo, nei casi di verificazione di patologie quali quelle in esame – su cui pare esservi una convergenza a livello scientifico circa la mancata notorietà di tutte le cause iniziatrici del processo etiopatologico – l’interprete si trova innanzi alla questione or ora richiamata relativa alla possibilità di giungere ad una corretta attribuzione oggettiva dell’evento solamente mediante l’esclusione dei fattori causali noti al momento del giudizio[29].
In secondo luogo, anche immaginando di poter dissolvere tali dubbi – come pare implicitamente potersi ricavare dalla pronuncia in esame – mediante la possibile esclusione delle sole cause conosciute al momento del giudizio, difficile risulterebbe poter escludere l’incidenza nel caso concreto di fattori causali alternativi (e di quantomai frequente rilievo nelle concrete vicende processuali), quale, ad esempio, il fumo di sigaretta[30]: è questa, infatti, la conclusione a cui la Suprema Corte perviene nel giudizio de quo.
In terzo luogo, spostando l’attenzione – similmente a quanto avviene nei casi di insorgenza di mesotelioma pleurico – sull’effetto acceleratore dell’asbesto nell’etiopatogenesi tumorale, risulta evidente come l’impossibilità di accertare che nel caso concreto tale accelerazione – desumibile, non senza incertezze, da una legge scientifica probabilistica – sia avvenuta, precluda la possibilità di pervenire ad un corretto accertamento del nesso etiologico.
Un tentativo di superare le criticità relative all’esclusione dei fattori causali alternativi – che i ricorrenti tentano di richiamare nella vicenda in esame[31] – è stato proposto da chi osserva come dall’effetto sinergico tra fumo di sigaretta ed amianto sia possibile dedurre un aumento del rischio di contrazione della patologia[32].
Come noto, tuttavia, tale elaborazione ermeneutica si inserisce nell’accertamento della causalità generale; di tal che sarebbe necessario, in sede di causalità individuale, provare che in assenza dell’esposizione al fattore di rischio “asbesto” la malattia non sarebbe insorta, ovvero che, ricavando da tale teoria un aumento del rischio di accelerazione del decorso di etiopatogenesi[33], l’accelerazione nel caso di specie si sia effettivamente avuta[34]; entrambi accertamenti evidentemente impossibili allo stato attuale delle conoscenze.
iii) Il Collegio, infine, valuta i ricorsi proposti dagli imputati (in appello condannati per il delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme contro gli infortuni sul lavoro) per lo sviluppo dell’asbestosi da parte di un lavoratore[35].
Nonostante riconosca di dover pervenire ad una assoluzione per l’essersi il reato estinto per prescrizione, la Corte di legittimità conferma, nel resto, il percorso argomentativo – sul piano sia oggettivo sia soggettivo – che aveva condotto i giudici di merito a ritenere responsabili gli imputati con riguardo alla poc’anzi richiamata imputazione.
In particolare, il Supremo Consesso dichiara infondati i ricorsi degli imputati, che evidenziavano come l’esposizione all’amianto del lavoratore poi ammalatosi di asbestosi fosse inidonea a raggiungere le soglie minime di fibre per cc/anno contenute nel Protocollo di Helsinki, sulla base della distinzione – pressoché costantemente richiamata in dottrina ed in giurisprudenza – tra probabilità statistica e probabilità logica.
Se anche – asseriscono i giudici di legittimità – la legge scientifica posta alla base del giudizio causale si caratterizzasse per l’avere coefficienti statistici medio-bassi (come nel caso di specie), ad una corretta attribuzione oggettiva dell’evento potrebbe pervenirsi mediante l’esclusione di tutti i fattori causali alternativi suscettibili di aver portato alla verificazione dell’evento; di tal che, rilevato che l’asbestosi è causalmente connessa a tutte le esposizioni ad amianto (ognuna delle quali ne abbrevia il decorso etiopatogenetico), ogni garante rimasto in carica – a prescindere dalla durata – nell’arco della vita lavorativa della vittima deve considerarsi responsabile per la verificazione dell’evento lesivo[36].
A ben vedere, tuttavia, seppur paiono condivisibili gli esiti del giudizio causale a cui perviene la pronunzia in commento, si ritiene che ad essi debba giungersi mediante argomentazioni che prescindono dalla distinzione tra probabilità statistica e logica strettamente intese e così come richiamate dalla stessa Corte.
Se, infatti, il carattere monofattoriale dell’asbestosi[37] esclude a monte la questione dell’eliminazione dei fattori causali alternativi poiché, una volta insorta, è sicuro che essa origini dall’inalazione di asbesto, diversi possono essere i fattori suscettibili di accelerarne il decorso etiologico[38].
Vero è che la legge scientifica posta alla base della correlazione tra l’insorgere della patologia e l’amianto è di natura probabilistica (non tutti i soggetti esposti al fattore di rischio, infatti, contraggono la malattia)[39], ma la sussistenza di una legge scientifica universale che qualifica ogni esposizione ad asbesto come etiologicamente rilevante per la verificazione dell’evento lesivo hic et nunc impone di considerare responsabili tutti i garanti succedutisi nell’arco della vita lavorativa della vittima[40].
Ragionevole risulta, allora, l’osservazione, a cui perviene anche la pronuncia in commento, secondo cui sul piano oggettivo non può assumere rilievo il tempo in cui un determinato soggetto è rimasto in carica, perché, anche nel caso in cui questo fosse stato estremamente breve, avrebbe comunque contribuito ad incidere sul decorso etiologico della patologia. L’esclusione della responsabilità per tali garanti andrà, piuttosto, ricercata sul piano della colpa, e probabilmente nell’assenza della c.d. colpevolezza colposa, ovvero verificando se il comportamento alternativo lecito, valutato alla stregua del parametro dell’agente modello, poteva dirsi in concreto esigibile da parte del soggetto persona fisica[41].
- La corretta (e unanime) criteriologia per la scelta della legge scientifica di copertura: un obiettivo irraggiungibile?
Un altro profilo a cui la pronuncia in commento riserva particolare attenzione, e che sovente emerge nei processi relativi ai toxic cases, riguarda il ruolo del giudice nei casi in cui non vi siano certezze nella comunità scientifica in ordine ai meccanismi causali di spiegazione dell’evento.
Noti sono, infatti, i dubbi circa la reale portata esplicativa della teoria dell’effetto acceleratore del mesotelioma pleurico, i quali si stagliano sia sulla sussistenza di un’accelerazione della patologia a livello di popolazione, sia, a fortiori, sulla prova della stessa nei singoli soggetti esposti: teoria che viene ricondotta – nei casi in cui è ritenuta sussistente (anche se non all’unanimità[42]) – ad uno specifico arco di tempo, al termine del quale a nulla rilevano le esposizioni successive[43].
Conscia delle problematiche che sarebbero derivate nel caso in cui si fosse riconosciuta l’impossibilità, nelle situazioni prospettate, di pervenire ad una sentenza di condanna da parte del giudice[44] – conclusione che avrebbe permesso anche ad un minimo dubbio sul sapere scientifico di precludere l’accertamento della responsabilità dell’imputato – la Suprema Corte, con la pronuncia Cozzini (vero e proprio leading case in materia), ha adottato una posizione più sfumata. Si è infatti individuato nel giudice un mero fruitore del sapere scientifico, rimettendo, al tempo stesso, al giudice di merito la scelta sul sapere scientifico applicabile alla luce di alcuni criteri che vengono enunciati nella sentenza medesima[45], in tal modo qualificandolo quale “custode del metodo scientifico”[46].
