Tribunale di Pavia, Giudice del riesame, Ordinanza 15 dicembre 2021, n. 50 I. M. C. R.
Sommario: 1. Considerazioni introduttive. 2. Premessa al caso. Il fumus commissi delicti. 3. Il caso. Il contesto giuridico. 4. Le questioni sollevate dall’istanza e la soluzione del Tribunale del riesame. 5. Sull’astratta configurabilità del reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. 5.1. Considerazioni sulla plurioffensività eventuale del reato contestato. 5.2. Le condotte rilevanti ai fini dell’art. 517-quater c. p. 5.3. I beni esposti a lesione. I beni giuridici strumentali ricavabili dal dettato normativo. 5.4. (segue) Il bene giuridico dell’economia pubblica e i relativi beni giuridici strumentali. 5.5. (segue) I beni giuridici della salute pubblica e privata. 5.6. Prime conclusioni sull’astratta configurabilità del fatto di reato. 6. La cantina come plausibile soggetto attivo dell’illecito. Osservazioni.
- Considerazioni introduttive
L’istituto del sequestro preventivo pone interrogativi, per certi versi, a cavallo fra il diritto penale sostantivo e quello processuale, nella cui codificazione il legislatore italiano, distinguendosi dagli omologhi europei, lo ha collocato. La somiglianza dei suoi effetti con quelli dell’istituto pienamente sostanziale della confisca – rispetto al quale si distingue soprattutto per la collocazione logico-temporale nelle vicende del giudizio penale e, conseguentemente, per la natura provvisoria – poggia su tre elementi di fondo in comune: il nesso di pertinenzialità fra una cosa e il reato[i], l’applicabilità per equivalente e l’effetto della privazione della disponibilità della stessa[ii].
La stessa ratio dei due istituti presenta più similitudini che differenze: entrambi gli istituti mirano alla prevenzione di ulteriori conseguenze del fatto per cui si procede o si è proceduto, compresi ulteriori fatti di reato. Da questo punto di vista, la differenza di maggior rilievo sembra essere resa, alla fine, dalla discussa natura sanzionatoria della confisca. Non è un caso, d’altronde, che l’art. 321 co. 2 cod. proc. pen. richiami i presupposti che consentono o rendono obbligatoria la confisca.
L’ordinanza del Tribunale di Pavia qui in commento rappresenta un esempio paradigmatico dell’importanza della vicenda fattuale e del relativo giudizio sostanziale, dal momento che il giudice, come ha dichiarato il collegio sin dalle premesse della ricostruzione, è chiamato ad «avere riguardo all’astratta configurabilità del reato» – affermazione che, come si preciserà a breve, costituisce una presa di posizione sul contenuto della decisione che prelude al sequestro preventivo – basandosi chiaramente su risultanze probatorie provvisorie, tuttavia «accertando se il fatto si possa sussumere nell’ambito di una determinata ipotesi di reato e sia attribuibile all’indagato», pur senza vagliare sino in fondo la fondatezza dell’accusa.
Il caso oggetto del giudizio cautelare verteva su una vicenda nella quale la principale fattispecie di reato ipotizzata era la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, prevista e sottoposta a sanzione dall’art. 517-quater cod. pen. Si tratta, in particolare, della fattispecie che ha condotto il Giudice per le indagini preliminari ad emettere il decreto di sequestro preventivo, avente ad oggetto due conti correnti appartenenti a due amministratori di una cantina cooperativa. Su di essa si appunta la contestazione del fumus commissi delicti che costituisce il primo motivo dell’istanza di riesame.
La presenza di una società vinicola apre, peraltro, un ulteriore filone di ricerca consistente nell’analisi del suo eventuale coinvolgimento nelle vicende fattuali. L’intento di profitto che avrebbe animato i soggetti attivi, infatti, potrebbe aver rappresentato un vantaggio per essa o – disgiunzione resa necessaria da consolidata giurisprudenza – essere stato perseguito nel suo interesse. Conseguenza pratica di un simile coinvolgimento è la possibilità di far valere il principio di sussidiarietà del sequestro preventivo, evocato anche – in onore al concetto processualcivilistico – come beneficium excussionis. Anche tale profilo è stato puntualmente oggetto dell’istanza di riesame della difesa, quantunque in via subordinata.
Nel commento che segue, si è ritenuto utile ricorrere agli istituti di diritto processuale penale quale spunto per una riflessione focalizzata soprattutto sul diritto sostanziale. Chi scrive ritiene che la sussumibilità dei fatti provvisoriamente accertati nella figura di reato ai sensi dell’art. 517-quater cod. pen. e il coinvolgimento “personale” della Cantina siano l’oggetto fondamentale della discussione, a fronte di istituti processuali il cui contenuto non sembra essere posto in discussione dalla sentenza.
Conviene, pertanto, cominciare ricapitolando sinteticamente i fatti – diffusamente ripercorsi nell’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari – enucleandone la sostanza, per poi procedere ad una discussione critica sui due gangli problematici testé individuati.
- Premessa al caso. Il fumus commissi delicti
Prima di entrare nel vivo della sintesi del caso e della decisione, appare opportuno precisare per quale motivo l’affermazione del Tribunale del riesame costituisca una precisa presa di posizione rispetto ai due orientamenti in campo sul presupposto del cd. fumus commissi delicti e per quale motivo, a nostro avviso, i nodi problematici possano essere ricercati altrove.
Com’è noto, i presupposti del sequestro preventivo sono individuati (i) nel sospetto, surrogato da indizi[iii], di commissione di un reato, come testé menzionato in formula latina; (ii) nel pericolo almeno astratto che nell’attesa della definizione del giudizio (periculum in mora) la cosa venga utilizzata – giusta la disposizione dell’art. 321 co. 1 cod. proc. pen. – per «aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati»[iv].
La ratio dell’istituto, come suggerito dal suo stesso nomen e dalla definizione appena riprodotta, è quella di giocare d’anticipo scongiurando una simile probabilità, pur al costo di imporre un vincolo reale in carico ad un soggetto la cui colpevolezza non è ancora stata accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, o addirittura in capo ad un soggetto terzo[v]. Da questo punto di vista, com’è noto, il sequestro preventivo si distingue radicalmente dall’omonima misura cautelare del sequestro conservativo, volta a mantenere la garanzia patrimoniale per le sanzioni pecuniarie e le eventuali statuizioni in favore della parte civile, nonché dal mezzo di ricerca della prova del sequestro probatorio, inteso alla ricerca di elementi di prova sul cd. corpo del reato[vi].
È fondamentale soggiungere che il concetto del fumus non è espressamente menzionato dall’art. 321 cod. proc. pen., posto che potrebbe essere considerato immanente nel concetto di pertinenza ad un reato ancora in corso di accertamento[vii]. La sua estensione rimane tuttavia incerta, dal momento che tale implicito richiamo, a ben vedere, si presta a letture tutt’altro che univoche: non è un caso che abbia consentito la formazione di almeno due orientamenti dottrinali e giurisprudenziali[viii].
Secondo il primo dei due, il giudizio sul fumus commissi delicti deve consistere in una «prognosi di probabile condanna». Tale soluzione sarebbe argomentabile mercé il richiamo sistematico alle condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari, enumerate dall’art. 273 cod. proc. pen., fra le quali – com’è noto – vi sono i «gravi indizi di colpevolezza». Secondo un siffatto orientamento, pur non potendosi raggiungere lo stato di certezza rispetto all’esistenza del fatto richiesto dalla gravità, precisione e concordanza degli indizi, si renderebbe necessaria almeno la configurazione di un quadro complessivo che dia la ragionevole aspettativa di un giudizio di condanna[ix].