Ciò nonostante si ravvisa una disarmante contraddizione nelle pronunce successive alla Cozzini, le quali, pur facendosi tipicamente portavoce dei principi e della criteriologia in tale precedente enunciati, pervengono a risultati diametralmente opposti circa la possibile adozione della teoria dell’effetto acceleratore del mesotelioma[47]. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità pare non avvedersi di tale situazione – evidentemente lesiva del principio di uguaglianza per gli imputati –, bensì osserva che in seno alla medesima non sia dato individuare una esplicita e motivata contrapposizione al modello epistemologico enunciato nella sentenza Cozzini[48].
Al fine di dirimere il contrasto di vedute sulla sussistenza del c.d. effetto acceleratore nell’attuale momento storico, alcuni autori sono arrivati ad auspicare un intervento delle Sezioni Unite, osservando come, in primo luogo, la scelta della legge scientifica di copertura rilevi in un momento precedente rispetto all’accertamento della sua concretizzazione; e, in secondo luogo, che un siffatto pronunciamento consentirebbe di «orientare le scelte, prima ancora che della giurisdizione di volta in volta investita dei processi, della stessa magistratura requirente»[49], con chiaro conseguente risparmio dei tempi della macchina giudiziaria.
Davanti a queste istanze il Supremo Consesso aveva prontamente reagito – non senza suscitare perplessità in dottrina – evidenziando come un giudizio di legittimità risulterebbe sia strutturalmente inidoneo a giudicare della validità di una legge scientifica[50], sia essenzialmente superfluo, non possedendo, nemmeno le Sezioni Unite, proprie certezze in ordine all’affidabilità della scienza[51].
Meritevoli di attenzione risultano, tuttavia, le osservazioni proposte sul tema da chi, individuando un vulnus nelle motivazioni della giurisprudenza di legittimità, riterrebbe giustificata una pronuncia delle Sezioni Unite nel caso in cui l’oggetto della stessa non dovesse consistere tanto in una verifica della validità della teoria dell’effetto acceleratore, quanto, piuttosto, nel sufficiente radicamento in seno alla comunità scientifica della medesima.
Sul punto, in ogni caso, la pronuncia in commento pare conformarsi – quantomeno nelle intenzioni – ad un recente orientamento giurisprudenziale che, seppur esplicitando il proprio ossequio al catalogo di criteri enunciati dal precedente Cozzini, finisce per attribuire un ruolo primario, nonché sostanzialmente dirimente, a quello del grado di consenso che la medesima riscuote tra gli esperti in senso “negativo”, ovvero per escludere la responsabilità dell’imputato[52].
Nondimeno, se da un lato il Collegio riconosce che la presenza di un “serio dubbio” in seno alla comunità scientifica sul sapere posto alla base del giudizio causale dovrebbe sempre condurre all’assoluzione dell’imputato, non potendo ravvisarsi, in tali ipotesi, uno standard di certezza paragonabile a quello richiesto dall’art. 533 c.p.p.; dall’altro considera esente da censure le motivazioni che spingono la Corte di merito ad adottare la tesi dell’effetto acceleratore, in merito alla validità della quale, nell’attuale momento storico, pare gravare un dubbio più che “serio” tra gli esperti del settore[53].
Ciò detto, anche se il percorso logico seguito dal Collegio per pervenire alla soluzione enunciata risulta non del tutto esente da critiche, pare che il generale orientamento a cui (quantomeno nelle intenzioni) il medesimo intende conformarsi sia, in ultima analisi, da condividere[54]. Nel caso in cui, infatti, si ritenesse di poter individuare alla stregua dei criteri enunciati dalla sentenza Cozzini la legge scientifica di copertura anche in situazioni di forte contrasto già a livello scientifico sulla validità della stessa, significativo diverrebbe il rischio di pervenire ad esiti processuali differenti per casi oggettivamente analoghi con conseguente violazione del principio di uguaglianza.
A nulla varrebbe, infatti, il tentativo di risolvere il contrasto venutosi a creare all’interno del processo mediante la nomina di un perito ex officio chiamato ad individuare la teoria maggiormente rispondente ai criteri dettati dal precedente Cozzini, ben potendo quello nominato in un successivo processo essere di opinione contraria al precedente[55].
Inevitabile sarà, quindi, in queste situazioni addivenire ad una esclusione della responsabilità dell’imputato fondata, però, non tanto sulla presenza di un dubbio da valutarsi a suo favore, quanto, piuttosto, per dar piena concretizzazione al principio di responsabilità per fatto proprio[56].
Opportuna risulta, tuttavia, una precisazione: l’adozione di tale teoria, che attribuisce valenza dirimente al criterio del grado di consenso nella comunità scientifica, soprattutto se declinata “in negativo”, ovvero per escludere la responsabilità dell’imputato, necessita, al fine di evitare che si possa pervenire costantemente allo stesso esito processuale, di un attento vaglio da parte del giudice – qui sì alla luce di tutti i criteri enunciati dalla Cozzini – sulla “serietà” del dubbio introdotto nel processo e magari – fuori dai casi in cui la risoluzione al quesito si appalesi in tutta evidenza – mediante la nomina di un perito al quale solo su questo punto sia richiesto di esprimersi.
Solamente così, si crede, potrebbe venir data piena attuazione al principio di responsabilità penale per fatto proprio.
- Concludendo: l’irragionevole connubio tra la responsabilità penale per reati di evento dannoso alle persone e toxic cases.
Da quanto esposto pare emergere con assoluta chiarezza come una responsabilità penale, soprattutto per reati di evento dannoso alle persone, ad oggi sia impossibile da ottenere nell’ambito dei toxic cases, se non flessibilizzando – e, in ultima analisi, deformando – l’accertamento di istituti cardine quali il nesso causale e la colpa[57].
Non deve, infatti, sorprendere che gli altri paesi occidentali industrializzati abbiano da tempo abbandonato la via del diritto penale per la ricerca di modalità alternative di ristoro per le vittime dell’amianto[58].
Nondimeno, risuonano ancora, nella comune opinione, le parole, come di sconfitta, del Procuratore generale presso la Suprema Corte il quale, nella requisitoria finale del processo Eternit così si pronunciava: «ci sono dei momenti in cui diritto e giustizia vanno da parti opposte; è naturale che le parti offese scelgano la strada della giustizia, ma quando il giudice è posto di fronte alla scelta drammatica tra diritto e giustizia non ha alternativa. Un giudice sottoposto alla legge tra diritto e giustizia deve scegliere il diritto».
La grande attenzione mediatica che segue tali processi nel nostro paese, oltre che la “fame di giustizia” delle vittime, e la sovente ragionevole certezza – raggiunta mediante la predisposizione di studi epidemiologici – che una quantità di eventi lesivi siano etiologicamente ricollegabili a tale sostanza tossica spingono, così, la giurisprudenza[59] ed una parte di dottrina[60] a non “arrendersi” davanti alle questioni poc’anzi enunciate, ricercando, sempre nel settore penale, paradigmi diversi di imputazione ovvero promuovendo interpretazioni innovative di fattispecie tradizionalissime quali i reati di omicidio e lesioni.
Sebbene a modesto parere di chi scrive – sulla scorta peraltro della dottrina maggioritaria[61] – queste ultime teorie non risultino condivisibili, non si può ugualmente escludere in toto un intervento del diritto penale in materia in ragione della particolare rilevanza dei beni giuridici in gioco.
Una soluzione de lege ferenda – atta a conciliare l’esigenza di tutela di interessi di rilievo primario con il rispetto dei canoni costituzionali vigenti in materia penale – potrebbe, ad esempio, individuarsi nell’introduzione di un delitto di mera condotta e di pericolo per un numero indeterminato di persone. Più in particolare, verrebbe a configurarsi una norma avente ad oggetto l’incriminazione di esposizioni di lavoratori, o terzi, a sostanze considerate come generalmente pericolose per la salute collettiva sulla base dei dati epidemiologici[62].
Con l’anticipazione della soglia di punibilità sopra ipotizzata sarebbero di conseguenza risolte le problematiche inerenti all’accertamento del nesso causale, anche se ovviamente un arretramento siffatto della rilevanza penale verrebbe giocoforza a richiedere cornici di pena più basse rispetto a quelle previste per i reati di evento dannoso alle persone[63].
Solo così sarà possibile pervenire ad una condanna per i fatti di esposizione a sostanze tossiche nel rispetto dei canoni costituzionali.
*** *** ***
[1] Per una disamina più approfondita si veda Siracusa, Causalità e colpa nell’esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto fra “caos” e “logos”, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2009, p. 975 ss.; Zirulia, Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale, Giuffrè, Milano, 2018, p. 54 ss.
[2] Nello specifico, venivano individuate posizioni di garanzia in capo ai soggetti che nello stabilimento avevano ricoperto le cariche di amministratore delegato, vicepresidente, presidente, direttore di stabilimento, responsabile per la sicurezza e dell’igiene del lavoro, responsabile del servizio tecnico di sicurezza.
[3] Il riferimento è al c.d. “cambio di paradigma”: locuzione utilizzata in dottrina per far riferimento alla sussunzione, in particolare a partire dal processo Eternit, di tali fatti nelle fattispecie di comune pericolo contro l’incolumità pubblica di cui al titolo VI del c.p. Per una approfondita disamina delle problematiche annesse a tale orientamento giurisprudenziale, ed in particolare rispetto alla utilizzazione della fattispecie di “altro disastro” di cui all’art. 434 c.p. in funzione di disastro ambientale innominato, v., senza pretesa di esaustività, Castronuovo, Il caso Eternit. Un nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche?, in Leg. Pen., 2015; Gargani, Fattispecie deprivate. Disastri innominati e atipici in materia ambientale, in Leg. Pen., 2020, p. 2 ss.; Gargani, Le plurime figure di disastro: modelli e involuzioni, in Tordini Cagli cur., Il rapporto problematico tra giurisprudenza e legalità. Un esempio emblematico: il disastro ambientale, Bononia University Press, Bologna, 2017, p. 67 ss., p. 73; Gargani, Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l’incolumità pubblica, Giappichelli, Torino, 2005, p. 485 ss.; Gargani, La protezione immediata dell’ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria, in Vinciguerra, Dassano cur., Scritti in memoria di Giuliano Marini, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010, p. 403 ss.; Accinni, Disastro ambientale. (Dall’horror vacui all’horror pleni), Giuffrè, Milano, 2018, p. 11 ss.; Piergallini, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali, Giuffrè, Milano, 2004, p. 280 ss., 289; Giunta, I contorni del “disastro innominato” e l’ombra del “disastro ambientale” alla luce del principio di determinatezza, in Giurisprudenza Costituzionale, 2008, p. 3539; Vergine, Il c.d. disastro ambientale: l’involuzione interpretativa dell’art. 434 cod. pen., parte prima, in Ambiente & Sviluppo, 2013, p. 534 ss.; e seconda parte p. 644 ss.; De Santis, Diritto penale dell’ambiente. Un’ipotesi sistematica, Giuffrè, Milano, 2012, p. 166 ss.; Martini, Il disastro ambientale tra diritto giurisprudenziale e principi di garanzia, in Leg. pen., 2008, p. 339 ss. In senso favorevole: Ramacci, Il “disastro ambientale” nella giurisprudenza di legittimità, in Ambiente & Sviluppo, 2012, p. 722 ss.; Rosi, Brevi note in tema di “dis-astro” ambientale. Per una effettiva tutela dell’ambiente è necessaria la sincronia degli strumenti giuridici vigenti, in Dir. pen. cont., 2015.
[4] Sul punto, anche per ulteriori riferimenti, v. Castronuovo, I delitti di omicidio e lesioni, in Castronuovo, Curi, Tordini Cagli, Torre, Valentini, cur., Sicurezza sul lavoro. Profili penali, Giappichelli, Torino, 2021, p. 300 ss.
[5] Cfr. Stella, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Giuffrè, Milano, 2002, p. 333 ss. L’autore ritiene, infatti, che nella consapevolezza che “il sapere di oggi può diventare la favola di domani” sia necessario avere contezza, al momento del giudizio, di tutti gli anelli causali per poter assumere una teoria scientifica come base del giudizio di causalità, salvo che non si tratti di una teoria causale avente carattere universale e non probabilistico. Esclude la possibilità di utilizzazione di studi epidemiologici al fine di conseguire la prova della causalità generale per la loro natura tendenzialmente probabilistica, tra gli altri, anche Agazzi, La causalità e il ruolo delle frequenze statistiche nella spiegazione causale, in Aa. Vv., Scritti per Federico Stella, vol. I, Napoli, Jovene, 2007, p. 392 ss.
[6] Per una chiara disamina della metodologia, delle finalità, nonché di una classificazione dei diversi studi epidemiologici rilevanti nel settore di ricerca in esame v., seppur con diverse sfumature, Masera, Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale. Gestione del dubbio e profili causali, Giuffrè, Milano, 2007, p. 115 ss.; Zirulia, Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale, Giuffrè, Milano, 2018, p. 264 ss. Sul punto, si vedano, inoltre: Frosini, Concetti di causa e di spiegazione, in Aa. Vv., Scritti per Federico Stella, vol. I, Napoli, Jovene, 2007, p. 704 ss.; Castronuovo, I delitti di omicidio e lesioni, cit., p. 317 ss.