I pur nobili intenti garantisti sottesi ad una siffatta tesi si scontrano, da un lato, con l’eccessivo livello di certezza richiesto per un subprocedimento cautelare connotato anche da un’esigenza di prevenzione dei pericoli derivanti dall’attesa – appunto, periculum in mora – del raggiungimento della certezza; dall’altro, con il notevole potenziale di pregiudizio che un siffatto livello di probabilità circa la futura condanna porta con sé. Il giudice del procedimento principale, di fronte ad un provvedimento cautelare assunto sulla base di un’aspettativa così forte, potrebbe infatti sopire eventuali dubbi circa la colpevolezza dell’imputato.
Il secondo orientamento dottrinale formatosi al riguardo “isola” le misure cautelari reali dalle condizioni generali di cui all’art. 273 cod. proc. pen., le quali presenterebbero peculiarità che le rendono applicabili alle sole misure cautelari personali[x]. Di conseguenza, sembrerebbe accontentarsi di un livello di certezza probatoria ben inferiore: non si pone in campo, infatti, la prognosi circa la probabile condanna, risultando sufficiente la sussistenza di precisi indizi di reato e di colpevolezza, idonei alla configurabilità ipotetica, in astratto, di una fattispecie che possa utilmente fungere da presupposto alla misura. Tanto richiede sia di ipotizzare un fatto sussumibile in una o più norme incriminatrici[xi], che di individuarne il probabile colpevole. Questo secondo passaggio, in una serie di casi tutt’altro che scontato, nella pratica potrebbe tuttavia presentare qualche pericolo connesso all’utilizzo della cosa sottoponibile a sequestro, vanificando così il risultato di prevenzione che si vuole conseguire.
Alla luce di quest’ultimo problema, una corrente interna al secondo orientamento “rinuncia” anche ai gravi indizi di colpevolezza, ritenendo sufficienti i soli gravi indizi di un fatto di reato, il che sgombra il campo dalla necessità di individuare un colpevole cui collegare il fatto[xii]. Il risultato pratico è quello della massima valorizzazione del potenziale preventivo della misura, problematicamente controbilanciato dal rischio di errare nella valutazione degli indizi e di colpire un soggetto innocente, o addirittura estraneo ai fatti.
Quest’ultima lettura appare essere prevalente nella giurisprudenza di legittimità, nonché financo in quella della Corte costituzionale, la quale l’ha adottata nell’occasione in cui fu promossa questione di costituzionalità circa gli artt. 321 e 324 del cod. proc. pen.[xiii].
Va osservato che, nel caso oggetto del giudizio, quest’ultimo livello di analisi non sembra essersi realmente posto, essendo stati individuati tutti i probabili soggetti attivi del fatto, per cui il Tribunale del riesame – individuato nel tribunale del capoluogo della provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento (art. 324 co. 5 cod. proc. pen.), sul cui territorio è presumibile si trovasse il bene sequestrato: essendo quest’ultimo il G. i. p. di Pavia, di conseguenza, competente è risultato il Tribunale della stessa Pavia – si è fermato all’affermazione della valutazione, ai fini del fumus commissi delicti, dell’astratta sussumibilità degli elementi in concreto emersi.
Tale posizione non è stata oggetto di contestazione da parte della difesa. Come si specificherà a breve, lo sono stati, invece, la valutazione di elementi indiziari che avrebbero concorso al giudizio di astratta configurabilità del reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari – sul punto, la difesa parla di violazione di legge e non di mancata assunzione di prove – nonché una motivazione del decreto di sequestro eccessivamente aderente alla richiesta del Pubblico ministero.
Tanto giustifica, ad avviso di chi scrive, la proposizione di riflessioni in punto di sostanza, pur fruendo di uno spunto di natura processuale, secondo le linee che saranno a breve individuate.
- Il caso. Il contesto giuridico
La vicenda fattuale, come anticipato, ha quale proprio teatro un’impresa plurisoggettiva dedita alla produzione artigianale di vino, vale a dire una cantina. Quale “progetto aziendale” si presentava la produzione di vini pregevoli, etichettabili secondo le indicazioni e denominazioni disciplinate dal Regolamento (UE) n. 1308/2013[xiv] – il quale è stato preceduto dal Regolamento (UE) n. 1151/2012[xv], concernente i prodotti agroalimentari con l’eccezione delle bevande alcoliche e spiritose (Articolo 1, in part. § 2); ad entrambi si affianca, per quanto concerne le pratiche di commercializzazione e il finanziamento, il Regolamento (UE) n. 1306/2013 – e dal Testo Unico Vini (di seguito, TUV) di cui alla legge 12 dicembre 2016 n. 238. Quest’ultimo atto sarebbe dotato, a sua volta, di un impianto sanzionatorio amministrativo, il quale tuttavia ha assunto un ruolo del tutto recessivo in relazione alla vicenda in esame anche in virtù delle clausole di riserva che aprono le disposizioni[xvi].
Le indicazioni geografiche e le denominazioni, va precisato, non sono da confondersi coi marchi intesi in senso tecnico, né individuali né collettivi, né segni distintivi. Esse non identificano il titolare della proprietà industriale del prodotto, esistendo tutt’al più consorzi di tutela della loro genuinità, né sono dotati di «un’attitudine differenziatrice» rispetto ad altri prodotti simili[xvii]. In quanto tali, essi non rientravano nell’ambito di applicazione dell’art. 473 cod. pen., il che ha condotto alla necessità della norma ad hoc dell’art. 517-quater del medesimo codice[xviii].
Si tratta, tuttavia, di simboli o testi dotati di un messaggio, di valore informativo. Essi individuano – o “evocano”, secondo l’espressione argutamente usata da recente dottrina – la provenienza geografica e i metodi di produzione dei prodotti sulla cui confezione siano riportati, suggerendo indirettamente anche determinate caratteristiche e qualità[xix].
L’ordinanza, in particolare, fa riferimento a due categorie di indicazioni e denominazioni: la denominazione di origine controllata, ad oggi sottoinsieme “tradizionale” e di diritto interno della più ampia categoria di origine comunitaria della denominazione di origine protetta (art. 28 TUV), e l’indicazione geografica tipica. Dall’Articolo 93 § 1 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 si evince che la prima denominazione, disciplinata dalla lett. a), oltre che ad un fattore geografico, si lega alla circostanza che le peculiarità del prodotto alimentare «sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani», alla provenienza esclusiva degli uvaggi – i quali devono essere interamente frutti della Vitis vinifera – dall’area di origine[xx] e ad un “disciplinare” particolarmente rigoroso[xxi]. La seconda, disciplinata dalla lett. b), indica prodotti vitivinicoli il cui disciplinare che non richiede il medesimo livello di rigore, ma che presentino comunque legami con un territorio ben delimitato: si tratta, nella specie, dei vitigni utilizzati, i quali possono appartenere sia alla specie Vitis vinifera che a specie analoghe e devono provenire dal luogo di cui all’indicazione almeno all’85%, della vinificazione e dei relativi metodi, che deve svolgersi nell’area di riferimento[xxii], nonché della conservazione in botte e (laddove previsto) invecchiamento[xxiii].
Il procedimento penale è stato aperto a seguito di una segnalazione, mediante la quale venivano portate all’attenzione degli inquirenti pratiche tali da far sospettare che dietro una sì rispettabile facciata si celassero pratiche di contraffazione, con il risultato della messa in commercio di vini marchiati – con le relative pretese in termini di prezzo – prodotti tuttavia in spregio alle regole che presidiano alla spendibilità delle marchiature suddette e, nel complesso, di qualità inferiore. Le violazioni risultanti dalle indagini e in particolare dalle informazioni conferite da un enologo che operava consulenze per la cantina, allo stato dell’emissione del decreto di sequestro preventivo, andavano dal mescolamento di vini e vitigni, all’uso di sostanze il cui uso nella vinificazione è illecito, opportunamente celate tramite false dichiarazioni nelle bolle di carico dei fornitori.
La vinificazione fraudolenta sarebbe stata assistita da pratiche contabili “di settore” scorrette. Per la sua rilevanza nel contesto delle informazioni fornite dal già citato enologo, si segnalava in particolare l’ammanco di cantina, consistente nel dichiarare nei registri telematici per il settore vitivinicolo quantità di vino pregiato superiori rispetto alla giacenza in cantina. Tali pratiche sono evidentemente volte a favorire, in contemporanea, l’elusione dei controlli degli ispettori e delle forze dell’ordine – i quali, in caso, avrebbero riscontrato l’effettiva presenza di partite di vino pregiato nella cantina – e lo stoccaggio del vino contraffatto accanto al vino pregiato per colmare la differenza fra giacenza effettiva e dichiarata.
La circostanza dell’ammanco sarebbe stata non solo confermata, ma addirittura aumentata nella sua quantità a seguito del procedimento di cd. riconciliazione amministrativa – procedura volta a tentare di riallineare la contabilità – da parte degli ispettori regionali dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).
Nel corso delle indagini emergevano ulteriori indizi di reato, consistenti – riassumendo – in una serie di pratiche volte a falsare la quantità di vino pregiato effettivamente presente nella cantina, in modo da favorire falsi conferimenti e le vinificazioni in spregio al disciplinare, cui pure le indicazioni e le denominazioni riportate nelle etichettature insistevano nel fare riferimento.
Il profitto delle operazioni di messa in commercio transitava per i conti della società cooperativa ed era in essa reinvestito. Tale prassi è durata sino all’estromissione degli indagati dalla gestione della società cooperativa, in concomitanza con l’avvio del procedimento penale.
Le vicende fattuali testé ripercorse davano quindi luogo alla richiesta di applicazione del sequestro preventivo da parte del Pubblico ministero, alla quale il Giudice per le indagini preliminari ha aderito con una certa fedeltà.
- Le questioni sollevate dall’istanza e la soluzione del Tribunale del riesame
Prendendo le mosse dal decreto di sequestro preventivo, l’impugnazione della difesa si è concentrata, a fronte dell’articolazione in due motivi, su almeno tre punti, uno dei quali tipicamente processuale e altri due a cavallo fra sostanza e procedura.
Con il primo motivo, si sono impugnate la violazione di legge e il vizio di motivazione. La prima si riferiva soprattutto alla corretta valutazione del fumus commissi delicti per quanto concerne l’art. 517-quater cod. pen.: nello specifico, la difesa allegava la mancanza di perizie e analisi di laboratorio sul vino la cui qualità è contestata. Il vizio di motivazione, invece, sarebbe inerente alla valutazione del percorso argomentativo seguito nel decreto, ad opinione della difesa eccessivamente aderente alla richiesta del Pubblico ministero e quindi, in quanto tale, illegittimo ai sensi degli artt. 125 co. 3 e 321 cod. proc. pen., dal momento che sarebbe mancato un vaglio critico autonomo e si sarebbe versato in una tipica situazione di motivazione apparente, così come enucleata dalla giurisprudenza di legittimità[xxiv].
Con il secondo motivo, si impugnava la violazione del principio di sussidiarietà concernente il cd. beneficium excussionis, per cui prima di ricorrere ad un sequestro preventivo per equivalente sui conti dei singoli soggetti attivi si dovrebbe tracciare il denaro direttamente frutto delle pratiche criminose, coinvolgendo le società di cui fanno parte. Le considerazioni essenziali sono così riassumibili: (i) la società vinicola non è un soggetto estraneo al reato in questione, dal momento che vi avrebbe avuto interesse e ne avrebbe tratto cospicuo profitto, (ii) come prova la circostanza che il denaro ricavato dalle pratiche criminose è transitato per i conti della stessa e, anzi, in gran parte sarebbe ivi rimasto, fatte salve le cifre reinvestite nell’attività cantiniera.
Il tribunale del riesame ha rigettato il primo motivo, mentre ha accolto il secondo. Con un’ampia citazione delle motivazioni del decreto, il collegio ha ritenuto, quanto alla valutazione del fumus commissi delicti, che le evidenze investigative sul reato fossero tali da non risultare superabili sulla base della doglianza della mancata perizia sul vino.
Quanto all’asserito vizio di motivazione, lo stesso Tribunale ha affermato che la pur evidente “fedeltà” alle richieste della pubblica accusa sarebbe comunque frutto di un autonomo convincimento del Giudice per le indagini preliminari, come suggerito dall’attenta rivalutazione delle risultanze probatorie. Tale affermazione è d’altronde surrogata da ampia giurisprudenza di legittimità, anche recente[xxv].
In punto di sostanza, il Tribunale si sofferma del tutto en passant sulla valutazione del fumus commissi delicti, dando atto della condivisione del giudizio di astratta configurabilità del reato formulato dal Giudice per le indagini preliminari. Parimenti sintetica è la valutazione del periculum in mora, giustificato sulla base del carattere obbligatorio della confisca che ne dovrebbe conseguire e – con qualche ondeggiamento concettuale, ma se non altro con un risultato piuttosto lineare – dell’irrilevanza dell’aspetto oggettivo della futura capacità di corrispondere eventuali sanzioni pecuniarie.
Proprio dal rapido rilievo dell’astratta configurabilità del reato, tuttavia, il collegio trae i necessari spunti ai fini dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso. Il fatto che i proventi del supposto reato siano transitati dai conti della società cooperativa e in parte reinvestiti nello sviluppo della medesima suggerisce il coinvolgimento della stessa. In primo luogo, occorre precisare, allo stato del procedimento, tale coinvolgimento non è stato formalizzato in una contestazione di responsabilità amministrativa da reato nei confronti della cantina. Tuttavia, il Tribunale per il riesame – ricollegandosi ad un orientamento giurisprudenziale affermatosi soprattutto grazie ad una sentenza delle Sezioni Unite[xxvi] – ha affermato la collocabilità del suo sviluppo imprenditoriale tra le finalità del reato basandosi su una sua “astratta idoneità” a costituire ente imputabile di responsabilità amministrativa da reato, quindi potenziale corresponsabile del sistema dei profitti illeciti.
Conviene dunque orientare la critica proposta dal presente lavoro a questi due temi fondamentali in punto di diritto sostanziale, giocando sulla loro stretta parentela con le questioni processuali: l’astratta configurabilità del reato ai sensi dell’art. 517-quater cod. pen., giustificativo della misura in sé, e il profitto della società, con diretta influenza sulla scelta del titolare dei beni da sequestrare preventivamente.
- Sull’astratta configurabilità del reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
- Considerazioni sulla plurioffensività eventuale del reato contestato
L’analisi dell’astratta configurabilità della fattispecie ai sensi dell’art. 517-quater cod. pen. rende utile premettere alcune considerazioni sulla natura e sulle finalità della figura delittuosa. In adesione all’orientamento prevalente sul fumus commissi delicti, si ritiene opportuno limitare l’analisi al fatto tipico (oggettivo), tralasciando quindi le questioni sulla colpevolezza, affidate al procedimento principale (posto che è evidente che si rende necessario il dolo, generico per la fattispecie di cui al I co., specifico per quella di cui al II[xxvii]).
Il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, previsto e punito dall’art. 517-quater cod. pen. – articolo, come preannuncia il sottonumero, inserito dall’art. 15 della legge 23 luglio 2009 n. 99 – si colloca coerentemente in un filone di diritto penale agro-alimentare dal carattere eminentemente ‘postclassico’. Si tratta, infatti, di un reato a più fattispecie di pericolo astratto-potenziale, dal carattere preventivo[xxviii] e quindi fortemente anticipatorio della tutela. Si tratta, inoltre, di un illecito eventualmente plurioffensivo, in grado di porre a repentaglio una pluralità di beni giuridici adespoti ad elevato grado di astrazione[xxix]. Si tratta di una figura ben lontana dallo schema ‘classico’ del reato mono-fattispecie, di evento, offensivo e dannoso nei confronti di un unico bene giuridico ben delimitabile attribuibile ad uno o più soggetti passivi, agevolmente individuabili come persone offese.