[7] Così Castronuovo, I delitti di omicidio e lesioni, cit. 340 ss. Diversi Autori ritengono che, al tempo della condotta, debba essere conosciuto il singolo sotto-evento consistente nella specifica patologia, poi insorta, ed il suo decorso etiologico, e ciò anche al fine di permettere all’agente di orientare il proprio comportamento: cfr. Piergallini, Il paradigma della colpa nell’età del rischio: prove di resistenza del tipo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 1690 ss.; Piergallini, Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di diritto penale del rischio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, fasc. 4, p. 1486 ss.; Forti, Colpa ed evento nel diritto penale, Giuffrè, Milano, 1990, p. 487. Ritengono, invece, di poter classificare gli eventi lesivi sulla base della gravità delle loro conseguenze al fine di poter pervenire ad un corretto giudizio sulla prevedibilità, seppur con diverse sfumature: Castronuovo, L’evoluzione teorica della colpa penale tra dottrina e giurisprudenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, fasc. 4, p. 1638 ss.; Castronuovo, Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato, Aracne, Roma, 2012, p. 168; Pulitanò, Diritto Penale, Giappichelli, Torino, 2021, p. 292; Pulitanò, Colpa ed evoluzione del sapere scientifico, in Dir. pen. proc., 2008, p. 651; Blaiotta, Diritto penale e sicurezza sul lavoro, Giappichelli, Torino, 2020, p. 253 ss. Sulla compatibilità tra quest’ultimo filone di pensiero e le patologie asbesto-correlate v. Blaiotta, Diritto penale e sicurezza sul lavoro, cit., p. 266 ss. Per una critica dell’uso giurisprudenziale del principio di precauzione – definibile come “criterio di gestione del rischio in situazioni di incertezza scientifica” (cfr. Castronuovo, Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato, cit., p. 18-19) – nell’accertamento della colpa nel settore dei toxic cases, v. Notaro, Il caso del Petrolchimico di Porto Marghera: esposizione a sostanze tossiche e colpa, in Foffani, Castronuovo, cur., Casi di diritto penale dell’economia – Impresa e sicurezza (Porto Marghera, Eternit, Ilva, Thyssenkrupp), Il Mulino, Bologna, 2015, p. 56 ss.; Piergallini, Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di diritto penale del rischio, cit., p. 1486 ss.; Massaro, Principio di precauzione e diritto penale: nihil novi sub sole?, in Dir. pen. cont., 2011, p. 18-19; Castronuovo, Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato, cit., p. 132 ss. Sul punto v. anche Accinni, Amianto: indennizzo delle vittime senza sacrificio degli innocenti?, in Dir. pen. proc., 2017, fasc. 11, p. 1516; Accinni, Il dissolvimento della responsabilità per colpa nei processi per esposizione ad amianto, in Dir. pen. proc., 2016, fasc. 8, p. 1096 ss.
[8] Cfr., da ultimo, Castronuovo, Proiezioni multidirezionali del rischio: criticità nella tutela penale della salute e dell’ambiente, in Lavoro e diritto, 2022, fasc. 2, p. 379 ss. Il riferimento è, in particolare, alla teoria del rischio consentito che, compatibilmente alla teoria normativa della colpa, si fonda sul principio secondo cui “l’agente modello non è colui che prevede ed evita tutti gli eventi che è possibile prevedere ed evitare, bensì colui che prevede ed evita gli eventi che è doveroso prevedere ed evitare”. Così Zirulia, Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale, cit., p. 358. In questo senso già: Forti, Colpa ed evento nel diritto penale, Giuffrè, Milano, 1990, p. 195 ss.
[9] Invitano ad una attenta riflessione sulla opportunità di punire per un reato colposo commesso trent’anni prima della pronuncia (eventuale) di condanna Romano, D’Alessandro, Nesso causale ed esposizione ad amianto. Dall’incertezza scientifica a quella giudiziaria: per un auspicabile chiarimento delle Sezioni Unite, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, fasc. 3, p. 1152-1153. Per riflessioni, seppure condotte sull’istituto della prescrizione, ma con argomentazioni riproponibili anche in questa sede, v. Pulitanò, Il nodo della prescrizione, in Dir. pen. cont.-Riv. Trim., 2015, fasc. 1, p. 29-30; Pulitanò, Una confessione di Agostino e il problema della prescrizione, in Dir. pen. cont.-Riv. Trim., 2016, fasc. 1, p. 74-75; Romano, A proposito di modifiche della prescrizione del reato, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), 2016, fasc. 3, p. 906 ss.
[10] Richiamano studi scientifici che dimostrano la mancata notorietà di tutte le cause alternative all’asbesto Zirulia, Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale, cit., p. 71-72; Sereni, Causalità e responsabilità penale. Dai rischi d’impresa ai crimini internazionali, Giappichelli, Torino, 2008, p. 371; D’Alessandro, Spiegazione causale mediante leggi scientifiche, a dieci anni dalla sentenza Franzese, cit., p. 347; Centonze, Il problema dell’accertamento del nesso di causalità tra esposizione professionale ad amianto e mesotelioma pleurico, cit., p. 1526; Romano, D’Alessandro, Nesso causale ed esposizione ad amianto. Dall’incertezza scientifica a quella giudiziaria: per un auspicabile chiarimento delle Sezioni Unite, cit., p. 1137. Contra: Bartoli, La responsabilità penale da esposizione dei lavoratori ad amianto. Un’ indagine giurisprudenziale, in Dir. pen. cont., 2011, p. 26.
[11] Cass. Pen., Sez. IV, 13 dicembre 2010, n. 43786, in De Jure.
[12] Il punto verrà approfonditamente trattato nel prosieguo.
[13] Cfr. Romano, D’Alessandro, Nesso causale ed esposizione ad amianto. Dall’incertezza scientifica a quella giudiziaria: per un auspicabile chiarimento delle Sezioni Unite, cit., p. 1138, i quali, sul punto, precisano che la possibilità di una futura scoperta di nuove cause suscettibili di portare alla verificazione del medesimo evento non pare da sola idonea ad «inficiare l’eventuale validazione dell’ipotesi-base nella situazione data, laddove gli elementi di fatto riscontrati dal giudice consentano di ritenerne positivamente concretizzatala la verificazione». In senso analogo v. anche Zirulia, Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale, cit., p. 237-238; Summerer, Causalità ed evitabilità. Formula della condicio sine qua non e rilevanza dei decorsi causali ipotetici nel diritto penale, Edizioni ETS, Pisa, 2013, p. 395-396.
[14] Cfr. D’Alessandro, Le frequenze medio-basse e il nesso causale tra omissione ed evento, in Cass. pen., 2007, fasc. 12, p. 4837-4838. Nello stesso senso v. anche Vallini, Il caso del Petrolchimico di Porto Marghera: esposizione a sostanze tossiche e nesso di causalità, cit., p. 34 il quale osserva come non sia possibile escludere l’incidenza di un determinato fattore nel caso in cui non si conosca quale esso sia; D’alessandro, Spiegazione causale mediante leggi scientifiche, a dieci anni dalla sentenza Franzese, in Criminalia, 2012, p. 343-344 il quale individua, nel caso in cui venisse concessa la possibilità di escludere solamente le cause note al momento del giudizio, anche un vulnus al principio di presunzione di innocenza; Donini, La causalità omissiva e l’imputazione “per l’aumento del rischio”. Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, fasc. 1, p. 47-48; Bartoli, La responsabilità penale da esposizione dei lavoratori ad amianto. Un’ indagine giurisprudenziale, cit., p. 26, 29; Bartoli, Diritto penale e prova scientifica, in Canzio, Luparia, cur., Prova scientifica e processo penale, Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2018, in anteprima su Dir. pen. cont., p. 20; Pulitanò, Gestione del rischio da esposizioni professionali, in Cass. pen., 2006, fasc. 2, p. 793.
[15] Cfr. Siracusa, Causalità e colpa nell’esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto fra “caos” e “logos”, cit., p. 991 ss.
[16] Cass. Pen., SSUU, 11 settembre 2002, n. 30328, in De Jure.