Conviene sin d’ora discutere la qualità della eventuale, potenziale – volgendo al negativo, si potrebbe dire “non necessaria” – plurioffensività del delitto in esame. Orientamenti dottrinali e giurisprudenziali differenti, quali se ne sono formati in materia, tendono a riconoscere attitudini offensive verso beni assai diversi nella loro consistenza, sia per quanto riguarda beni giuridici intermedi che per quanto concerne beni giuridici finali a forte grado di astrazione, quali – si anticipa sin d’ora – l’economia e la salute pubbliche[xxx], potendosi naturalmente affiancare al secondo bene la salute o incolumità individuale[xxxi].
Per danneggiare direttamente siffatti beni si renderebbe necessario il mantenimento ripetuto e seriale di condotte come quelle descritte dalla gran parte delle norme incriminatrici, facendo eccezione solamente per eventi “macroscopici”[xxxii].
Gli stessi, a nostro avviso, non si pongono in rapporto di scalarità fra loro, trattandosi – appunto – di beni di rango finale e presenti nel dettato costituzionale, restando bensì «il substrato di una protezione differenziata, che non li avvince in un nesso normativamente indissolubile»[xxxiii]. La presenza di una pluralità di beni esposti fa sì che l’offesa ad uno solo di essi non privi il fatto di rilevanza penale e che è sufficiente che il soggetto attivo si rappresenti uno solo di essi, quello individuabile come “principale”, ai fini dell’elemento soggettivo[xxxiv].
Dal momento che nel caso di specie si tratta, peraltro, di reati di pericolo astratto-potenziale e di beni finali ad elevato grado di astrazione, non è ovviamente necessaria la lesione di nessuno di essi, essendo sufficiente la sola minaccia. Il fatto concreto, come si preciserà a breve, deve comunque denotare un potenziale offensivo per potersi ritenere corrispondente al fatto tipico (oggettivo).
A tal proposito, può essere d’aiuto l’individuazione di uno o più beni giuridici intermedi, strumentali alla tutela di uno o più beni giuridici di rango finale. Di tale categoria concettuale, la cui esistenza ed utilità non sono pacifiche, si sostiene in questa sede l’importanza per individuare un bene giuridico connotato dalla maggiore prossimità alla condotta del soggetto attivo e da un minore grado di astrattezza, non dotato di rilevanza costituzionale ma in diretto rapporto di “presupposizione” con beni di tal rango[xxxv]. Si potrebbe sostenere – anche con l’aiuto di una certa frammentazione delle posizioni dottrinali sul tema – che la plurioffensività del reato in esame si esplichi, per certi versi, già a tale livello.
Una sintetica analisi della norma dell’art. 517-quater c. p. potrà dunque essere d’aiuto ai fini della circoscrizione dei plurimi beni esposti, indagine strumentale ad un’argomentata valutazione sull’astratta configurabilità del reato sulla cui base si è fondata la misura cautelare reale applicata.
- Le condotte rilevanti ai fini dell’art. 517-quater c. p.
Le condotte rilevanti ai fini del co. I, chiaramente mutuate dalle ben più storiche ipotesi criminose poste a tutela della fede pubblica, in particolare l’art. 473 cod. pen.[xxxvi], sono individuate dal legislatore nella contraffazione, consistente nella riproduzione abusiva del simbolo o del testo facente riferimento alle indicazioni geografiche, e nell’alterazione, vale a dire l’ipotesi – ormai invero di rara ricorrenza e decisamente poco adatta alle indicazioni geografiche, spesso immanenti nella denominazione o riportate testualmente – di manomissione diretta del simbolo o del testo predetti[xxxvii]. Affinché simili condotte risultino offensive, i segni in questione dovrebbero essere connotati dalla presenza di «caratteri similari di assai notevole rilievo» tali da ingannare un “soggetto passivo-modello” – individuabile nel consumatore medio – anche nel caso in cui esperisca personalmente un esame diligente degli stessi[xxxviii].
Ora, il problema della contraffazione e dell’alterazione non ha tanto a che vedere con i segni in sé (che pur possono esserne oggetto, come testé precisato), diversamente da quanto avviene in relazione ai marchi e ai brevetti. Appare piuttosto fondamentale focalizzarsi sul loro contenuto. Quantunque una tecnica legislativa discutibile non lo lasci dedurre con sufficiente chiarezza[xxxix], infatti, il disvalore della condotta si pone soprattutto in relazione alla violazione del disciplinare da essi “riassunto” e simboleggiato, venendo così indicato al pubblico[xl]: tant’è che oggetto materiale del reato e quindi dell’indagine, come suggerito anche dall’ordinanza in commento, è innanzitutto la qualità del vino e la presenza nello stesso di additivi vietati.
Le condotte del comma I, coerentemente con la natura dell’illecito, sono rilevanti a prescindere dalla concreta messa in commercio – rilevante, però, ai fini del co. II[xli] – o dell’avvenuto inganno di uno o più consumatori. Tanto consente di classificare le fattispecie in esame fra i reati di pura condotta, di norma coincidenti con quelli di pericolo astratto[xlii]. In questo senso, può apparire pienamente fisiologico il fatto che l’ordinanza non menzioni l’avvenuto smercio delle partite di vino la cui etichettatura è oggetto di sospetta contraffazione.
- I beni esposti a lesione. I beni giuridici strumentali ricavabili dal dettato normativo
Conviene, a questo punto, chiedersi a cosa debba essere orientato il pur potenziale pericolo di offesa, giustificando peraltro la scelta del legislatore di prevedere forme di sanzione che vadano ben al di là di quelle già esistenti nel diritto civile, contrattuali – nella specie, quelle connesse alla vendita aliud pro alio ai sensi dell’art. 1495 cod. civ. – o aquiliane, o nel diritto della proprietà industriale, quali l’azione di contraffazione e l’inibitoria[xliii], aventi carattere tipicamente patrimoniale ed intersoggettivo, nonché eventualmente della pur più agevole scelta discrezionale dell’illecito amministrativo punitivo.
Il contenuto della norma, indipendentemente da considerazioni di sistema, induce ad attribuire rilievo alla protezione di almeno un bene giuridico intermedio, la sicurezza alimentare[xliv], autorevolmente riassunta nella triade «igiene, genuinità e integrità-purezza»[xlv]. Essa è posta a repentaglio da tutte quelle condotte che mirino a presentare informazioni false sugli ingredienti e i sistemi produttivi dei prodotti agroalimentari, così potenzialmente nascondendo il ricorso a sostanze nocive o di bassa qualità, o comunque di qualità inferiore rispetto a quanto la denominazione o l’indicazione promettano.
L’atto normativo che ha interpolato la disposizione nel codice penale – in particolare la rubrica dell’art. 15 l. 99/2009, “Tutela penale dei diritti di proprietà industriale” – e la collocazione sistematica suggerirebbero un illecito inteso alla protezione della proprietà industriale[xlvi], quindi, nello specifico, del diritto di monopolio sulle indicazioni geografiche e sulle denominazioni, peraltro in coerenza con il testo dell’art. 1 del codice della proprietà industriale, che enumera le indicazioni geografiche e le denominazioni nello stesso novero di «marchi ed altri segni distintivi, (…), disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali». Ora, se da un lato è fondamentale tenere conto di questo esplicito suggerimento fornito dal diritto positivo e dell’eventuale esistenza di consorzi di tutela dei segni DOP e IGP, dall’altro appare ben chiaro che le questioni di fondo della tutela siano da rinvenirsi altrove.
Infatti, per quanto riguarda indicazioni e denominazioni appare decisamente complesso argomentare l’esistenza di un titolare dei diritti di proprietà industriale, dal momento che esse fanno riferimento ad un contesto agroalimentare locale plurisoggettivo. Inoltre, l’eventuale esistenza di un soggetto di tal fatta implicherebbe, peraltro, un suo riconoscimento quale “despota” del bene giuridico protetto e quindi persona offesa dal reato, conseguentemente abilitata a costituirsi parte civile nel procedimento.
- (segue) Il bene giuridico dell’economia pubblica e i relativi beni giuridici strumentali
La sicurezza alimentare, per quanto concerne i profili della genuinità e integrità-purezza del prodotto, e (soprattutto) la proprietà industriale possono essere riconosciuti quali beni intermedi strumentali alla tutela di un bene ultimo quale l’economia pubblica, connotato da un forte grado di astrazione, che si ritiene possa essere leso dal ricorso ripetuto, massiccio ed incontrollato a pratiche commerciali di gravità particolarmente rilevante, che pongano questioni che oltrepassano la mera concorrenza fra commercianti debordando nella sistematica alterazione dell’ordine pubblico economico, dirigendosi ad un insieme di operatori economici plurale e tendenzialmente indeterminato[xlvii].
In un simile quadro, in coerenza con la tutela finale di quest’ultimo bene, sembra consequenziale ravvisare, per il tramite dell’art. 517-quater cod. pen., anche una forma di tutela dell’affidamento commerciale del pubblico dei consumatori – considerati, in questo caso, quale soggetto passivo indeterminato, diversamente da quanto avviene per i reati contro il patrimonio – dalle truffe presenti nelle etichettature[xlviii]. Nello specifico, un vino che goda di denominazioni di origine ed indicazioni geografiche che ne sottolineino il pregio, sia in termini di materie prime che di disciplinare, genera un certo tipo di aspettative nel pubblico dei consumatori[xlix], cui si affiancano dei costi di produzione ed un prezzo di mercato più elevato rispetto a vini di minor pregio: colui che applica mendacemente tali marchiature mira ad aumentare il margine di profitto abbattendo i primi, contemporaneamente mantenendo elevati i secondi.
Non manca chi, sempre in potenziale coerenza con la tutela dell’economia pubblica, individui un ulteriore bene giuridico intermedio nella struttura produttiva agricola italiana (e locale) e della corrispondente nicchia di mercato delle produzioni tipiche e nel collegato interesse dei produttori ad usare le indicazioni geografiche e le denominazioni a tale struttura collegate[l], godendo dell’avallo di parte della giurisprudenza di legittimità[li].
Tale tesi valorizza apprezzabilmente il legame fra indicazione, da un lato, e agricoltura locale e disciplinare, dall’altro, in base alla normativa recata già dai regolamenti europei in materia, consentendo inoltre di far rientrare nell’ottica della tutela anche la già menzionata proprietà industriale, peraltro con un’apprezzabile correzione della focalizzazione. Nello specifico della vinificazione, nel momento in cui i regolamenti escludono che i vini prodotti con materiali e tecniche diverse da quelli utilizzabili in una data area geografica possano recare una certa indicazione, si crea una vera e propria corrispondenza biunivoca fra denominazione del prodotto e agricoltura del luogo, di per sé idonea a tutelare i vinificatori locali da chi ricorra ad imitazioni artificiose tanto in loco quanto in contesti geografici del tutto diversi.
La medesima tesi, laddove si focalizzi unicamente su tale bene, potrebbe presentare la criticità, a nostro sommesso avviso, di porre in secondo piano gli aspetti commerciali e di informazione al pubblico immanenti nelle stesse indicazioni. Tanto sembra essere dimostrato, d’altronde, dalle applicazioni pratiche della giurisprudenza che si colloca in tale orientamento, che riconoscono un ruolo del tutto recessivo all’idoneità decettiva delle indicazioni riportate[lii].
- (segue) I beni giuridici della salute pubblica e privata
Il bene giuridico intermedio della sicurezza alimentare sembra richiedere, quanto al profilo dell’igiene del prodotto, di esaminare seriamente anche la questione della tutela anticipata della salute privata-individuale e pubblica-collettiva, quest’ultima – in particolare – confinante con il bene giuridico collettivo dell’incolumità pubblica[liii]. Si tratta di una considerazione non scontata, dal momento che ai fini dell’integrazione della fattispecie – la cui soglia di punibilità, si ribadisce, è anticipata al pericolo astratto-potenziale – la successiva verificazione di un danno alla salute dei consumatori dei prodotti, di per sé, non ha rilevanza a fini applicativi.
Si tratta, inoltre, di un bene giuridico la cui trattazione è resa utile e necessaria da un dato normativo sovranazionale e da uno, per così dire, ‘storico-sistematico’. Per quanto concerne il primo, la tutela della salute del pubblico dei consumatori dei prodotti alimentari è un obiettivo fatto proprio financo dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che dedica il Titolo XV – composto dal solo art. 169 TFUE (ex art. 153 TCE[liv]), il cui § 1 menziona esplicitamente la salute – e dal diritto derivato in materia[lv]; tuttavia, si segnala il fatto che un siffatto obiettivo non venga menzionato dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità degli alimenti, mentre nel contesto del Regolamento (UE) n. 1308/2013 – di fondamentale interesse per la materia vitivinicola – assume un ruolo del tutto secondario.
Per quanto concerne il secondo dato, è d’uopo ricordare che il diritto penale in materia agroalimentare lega ampiamente le sue origini alla tuttora vigente legge 30 aprile 1962 n. 283 (pur con le successive modifiche e con le parziali abolizioni di cui, da ultimo, al recente d. lgs. 2 febbraio 2021 n. 27), il quale reca la disciplina “igienica” in materia di sostanze alimentari e bevande, assistita da un apparato di norme punitive penali-contravvenzionali di cui agli artt. 5, 6 e 12, improntate ad una tutela di pericolo astratto-presunto o astratto-potenziale del bene giuridico finale della salute[lvi]. Un simile grado di anticipazione ha sempre contraddistinto tali fattispecie dalle norme codicistiche in materia di salute pubblica, di natura delittuosa ed improntate al pericolo concreto[lvii].
Lo stesso non può dirsi con riguardo al reato di cui all’art. 517-quater cod. pen., anch’esso anticipato al pericolo astratto-potenziale. La ragione della prevalenza di quest’ultimo nella formulazione dell’imputazione può essere individuata, innanzitutto, nella natura delittuosa della fattispecie in esame, laddove le previsioni contravvenzionali di cui alla l. n. 283/1962 esordiscono con una clausola di riserva. In secondo luogo, provando a guardare oltre un siffatto dato formale, un’ulteriore ragione potrebbe essere rinvenuta nel criterio di specialità in astratto, reso dalla presenza degli elementi tipici delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti quali oggetto della condotta, i quali non sono menzionati dalle figure contravvenzionali di cui alla legge n. 283/1962. Un ultimo argomento utile può essere rappresentato dalle considerazioni che seguono in punto di bene giuridico tutelato, sia intermedio che finale[lviii].
Tanto premesso, si potrebbe infatti osservare che la messa in pericolo alla salute o il danno appare quale un bene piuttosto prossimo alle condotte incriminate da gran parte dei reati previsti dal codice penale e ricollegabili alla tutela della sicurezza alimentare. Invece, in relazione al reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, l’idoneità offensiva nei confronti della salute potrebbe apparire – non a torto – un problema tutto sommato meno drammatico rispetto a quello degli extraprofitti ottenuti mediante le truffe delle etichettature.
A ben vedere, proprio casi come quello dell’ordinanza in commento consentono di ipotizzare agevolmente l’uso di sostanze dannose per la salute al fine di ottenere un effetto gustativo simile a quello dei vini pregiati: tale è, per esempio, l’uso dello zucchero invertito nella vinificazione, idoneo sia a modificare il sapore che ad aumentare artificiosamente il grado alcolico del prodotto (essendo lo stesso alcol, com’è noto, uno zucchero).