[17] Cfr. Stella, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, cit., p. 295 ss. Evidenziano, invece, l’opportunità di tenere in considerazione nell’ambito del giudizio causale non tutte le esposizioni alternative ipotetiche all’amianto, bensì solo quelle meritevoli di essere ritenute “ragionevoli”: Romano, Nesso causale e concretizzazione delle leggi scientifiche in diritto penale, cit., p. 909; Zirulia, Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale, cit., p. 238-239; Zirulia, Malattie professionali da amianto: la sezione III della Cassazione annulla le assoluzioni nel caso Montefibre-bis, in Sistema Penale, 2021; Canzio, La motivazione della sentenza e la prova scientifica: reasoning by probabilities, in Canzio, Lupária (a cura di), Prova scientifica e processo penale, Wolters Kluwer-CEDAM, 2018, p. 15-16.
[18] La teoria del c.d. effetto acceleratore dell’amianto sorge a seguito della constatazione che all’aumentare della portata dell’esposizione aumenta il rischio di ammalarsi. Tutto ciò può essere rappresentato nella formula I=DxL (I=incidenza, D=dose, L=tempo). Da questa formula base alcuni ricavano che all’aumentare della dose si dovrà corrispondentemente ridurre il tempo per ottenere la medesima incidenza del mesotelioma a livello di popolazione. Altri, invece, ritengono che da questa formula non sia possibile pervenire alla considerazione dell’accorciamento della latenza aumentando la dose di amianto. I primi, infine, ritengono possibile equiparare l’aumento della dose al cumulo di più dosi nel tempo, arrivando a sostenere, appunto, la tesi dell’effetto acceleratore delle plurime esposizioni. Quest’ultimo passaggio risulta essere, probabilmente, il più problematico, visto che viene osservato in oncologia come non sempre la medesima dose di sostanza tossica assunta in un periodo breve o “diluita” per un periodo più lungo risulta avere gli stessi effetti negativi per la salute. Sul punto v. approfonditamente Maspero, Quando la scienza è “muta” rispetto al diritto penale. Ancora riflessioni sul contrasto fra esperti in tema di mesotelioma da amianto, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2021, fasc. 1-2, p. 275 ss.; Zirulia, Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale, cit., p. 76 ss.; Centonze, Il problema dell’accertamento del nesso di causalità tra esposizione professionale ad amianto e mesotelioma pleurico, cit., p. 1523 ss.; Pira, Ciocan, Il mesotelioma: aspetti diagnostici, ruolo dei fattori temporali nell’incidenza della malattia e relative implicazioni medico-legali, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), 2012, p. 1613.
[19] Per una ricostruzione della giurisprudenza degli ultimi vent’anni sul tema v. Bell, Jann, L’accertamento del nesso di causa nei processi per patologie asbesto-correlate. Una caotica storia ventennale, in DPU, 2019; Santa Maria, Il fallimento del diritto penale nella definizione e nell’accertamento della causalità da amianto, in DPU, 2019; Brusco, La scienza davanti ai giudici: il mesotelioma e le conseguenze delle esposizioni all’amianto dopo l’iniziazione della malattia, in Questione Giustizia, 2019, fasc. 4, p. 112 ss.; Bell, Santa Maria, La tesi del c.d. effetto acceleratore nei processi per morti da amianto: storia di una “mistificazione concettuale”, in Dir. pen. cont.-Riv. Trim, 2017, fasc. 6, p. 21 ss.
[20] Due paragrafi dopo aver enunciato tale condivisibile principio, in particolare, la Corte, richiama la fondatezza della tesi, apparsa in un recente indirizzo giurisprudenziale (v. Cass. Pen., Sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 25532, in One Legale), volta a ritener sussistente il nesso causale – nonostante venga constatata l’impossibilità di risalire alle coordinate cronologiche del periodo di induzione della patologia – solamente nei casi di “unicità del garante”; ovvero nei casi in cui la posizione di garanzia rivestita dall’imputato coincida integralmente o quasi con la durata dell’attività lavorativa della vittima.
Tale soluzione, tuttavia, pare prestare il fianco ad una particolare censura: così ragionando, l’attribuzione dell’evento ad un soggetto viene fondata su c.d. “nude statistiche”, ovvero essenzialmente sull’aumento di probabilità che l’etiopatogenesi sia stata accelerata da (quantomeno alcune) dosi di asbesto inalata nell’ambiente lavorativo, ma senza provare che tale accelerazione effettivamente vi sia stata. Utile, a proposito, ricordare l’esempio proposto da un noto autore il quale, volendo porre l’attenzione sulla necessaria individualizzazione del giudizio causale, immagina un caso in cui si abbiano due soggetti esplodenti rispettivamente 99 colpi e 1 colpo verso un altro soggetto. Verificato che la vittima è stata uccisa per l’incisione di un solo proiettile, sembrerebbe potersi asserire, con altissima probabilità, che il colpo mortale sia stato esploso dall’arma del primo soggetto. In realtà, solamente l’esame balistico risulta idoneo a provare dalla pistola di chi è stato esploso il colpo poi risultato mortale per la vittima. Così Stella, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, cit., p. 304-305.
[21] Cfr., tra gli altri, Blaiotta, Diritto penale e sicurezza sul lavoro, cit., p. 231 ss.; Accinni, Amianto: indennizzo delle vittime senza sacrificio degli innocenti?, cit., p. 1513 ss. il quale precisa che «perfino a volersi ipotizzare (in linea strettamente teorica) l’assenza di qualsivoglia discussione scientifica in ordine all’effettiva incidenza causale sul processo cancerogenetico di ogni esposizione ricadente nel periodo di induzione, siffatta circostanza non sarebbe (in ogni caso) di per sé sufficiente a ritenere risolto il problema causale quando appunto “durante il periodo di esposizione rilevante sia necessario distinguere sub-periodi in dipendenza dell’avvicendarsi di diversi garanti, perché in tal caso è necessario poter affermare che proprio nel sub-periodo in considerazione si è determinata (l’insorgenza o) la ulteriore evoluzione del processo morboso”». Di opposta opinione pare essere, invece, Tordini Cagli, Esposizione ad amianto, leggi scientifiche ed accertamento del nesso causale: ancora nessuna certezza, in Arch. pen., 2018, fasc. 1, p. 6 ss., la quale ritiene che «è evidente come ammettere la dose-dipendenza della malattia ha come conseguenza plausibile la possibilità di considerare tutte le dosi influenti sull’evento finale, quanto meno nei termini di una riduzione dei tempi di latenza o di una accelerazione dell’evento malattia o morte (c.d. effetto acceleratore). In tal caso tutte le esposizioni, successive ma anche preesistenti a quella innescante, potrebbero quanto meno avere valore di concause e, dunque, tale valore potrebbero avere tutte le condotte che nel corso del tempo non hanno eliminato o comunque ridotto le esposizioni. E ciò a prescindere dalla possibilità di individuare il tempo esatto della dose innescante, quindi il c.d. tempo di induzione». Sul punto v. anche Zirulia, Mesotelioma da amianto e prova della causalità individuale: a volte è possibile, in Sistema Penale, 2020.
[22] Viene definito failure time il momento segnante la fine del periodo di induzione e l’inizio della fase di latenza clinica, superato il quale a nulla più rilevano – secondo la teoria dell’effetto acceleratore – le successive esposizioni ad asbesto sull’etiopatogenesi tumorale.
[23] Cfr. Cass. Pen. Sez. III, 5 ottobre 2017, n. 4560, in One Legale; Cass. Pen. Sez. III, 19 dicembre 2014, n. 3951, in One Legale. Pare aprire a questa possibilità anche la: Cass. Pen., Sez. III, 7 ottobre 2020, n. 10209, in One Legale.
[24] Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 8 luglio 2021, n. 44943, in One Legale Cass. Pen., Sez. IV, 29 ottobre 2020, n. 34341, in De Jure; Cass. Pen., Sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 25832, in One Legale; Sez. IV, 8 ottobre 2019, n. 43665, in One Legale; Cass. Pen., Sez. IV, 17 gennaio 2018, in One Legale; Cass. Pen., Sez. IV, 15 maggio 2018, n. 46322, in One Legale; Cass. Pen., Sez. IV, 21 settembre 2016, n. 5273, in One Legale; Cass. Pen. Sez. IV, 3 novembre 2016, n. 12175, in One Legale. Sul punto v. Zirulia, Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale, cit., p. 84 ss.
[25] Cfr. Zirulia, Mesotelioma da amianto e prova della causalità individuale: a volte è possibile, cit.; Zirulia, Morti da amianto ed effetto acceleratore: la Cassazione interviene (tra l’altro) sui criteri di selezione della “scienza nuova”, Sistema Penale, 2020.
[26] Cfr. Zirulia, Mesotelioma da amianto e prova della causalità individuale: a volte è possibile, cit.
[27] Siracusa, Causalità e colpa nell’esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto fra “caos” e “logos”, cit., p. 1001 ss.
[28] Bartoli, La responsabilità penale da esposizione dei lavoratori ad amianto. Un’ indagine giurisprudenziale, cit., p. 28-29.
[29] V. note 13-14. Ritiene preclusa la prova del nesso causale rispetto alle condotte di esposizione ad amianto, in quanto impossibilitata ab initio, Bartoli, La responsabilità penale da esposizione dei lavoratori ad amianto. Un’ indagine giurisprudenziale, cit., p. 29.
[30] Viene correttamente osservato in dottrina come tale esclusione sia «una circostanza che dall’accusa deve essere provata, non soltanto asserita, perché altrimenti si darebbe vita ad un’inversione dell’onere probatorio che… è inammissibile nel processo penale». Così Stella, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, cit., p. 294. Sulla necessarietà di prova dell’esclusione delle cause alternative v. anche Sereni, Causalità e responsabilità penale. Dai rischi d’impresa ai crimini internazionali, cit., p. 378-379; Manna, I rapporti tra sapere scientifico e sapere giudiziario, in Cassazione Penale, 2009, fasc. 9, p. 3640-3641. Appaiono, infatti, tesi volte semplicemente ad alleggerire l’onere probatorio a carico dell’accusa quelle che contrastano con tale principio. Contra: Siracusa, Causalità e colpa nell’esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto fra “caos” e “logos”, cit., p. 992 ss, la quale ritiene che «il fatto che in tali situazioni non sia stata conseguita la prova della presenza di cause «altre» rispetto all’azione umana – aventi un ruolo al pari o più di essa preponderante nel cagionamento dell’evento –, non impedisce la formulazione del giudizio causale, atteso che tutto ciò che resta ignoto in processo deve assumersi come «pre-dato». Le circostanze concrete non conosciute e non conoscibili da parte del giudice infatti, proprio perché intrinsecamente estranee al thema decidendum, non possono venire in rilievo ai fini del giudizio causale».
[31] Il collegio, tuttavia, ritiene di non potersi esprimere sulla validità di tale teoria in quanto l’adozione di una teoria scientifica diversa da quella assunta come base del giudizio causale nella pronunzia di merito consisterebbe in un giudizio esorbitante rispetto alla possibile estensione del sindacato di legittimità.
[32] Il richiamo è alla teoria del c.d. effetto sinergico tra fumo di sigaretta ed esposizioni ad asbesto. Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 24 maggio 2012, n. 33311, in One Legale; Cass., Pen., Sez. IV, 29 novembre 2004, n. 7630, in One Legale; Cass. Pen., Sez. IV, 9 maggio 2003, n. 37432, in One Legale; Cass. Pen., Sez. IV, 30 marzo 2000, n. 5037, in One Legale. Sul punto v. Sereni, Causalità e responsabilità penale. Dai rischi d’impresa ai crimini internazionali, cit., p. 375.; Vitelli, La tematica causale con particolare riguardo ai rapporti fra amianto e carcinoma polmonare in lavoratori fumatori, in Dir. pen. cont., 2018, fasc. 4, p. 81 ss.; Castronuovo, I delitti di omicidio e lesioni, cit., p. 312 ss.
[33] Cfr. in giurisprudenza: Cass. Pen., Sez. IV, 21 novembre 2014, n. 11128, in One Legale; Cass. Pen. Sez. IV, 17 gennaio 2012, n. 20227, in One Legale; Cass., Pen., Sez. IV, 29 novembre 2004, n. 7630, in One Legale; Cass. Pen. Sez. IV, 17 settembre 2002, n. 988, in One Legale; Cass. Pen., Sez. IV, 9 maggio 2003, n. 37432, in One Legale. In dottrina: Zirulia, Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale, cit., p. 68 ss.; Blaiotta, Diritto penale e sicurezza sul lavoro, cit., p.236-237. Contra: Sereni, Causalità e responsabilità penale. Dai rischi d’impresa ai crimini internazionali, cit., p. 375 il quale solleva dubbi sull’accorciamento del tempo di latenza della malattia.
[34] Richiede la presenza di concreti segnali dell’accorciamento della latenza: Cass. Pen., Sez. IV, 8 luglio 2021, n. 44943, in One Legale; Cass. Pen., Sez. IV, 28 marzo 2013, n. 30206, in One Legale. Paiono, invece, non richiederlo: Cass. Pen., Sez. IV, 21 novembre 2014, n. 11128, in One Legale; Cass. Pen. Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 35309, in One Legale; Cass. Pen., Sez. IV, 24 maggio 2012, n. 33311, in One Legale; Cass. Pen. Sez. IV, 22 marzo 2012, n. 24997, in One Legale; Cass. Pen. Sez. IV, 19 aprile 2012, n. 46428, in One Legale; Cass. Pen. Sez. IV, 04 maggio 2011, n. 33734, in One Legale.
[35] L’applicazione della disposizione di cui al co. 3 dell’art. 590 c.p. alle malattie professionali viene tanto indiscussamente fatta propria in giurisprudenza – mediante l’enucleazione del concetto di malattia-infortunio – quanto fortemente criticata in dottrina per il suo evidente contrasto con il divieto di interpretazione analogica in malam partem. Così Castronuovo, I delitti di omicidio e lesioni, cit., p.
[36] Pervengono alla medesima soluzione: Cass. Pen., Sez. IV, 28 marzo 2013, n. 30206, in One Legale; Cass. Pen., Sez. IV, 19 aprile 2012, n. 46428, in One Legale; Cass. Pen., Sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38991, in One Legale, Cass. Pen., Sez. IV, 15 maggio 2009, n. 41782, in One Legale; Cass. Pen., Sez. IV, 29 ottobre 2008, n. 47380, in One Legale. Contra: Cass. Pen., Sez. IV, 28 marzo 2013, n. 30206, in One Legale; Cass. Pen., Sez. IV, 29 ottobre 2008, n. 47380, in One Legale, le quali hanno escluso la responsabilità dei garanti rimasti in carica per brevi periodi (rispettivamente 6 e 10/14 mesi) ritenendo le esposizioni avvenute in questi archi di tempo inidonee ad incidere significativamente sui tempi e/o sulle modalità di verificazione di un evento comunque destinato ad avverarsi.