Tuttavia, la considerazione testé svolta costituisce un utile banco di prova per quanto sostenuto con riguardo all’astrazione del bene giuridico e alla necessaria serialità delle condotte. Sembra agevole constatare che, salvo condizioni personali particolari, la consumazione occasionale di vino contraffatto possa avere conseguenze piuttosto limitate sulla salute individuale e pubblica, considerando d’altronde che anche la consumazione di vino pregiato prodotto a regola d’arte, se assunto in quantità superiori a determinate soglie, avrebbe comunque una pur più contenuta incisione comunque sullo stato di salute del consumatore.
Se ne potrebbe concludere che la salute individuale e collettiva sia un bene giuridico finale esposto a lesione rispetto alle condotte criminalizzate di cui all’art. 517-quater c. p., tuttavia piuttosto astratto rispetto ad esse e recessivo rispetto ai profili di tutela dell’affidamento commerciale dei consumatori, della struttura agricola nazionale e (laddove sia possibile ravvisarla) della proprietà industriale, quindi – in ultima analisi – del bene giuridico finale dell’economia pubblica. In questa misura, si presta ad essere quel bene secondario che, nel contesto di un reato eventualmente plurioffensivo, può non essere offeso e rimanere fuori dalla rappresentazione del soggetto passivo[lix].
La stessa ordinanza in commento, d’altronde, sembra incentrata soprattutto sull’aspetto dei profitti attuali e potenziali del reato piuttosto che su di un possibile danno alla salute dei consumatori a seguito della messa in commercio delle partite di vino contraffatto, oggetto di considerazioni piuttosto secondarie nel testo del provvedimento, nonché della richiamata ordinanza del Giudice per le indagini preliminari.
- Prime conclusioni sull’astratta configurabilità del fatto di reato
Il discorso fin qui svolto in punto di sostanza, volto ad individuare possibili profili di offensività del fatto che sembra emergere dalle prove raccolte dagli inquirenti, richiede ora di essere raccordato con l’applicazione del sequestro preventivo, secondo la concezione pacificamente adottata sia dal G. i. p. che dal Tribunale del riesame. In particolare, pare interessante soffermarsi sulla censura mossa dalla difesa, la quale ha affermato che, in assenza di un’analisi della qualità del vino rinvenuto nella cantina, il quadro indiziario è carente.
Sembra possibile affermare che l’analisi biochimica del vino recante le indicazioni che si assumono come contraffatte o alterate risulterebbe senz’altro necessaria ai fini di una condanna al di là di ogni ragionevole dubbio. Solo la prova del fatto che le confezioni destinate al commercio presentassero il doppio elemento (i) di indicazioni o denominazioni ben specifiche sull’etichetta, (ii) comprovatamente contraddette dalla qualità del vino contenuto, potrebbe integrare quella contraffazione che il legislatore, con tecnica discutibile, focalizza soprattutto sulle indicazioni stesse. D’altronde, come poc’anzi specificato, oggetto materiale del reato – e conseguentemente delle indagini – dovrebbe essere innanzitutto la qualità del prodotto, in questo caso del vino, piuttosto che il simbolo o il testo dell’indicazione. In tal senso, pertanto, dovranno muovere le ulteriori indagini volte a giungere alla sentenza che definisce il primo grado di giudizio.
Tuttavia, dal momento che il provvedimento in commento è un’ordinanza emanata in relazione ad un subprocedimento cautelare, peraltro in relazione ad una misura cautelare reale e non personale, il compendio indiziario raccolto appare più che sufficiente a ritenere astrattamente configurabile la fattispecie concretamente individuata nel reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Dalla prospettiva teorica di un sostanzialista, nel giudizio della corretta applicazione del sequestro preventivo si potrebbero applicare – ricorrendo ad una lieve eterodossia – gli stessi requisiti di giudizio che si usano per quella figura generale di pericolo (astratto-potenziale[lx]) che è il tentativo. Gli ammanchi di cantina, il falso reso, l’acquisto di partite di ingredienti vietati nella vinificazione quali lo zucchero invertito: a quali altri scopi si potrebbero prestare (univoca direzione), se non alla produzione di vini alterati, recanti indicazioni ingannevoli per i consumatori, prodotti e commerciati con pratiche sleali rispetto a quelle seguite dai produttori “regolari” e talora financo dannosi per la salute (idoneità)? Sembra quantomeno legittimo un fondato sospetto, in quanto tale idoneo ad argomentare un giudizio di astratta configurabilità della concreta fattispecie dell’art. 517-quater c. p. e, quindi, il ricorso ad un provvedimento cautelare reale.
Già si potrebbe dubitare dell’adeguatezza di un simile sospetto, quindi dei requisiti idonei a fondare l’astratta configurabilità di una fattispecie concreta, per valutare la sussistenza dei «gravi indizi di colpevolezza» richiesti ai fini di una misura cautelare personale, potendosene infine senz’altro escludere l’attitudine a giustificare una sentenza di condanna.
In tal misura, sembra possibile esprimere un giudizio positivo sulla valutazione del Tribunale del riesame, senza con ciò togliere alla difesa il merito di aver individuato un punto che dovrà essere immancabilmente chiarito nel corso del procedimento principale.
- La cantina come plausibile soggetto attivo dell’illecito. Osservazioni
Del pari positivo è il giudizio sull’accoglimento del secondo motivo di ricorso, pienamente centrato dalla difesa. Anche a tal riguardo è possibile esprimere osservazioni a cavallo fra diritto sostanziale e procedura, cogliendo lo stretto legame fra il beneficium excussionis e l’interesse o vantaggio dell’ente coinvolto nei fatti.
Va specificato che il beneficium in questione è un tipico caso di istituto ‘pretorio’, la cui applicabilità è stata affermata per la prima volta dalle Sezioni Unite nel 2014, nella specie in relazione al profitto derivante dalla commissione di reati tributari[lxi]. Va precisato che si tratta di un orientamento che, ai fini dell’applicazione del beneficium excussionis, prescinde da una contestazione formale di responsabilità amministrativa da reato all’ente i cui soci sono indagati nel procedimento: si tratta, quindi, di uno strumento esegetico ed applicativo da usare ed analizzare con notevole attenzione. Infatti, esso ricorre ad una tecnica estensiva che ricorda un’analogia iuris, ammissibile nel diritto processuale penale ma che richiede una cauta valutazione per le sue possibili implicazioni sostanziali, quale in primis le possibili (seppur non necessarie) ricadute in termini di successiva confisca dei beni sequestrati.
Base della logica ‘pretoria’ in commento è la specifica previsione del sequestro preventivo in seno al d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nella disposizione dell’art. 53: tale disposizione, tuttavia, non specifica alcunché riguardo all’ordine da seguire nel sequestro dei beni, diversamente da quanto avviene per la confisca (art. 19: «Nei confronti dell’ente é sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato (…)»): il che ha dato adito ai dubbi preannunciati da (scarna) dottrina[lxii], riportati nell’ordinanza di rinvio alla massima composizione della Suprema Corte[lxiii].
Le affermazioni contenute nella suddetta decisione, tuttavia, sono agevolmente estensibili ben al di là di tale casistica, dal momento che se ne ricava – nel quadro di un ordinamento che da oltre 20 anni conosce la responsabilità amministrativa da reato degli enti – la necessità di dare precedenza al patrimonio di un ente rispetto a quello dei suoi membri allorquando si addivenga ad un provvedimento di sequestro preventivo[lxiv]. Le ragioni di fondo di un simile orientamento sono condivisibili e rassomigliano, mutatis mutandis, a quelle che giustificano la responsabilità “dei padroni e dei committenti” di cui all’art. 2049 cod. civ., come ricordato nell’ordinanza in commento: è lecito supporre, in linea di massima, che le casse della società siano più capienti rispetto ai patrimoni personali dei singoli soci. Qualora così non sia, questi risponderanno in via sussidiaria.
La conclusione è tanto più valida laddove si consideri che il delitto ai sensi dell’art. 517-quater cod. pen. è previsto dall’art. 25-bis.1 d. lgs. n. 231/2001 quale reato imputabile all’ente a titolo di illecito amministrativo. Tale disposizione è stata interpolata nel ben noto decreto dalla già menzionata legge n. 99/2009, con una (invero infrequente) apprezzabile attenzione al coordinamento fra i due sistemi e con una (altrettanto infrequente) razionale scelta di politica criminale, in considerazione del fine di profitto che per lo più orienta i soggetti attivi alla commissione del fatto.
Naturalmente, il requisito del fumus commissi delicti dovrà consistere in una forma di astratta configurabilità delle ragioni che giustificano l’imputabilità dell’ente: ovvero, la commissione da parte di soggetti apicali o para-apicali, accompagnato da un interesse dell’ente alla commissione del reato o da un vantaggio tratto dallo stesso.
Nel caso di specie, essendo stati all’epoca dei fatti indagati i soci della società cooperativa che gestisce la cantina, il primo requisito è pacificamente integrato. Quanto al secondo requisito, il Giudice per le indagini preliminari ha oppugnabilmente affermato che il profitto fosse comunque stato gestito dagli indagati, con ciò ridimensionando la circostanza – decisiva – che il profitto del reato fosse passato dai conti della società, nella quale è stato anche in parte reinvestito.
Il Tribunale per il riesame, pertanto, correttamente ha deciso nell’accogliere il secondo motivo di doglianza, affermando che il suo preteso superamento non fosse sorretto da ragioni né normative né – tantomeno – giurisprudenziali.
Francesco Camplani
Assegnista di ricerca, Università degli Studi di Macerata
Dottore di ricerca in diritto penale, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
DOTTRINA E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
[i] Il nesso di pertinenzialità quale elemento di collegamento concettuale fra sequestro preventivo e confisca è evidenziato, tra gli altri, ad esempio, anche da Chiavario, Diritto processuale penale, Torino, IX ed. 2022, p. 1074 nonché da Grevi- Ceresa-Gastaldo, Misure cautelari, in Conso- Grevi- Bargis, Compendio di procedura penale, Padova, X ed. 2020, p. 413.
[ii] Per un commento ampio ed aggiornato all’istituto si fa riferimento, innanzitutto, a D’Alessio, sub Art. 321 cod. proc. pen., in Lattanzi- Lupo- Bronzo- Gallucci, Codice di procedura penale. Rassegna di dottrina e giurisprudenza, Milano, 2020, pp. 1239 ss.
[iii] Come puntualizzato con vigore da Tonini- Conti, Manuale di procedura penale, Milano, XXII ed. 2021, p. 511.
[iv] Cfr. Tonini- Conti, Manuale di procedura penale, cit., pp. 511-512.
[v] Cfr. D’Alessio, sub Art. 321 cod. proc. pen., cit., p. 1255. Nella dottrina più risalente De Santis, voce Sequestro preventivo, in Dig. disc. pen., Vol. XIII, Torino, 1997, pp. 264-271, in part. p. 266. In giurisprudenza di legittimità, si segnala l’interessante serie di pronunce vertenti sulle frodi finalizzate ad ottenere i cd. superbonus edilizi, nelle quali si è confermato il sequestro preventivo a carico di banche cessionarie del credito d’imposta, quali terzi estranei al reato: Cass., Sez. III Pen., sentenze 28 ottobre 2022, nn. 40866, 40867 e 40869, su www.italgiure.giustizia.it/sncass/ (visto il 31 ottobre 2022).
[vi] Nella giurisprudenza di legittimità recente, si segnala per la limpidezza nel distinguere fra le tre forme di sequestro una sentenza vertente su un caso molto simile a quello in commento: Cass., Sez. III Pen., sentenza 10 dicembre 2019, n. 49889, su www.italgiure.giustizia.it/sncass/ (vista il 30 agosto 2022), che dedica al tema il punto 4 del Considerato in diritto. Nella dottrina, si segnala per completezza Montagna, voce Sequestri, in Dig. disc. pen., Agg. III, Tomo II, Torino, 2005, pp. 1543-1562.
[vii] In tal senso Tonini- Conti, Manuale di procedura penale, cit., p. 511.
[viii] Cfr. D’Alessio, sub Art. 321 cod. proc. pen., cit., pp. 1245 ss.
[ix] Cfr. De Santis, voce Sequestro preventivo, cit., pp. 266-267; Ventura, voce Sequestro preventivo, in Dig. disc. pen., Agg. II, Torino, 2004, pp. 750-774, in part. pp. 753-754.
[x] In dottrina cfr. Zappalà-Patanè, Le misure cautelari, in Siracusano-Galati-Tranchina- Zappalà, Diritto processuale penale, Milano, 2018, p. 398.
[xi] Puntualizza in merito all’individuazione di profili di tipicità del fatto Chiavario, Diritto processuale penale, cit., p. 1068, il quale specifica l’insufficienza del prospettare la mera esistenza del reato o addirittura la mera possibilità. Richiama a tal fine Cass., Sez. VI Pen., sentenza 5 settembre 2012, n. 33883, in dejure.it (visto il 30 agosto 2022).
[xii] Così in dottrina Montagna, voce Sequestri, cit., p. 1548; Grevi- Ceresa-Gastaldo, Misure cautelari, cit., p. 412.
[xiii] Cfr. C. Cost., sentenza 17 febbraio 1994, n. 48, in www.cortecostituzionale.it, punto 6 del Considerato in diritto: «… la misura cautelare reale attiene, per sua stessa natura, a “cose” che, nell’ipotesi del sequestro preventivo, presentano un tasso di “pericolosità” che giustifica l’imposizione della cautela: da qui il rilievo che la misura, pur raccordandosi ontologicamente ad un reato, inteso questo nella sua realtà fenomenica, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di “colpevolezza”, proprio perché la funzione preventiva non si proietta necessariamente sull’autore del fatto criminoso ma su cose che, postulando un vincolo di pertinenzialità col reato, vengono riguardate dall’ordinamento come strumenti la cui libera disponibilità può costituire situazione di pericolo».
[xiv] Sulle cui vicende cfr. P. Borghi, Le nuove indicazioni geografiche dei vini: i vini DOP e IGP, in L. Costato et al., Compendio di diritto alimentare, Milano, IX ed. 2019, pp. 297-304.
[xv] Sostitutivo del Regolamento (CE) 510/2006, il cui vigore è cessato in data 2 gennaio 2013 (cfr. Considerando n. 14 del Reg. n. 1151/2012). Sul punto, cfr. L. Salvi, Le DOP, le IGP (e le STG): il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità degli alimenti, in Costato et al., op. ult. cit., pp. 297-304.
[xvi] Cfr. E. Mazzanti, La disciplina sanzionatoria vitivinicola fra sussidiarietà e partecipazione, in Diritto agroalimentare, 2019, n. 3, pp. 461-475. L’A. denuncia, in linea di tendenza, i rischi di duplicazione, nonché la prevalenza fattuale e pratica delle sanzioni amministrative sugli illeciti penali, in una riedizione contra legem del principio di sussidiarietà del diritto penale. Il che sarebbe anche da salutarsi con favore, se non fosse che alla base vi è il rischio di «un apparato punitivo a geometrie variabili» del quale l’imprenditore vitivinicolo rimarrebbe in balìa (p. 474). Nella vicenda giudiziaria in commento, si è di fronte ad un caso in cui, per esempio, la clausola di riserva ha operato appieno.
[xvii] Cfr. A. Alessandri, voce Tutela penale dei segni distintivi, in Dig. disc. pen., Vol. XIV, Torino, 1999, pp. 432- ???, in part. p. 439.