[37] Cfr. Zirulia, Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale, cit., p. 67-68. A parere di Sereni, Causalità e responsabilità penale. Dai rischi d’impresa ai crimini internazionali, cit., p. 370 questa rappresenta l’unico tipo di patologia suscettibile, ex post, di portare ad un esito positivo dell’accertamento del nesso causale e, di conseguenza, ad una possibile condanna per l’imputato. È su quest’ultima opinione che pare essersi – salvo rare eccezioni – impostata la giurisprudenza negli ultimi anni. Così Sereni, Causalità e responsabilità penale. Dai rischi d’impresa ai crimini internazionali, cit., p. 370. In questo senso v. anche Vallini, Il caso del Petrolchimico di Porto Marghera: esposizione a sostanze tossiche e nesso di causalità, cit., p. 45-46 secondo il quale risulta difficile, oggi, pensare ad un processo imbastito su malattie non univocamente correlate ad una sostanza tossica. Da segnalare, tuttavia, in senso opposto: Cass. Pen., Sez. IV, 20 gennaio 2020, n. 12151, con nota di Zirulia, Mesotelioma da amianto e prova della causalità individuale: a volte è possibile, cit.; Cass. Pen., Sez. III, 7 ottobre 2020, n. 10209, con nota di Zirulia, Malattie professionali da amianto: la Sezione III della Cassazione annulla le assoluzioni nel caso Montefibre-bis, cit.
[38] Tipico è l’esempio del fumo di sigaretta. Così Bartoli, La responsabilità penale da esposizione dei lavoratori ad amianto. Un’ indagine giurisprudenziale, cit., p. 26 ss.
[39] Nell’opinione di D’alessandro, Spiegazione causale mediante leggi scientifiche, a dieci anni dalla sentenza Franzese, cit., 337 ss. questi sono gli unici casi in cui risulta possibile pervenire ad un corretto accertamento causale in presenza di una legge scientifica probabilistica seppur risulti mancante la conoscenza di tutti gli anelli causali intercorrenti tra la condotta e l’evento. Non lo ritiene, invece, possibile Stella, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, cit., p. 333 ss.
[40] Ciò, in realtà, seppure nella manualistica ed in giurisprudenza venga spesso inquadrato tra gli effetti della dose-dipendenza della patologia, andrebbe, più opportunamente, valorizzato nell’ambito della “doppia funzione” (di innesco e accelerazione) del medesimo fattore. La dose-dipendenza della patologia tecnicamente, infatti, si riferisce all’aumento del rischio di insorgenza della medesima all’aumentare delle esposizioni alla sostanza, e non alla funzione acceleratrice delle dosi successive a quella iniziatrice.
[41] Per un’analisi approfondita sul tema della colpa, con particolare attenzione alla c.d. colpevolezza colposa, a cui spesso viene attribuito un ruolo marginale nella ricostruzione normativa della colpa, v. Castronuovo, La colpa penale, Giuffrè, Milano, 2009; Castronuovo, voce Colpa penale, in Enc. dir., I tematici, II, Il reato colposo, dir. da Donini, Milano, 2021, p. 200 ss., in part. 224 s., 226 ss.
[42] Nel processo in esame da una parte civile viene, infatti, proposta una tesi scientifica – qualificata come maggiormente accreditata – volta a superare la c.d. teoria multistadio del mesotelioma, in base alla quale non avrebbe rilievo la distinzione tra la fase di induzione e quella di latenza, dovendosi ritenere, di contro, tutte le esposizioni etiologicamente rilevanti per lo sviluppo della patologia.
[43] Analizzando approfonditamente tutti gli studi scientifici richiamati nei processi in esame, perviene ad una conclusione di “rigetto” della teoria dell’effetto acceleratore Maspero, Quando la scienza è “muta” rispetto al diritto penale. Ancora riflessioni sul contrasto fra esperti in tema di mesotelioma da amianto, cit., p. 268 ss. Sul punto v. anche Zirulia, Contrasti reali e contrasti apparenti nella giurisprudenza post-Cozzini su causalità e amianto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, fasc. 3, p. 1301 ss.
[44] A parere di Bartoli, Diritto penale e prova scientifica, cit., p. 21 questa dovrebbe essere la conclusione se si ragionasse in termini rigorosi.
[45] Sono tali: «gli studi (che sorreggono la teoria). Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L’ampiezza, la rigorosità, l’oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha riguardato l’elaborazione dello studio, focalizzata sui fatti che mettono in discussione l’ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L’attitudine esplicativa dell’elaborazione teorica… il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica». Così Cass. Pen., Sez. IV, 13 dicembre 2010, n. 43786, in De Jure.
[46] Sul punto v. Bartoli, Diritto penale e prova scientifica, cit., p. 22-23; Carlizzi, Iudex peritus peritorum, in Dir. pen. cont.-Riv. Trim., 2017, fasc. 2, p. 27 ss.; Tordini Cagli, Esposizione ad amianto, leggi scientifiche ed accertamento del nesso causale: ancora nessuna certezza, in Arch. pen., 2018, fasc. 1, p. 8 ss.; Romano, D’Alessandro, Nesso causale ed esposizione ad amianto. Dall’incertezza scientifica a quella giudiziaria: per un auspicabile chiarimento delle Sezioni Unite, cit., p. 1141.; Zirulia, Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale, cit., p. 91 ss.; Zirulia, Contrasti reali e contrasti apparenti nella giurisprudenza post-Cozzini su causalità e amianto. Riflessioni per un rinnovato dibattito sul c.d. effetto acceleratore nei casi di morte per mesotelioma, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, fasc. 3, p. 1314 ss.
[47] Cfr. Tordini Cagli, Esposizione ad amianto, leggi scientifiche ed accertamento del nesso causale: ancora nessuna certezza, cit., p. 22; Romano, D’Alessandro, Nesso causale ed esposizione ad amianto. Dall’incertezza scientifica a quella giudiziaria: per un auspicabile chiarimento delle Sezioni Unite, cit., p. 1144.; Bartoli, Diritto penale e prova scientifica, cit., p. 24.; Zirulia, Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale, cit., p. 94.
[48] Sul punto v. Tordini Cagli, Esposizione ad amianto, leggi scientifiche ed accertamento del nesso causale: ancora nessuna certezza, cit., p. 19 ss.
[49] Romano, D’Alessandro, Nesso causale ed esposizione ad amianto. Dall’incertezza scientifica a quella giudiziaria: per un auspicabile chiarimento delle Sezioni Unite, cit., p. 1144.
[50] Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 3 novembre 2016, n. 12175, in One Legale.
[51] Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 13 dicembre 2010, n. 43786, in De Jure.
[52] Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 7 aprile 2021, n. 32860, in One Legale; Cass. Pen., Sez. IV, 10 novembre 2017, n. 55005, in One Legale; Cass. Pen., Sez. IV, 14 novembre 2017, n. 16715, in One Legale; Cass. Pen., Sez. IV, 15 maggio 2018, n. 46392, in One Legale. Sul punto v. Zirulia, Contrasti reali e contrasti apparenti nella giurisprudenza post-Cozzini su causalità e amianto, cit., p. 1311 ss. il quale giustifica la tesi in esame alla luce della contraddizione presente nelle motivazioni della sentenza Cozzini.
[53] Sul punto v. approfonditamente Maspero, Quando la scienza è “muta” rispetto al diritto penale. Ancora riflessioni sul contrasto fra esperti in tema di mesotelioma da amianto, cit., p. 268 ss. e Zirulia, Contrasti reali e contrasti apparenti nella giurisprudenza post-Cozzini su causalità e amianto, cit., p. 1311 ss. Vero è che la Corte di legittimità deve limitarsi a giudicare della corretta applicazione dei criteri alla luce dei quali valutare la possibile assunzione di una legge scientifica a base per il giudizio etiologico, ma nel caso di specie difficile risulta asserire che vi sia stata una corretta applicazione degli stessi, soprattutto se si considera come prevalente il criterio del grado di consenso scientifico.
[54] Per una analisi della tesi v. Zirulia, Morti da amianto ed effetto acceleratore: la Cassazione interviene (tra l’altro) sui criteri di selezione della “scienza nuova”, cit.; Zirulia, Contrasti reali e contrasti apparenti nella giurisprudenza post-Cozzini su causalità e amianto, cit., p. 1311 ss. Risulta opportuno evidenziare, tuttavia, come l’autore, nelle proprie intenzioni, sembri aderire alla tesi della prevalenza del grado del consenso sia “in positivo” (ovvero quando sia largamente sussistente) che in “negativo” (ovvero quando sia assente). Il medesimo ritiene, inoltre, possibile un intervento delle Sezioni Unite volto a risolvere il seguente quesito: «a fronte di un contrasto tra gli esperti intervenuti nel giudizio, il giudice deve sforzarsi di stabilire qual è la spiegazione attendibile (sempre che ve ne sia una), tenuto anche (ma non solo) conto del “grado di consenso” che ciascuna teoria riscuote nella comunità di riferimento? Oppure deve più semplicemente limitarsi a verificare se la contrapposizione tra gli esperti intervenuti è reale, cioè se riflette un dibattito serio e davvero esistente in seno alla comunità scientifica, ed in tal caso deve dichiarare che la prova della causalità non può essere raggiunta con un grado sufficiente di certezza?»
[55] Pare aderire a questa tesi, per i casi “intermedi” in cui il consenso non sia né largamente sussistente, né assente Zirulia, Morti da amianto ed effetto acceleratore: la Cassazione interviene (tra l’altro) sui criteri di selezione della “scienza nuova”, cit.; Zirulia, Contrasti reali e contrasti apparenti nella giurisprudenza post-Cozzini su causalità e amianto, cit., p. 1316-1317.
[56] Cfr. Bartoli, Diritto penale e prova scientifica, cit., p. 24-25, il quale distingue questa situazione da quella in cui un dubbio in seno alla comunità scientifica non sia stata affrontata in diversi giudizi e con esiti opposti, ma si ponga al giudice per la prima volta. In questo secondo caso il medesimo ritiene ammissibile un vaglio da parte del giudice sulla teoria effettuato mediante la concretizzazione dei criteri Cozzini, anche se con due accorgimenti. «Da un lato, – osserva l’autore – appare evidente che se già all’interno degli stessi gradi del procedimento si viene a creare un contrasto, la Cassazione non può che prendere atto dell’incertezza esplicativa. Inoltre, per controbilanciare possibili condanne contraddette da successive scoperte scientifiche, si potrebbe pensare a una ipotesi di revisione del processo pro reo nel momento in cui l’incertezza scientifica risulta essere – per così dire – successivamente confermata.
[57] Cfr., da ultimo, Castronuovo, Proiezioni multidirezionali del rischio: criticità nella tutela penale della salute e dell’ambiente, cit., p. 378-379 ss. il quale evoca – quale via alternativa e slegata dagli stringenti vincoli costituzionali che, al contrario, devono essere rispettati dal diritto penale – la possibilità di assicurare una congrua tutela all’incolumità (e all’ambiente) mediante meccanismi risarcitori ed indennitari.
[58] Sul punto v. Accinni, Amianto: indennizzo delle vittime senza sacrificio degli innocenti?, cit., p. 1516 ss.; Tordini Cagli, Esposizione ad amianto, leggi scientifiche ed accertamento del nesso causale: ancora nessuna certezza, cit., p. 22-23; Padovani, La tragedia collettiva delle morti di amianto e la ricerca di capri espiatori, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del diritto in campo sanitario), 2015, fasc. 2, p. 383 ss.
[59] V. nota 2.
[60] Il riferimento è, nello specifico a Zirulia, Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale, Giuffrè, Milano, 2018; Masera, Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale. Gestione del dubbio e profili causali, Giuffrè, Milano, 2007; Masera, Ancora sulla qualificazione penalistica dell’evidenza epidemiologica. Perché nella società del rischio è legittimo il ricorso al diritto penale d’evento, in Questione Giustizia, 2017; Masera, Evidenza epidemiologica di aumento di mortalità e responsabilità penale. Alla ricerca della qualificazione penalistica di una nuova categoria epistemologica, in Dir. pen. cont.-Riv.Trim., 2014, fasc. 3/4 p. 343 ss.; Viganò, Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci anni dalla sentenza Franzese, in Dir. pen. cont.-Riv.Trim., 2013, fasc. 3, p. 380 ss.
[61] Per alcune critiche alle tesi dottrinali innovative prospettate in tema di accertamento causale, v. Gargani, Esposizione ad amianto e disastro ambientale tra diritto vivente e prospettive di riforma, cit., p. 3-4.; Provera, «L’epidemiologia è importante ma non basta» per l’accertamento del nesso causale. Considerazioni a margine di una sentenza del GUP di Rovereto, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del diritto in campo sanitario), 2015, fasc. 2, p. 593 ss.; Manna, I rapporti tra sapere scientifico e sapere giudiziario, in Cass. pen., 2009, fasc. 9, p. 3642-3643; Astorina Marino, Causalità e fragilità epistemica: spunti per una riflessione sul valore normativo e politico criminale dei limiti del diritto penale, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del diritto in campo sanitario), 2017, fasc. 2, p. 458 ss.; Sereni, Causalità e responsabilità penale. Dai rischi d’impresa ai crimini internazionali, Giappichelli, Toino, 2008, p. 357 ss. Mostra dubbi anche Castronuovo, I delitti di omicidio e lesioni, cit., p. 321-322.
[62] Cfr. Gargani, Esposizione ad amianto e disastro ambientale tra diritto vivente e prospettive di riforma, in Leg. pen., 2016, p. 17. Ritengono, invece, opportuna l’introduzione di un reato di evento collettivo di danno qualificato dal pericolo per altri soggetti De Vero, Il nesso causale e il diritto penale del rischio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, fasc. 2, p. 692 ss.; Donini, Imputazione oggettiva dell’evento, in Enciclopedia del Diritto, Annali III, Giuffrè, 2010, p. 703 ss.; in senso favorevole a questa tesi pare essere anche Castronuovo, I delitti di omicidio e lesioni, cit., p. 322.
[63] Cfr. Gargani, Esposizione ad amianto e disastro ambientale tra diritto vivente e prospettive di riforma, cit., p. 17.
Dott. Francesco Contri