[xviii] Cfr. F. Cingari, La contraffazione dei marchi industriali e agroalimentari (DOP e IGP), in Diritto agroalimentare, 2022, n. 1, pp. 93-111, in part. p. 104. V. amplius infra, § 5. Nella dottrina non penalistica cfr. Iuliano, Marchi collettivi, denominazione d’origine e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo: il caso Amarone della Valpolicella e il ruolo chiave della percezione del consumatore, in Il Diritto dell’Agricoltura, 2021, n. 1, pp. 29-64.
[xix] Cfr., oltre alla dottrina menzionata nella nota precedente, V. Valentini, Il diritto penale dei segni distintivi, Pisa, 2018, pp. 7-8 e ss., con una parziale rivisitazione nell’ottica della giurisprudenza eurounitaria in Id., Luxury food e giustizia penale, in Arch. Pen., 2022, n. 2-web, pp. 1-4 dell’estratto; Leonardi, Evocazioni di provenienza e tutela giuridica della “italianità”, in Il Diritto dell’Agricoltura, 2019, n. 2, pp. 169-183.
[xx] Cfr. Borghi, Le nuove indicazioni geografiche dei vini: i vini DOP e IGP, cit., p. 299. Si segnala la parziale differenza di definizione rispetto a quella di altri prodotti alimentari contrassegnati con l’indicazione DOP, per i quali si richiede che tutte le fasi di produzione si siano svolte nell’area di origine (Salvi, Le DOP, le IGP (e le STG), cit., p. 288).
[xxi] Un esempio, in termini ufficiali, può essere offerto dall’atto Ministero delle politiche agricole e forestali, Decreto 18 dicembre 2014, Prot.92085 del 18/12/2014, con cui si è concessa al vino “Nizza” l’etichettatura “denominazione di origine controllata e garantita”.
[xxii] Borghi, Le nuove indicazioni geografiche dei vini: i vini DOP e IGP, cit., p. 299. Si segnala la parziale differenza di definizione rispetto a quella di altri prodotti alimentari contrassegnati con l’indicazione DOP, per i quali si richiede che almeno una delle fasi di produzione si siano svolte nell’area di origine (Salvi, Le DOP, le IGP (e le STG), cit., pp. 288-289).
[xxiii] Cfr. V. Valentini, Il diritto penale dei segni distintivi, cit., pp. 120-121.
[xxiv] Cfr. Cass., Sez. III Pen., sentenza 3 luglio 2015, n. 28241, CED Cass. Rv. 264011.
[xxv] Cfr. inter alia, in relazione a casi di sequestro probatorio per reati di contraffazione, Cass., Sez. III Pen., sentenza 20 marzo 2019, n. 12270, su www.italgiure.giustizia.it/sncass/ (consultato il 30 agosto 2022).
[xxvi] Cfr. infra, § 6.
[xxvii] Cfr. Mazzacuva, Delitti contro l’economia pubblica, in Aa. Vv., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Milano, VII ed. 2016, pp. 470-471; Gualtieri, sub art. 517-quater, in Dolcini-Marinucci-Gatta, Codice penale commentato, Tomo III, Milano, 2021, p. 539.
[xxviii] Sulla distinzione fra prevenzione e precauzione nel diritto penale agroalimentare si fa riferimento a D. Castronuovo, Principio di precauzione e generazioni future, in L. Foffani, A. Doval Pais, D. Castronuovo, La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione, Milano, 2014, pp. 519-536, in part. pp. 522-523. L’A. ricollega il principio di precauzione, in particolare, all’impiego di OGM in quanto sostanze il cui impatto sulla salute è incerto. Il reato e la vicenda in esame fanno riferimento, invece, a rischi il cui decorso causale è epistemologicamente piuttosto noto.
[xxix] Cfr. Natalini, La circostanza aggravante per frodi concernenti alimenti o bevande con denominazione o specificità protetta (art. 517-bis c.p.). Contraffazione di IGP o DOP agro-alimentari (art. 517-quater e 517-quinquies c. p.), in Gargani (a cura di), Illeciti punitivi in materia agro-alimentare, vol. di Palazzo-Paliero-Pelissero, Trattato teorico-pratico di diritto penale, Torino, 2021, pp. 235-260, in part. pp. 239-241; per un quadro più generale, Tumminello, Sicurezza alimentare e diritto penale: vecchi e nuovi paradigmi tra prevenzione e precauzione, in Dir. pen. cont.- Trim., 2013, n. 4, pp. 272-310, in part. pp. 279-280.
[xxx] Sulla possibilità di un “binomio di plurioffensività” fra due beni apparentemente piuttosto diversi si esprimeva già Castronuovo, Depenalizzazione e modelli di riforma penale: il paradigma del sistema di illeciti in materia di alimenti, in Ind. Pen., 2001, n. 1, pp. 295-324, in part. p. 299.
[xxxi] Cfr. A. Gargani, L’evoluzione del diritto punitivo nel settore agro-alimentare, in Id., Illeciti punitivi in materia agro-alimentare, cit., pp. 3-20.
[xxxii] Cfr., con riguardo al diritto penale degli alimenti, D. Castronuovo, Brevi note sull’atteggiarsi del pericolo per il bene giuridico nei reati alimentari, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 1997, fasc. 3, pp. 637-663, in part. 642-646.
[xxxiii] Cfr. V. Mongillo, Considerazioni in tema di reati plurioffensivi e di applicazione delle attenuanti di cui all’art. 62 n. 4 c.p. al delitto di rapina, in Cass. pen., 2002, n. 6, p. 2112.
[xxxiv] Cfr. V. Mongillo, Considerazioni in tema di reati plurioffensivi, cit., p. 2114.
[xxxv] A sostegno di questa posizione, già sostenuta dallo scrivente nel proprio saggio Tutela anticipata dell’ambiente e teoria del bene giuridico. Il ruolo fondamentale dei beni giuridici intermedi, in Lexambiente, 2021, n. 3, pp. 16 ss., in punto di dogmatica generale del diritto penale, si possono richiamare almeno due Autori. Il primo è F. Bricola, voce Teoria generale del reato, in Nss. D.I., Vol. XIV, Torino, 1973, pp. 7-93, in part. p. 16, da cui è tratto il concetto di “presupposizione”. In secondo luogo, è d’obbligo segnalare A. Fiorella, voce Reato in generale, in Enc. Dir., Vol. XXXVIII, Milano, 1987, in part. p. 798, laddove espone – seppur con argomenti piuttosto succinti – alcuni dei portati della teoria della “seriazione”. Con specifico riferimento ai reati in materia agroalimentare cfr. ancora D. Castronuovo, Brevi note sull’atteggiarsi del pericolo per il bene giuridico nei reati alimentari, cit., pp. 648 ss., in part. p. 651.
[xxxvi] Al cui commento gran parte degli Autori che saranno citati nelle note seguenti fanno riferimento, per cui riteniamo opportuna la diretta citazione del commento al suddetto art. 473, recante il reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distinitivi ovvero di modelli o disegni (nomen, peraltro, frutto delle riforme delle l. 689/1981 e 99/2009): Cocco, sub art. 473 cod. pen., in Ronco- Romano (a cura di), Codice penale commentato, Torino, 2012, p. 2297, nonché la giurisprudenza ivi citata; Gualtieri, loc. ult. cit., che rinvia a Id., sub art. 473 cod. pen., in Dolcini-Marinucci-Gatta, Codice penale commentato, Tomo III, cit., pp. 17-20. Cfr. ancora Valentini, Il diritto penale dei segni distintivi, cit., p. 119.
[xxxvii] Cfr. Natalini, La circostanza aggravante per frodi concernenti alimenti o bevande con denominazione o specificità protetta (art. 517-bis c.p.). Contraffazione di IGP o DOP agro-alimentari (art. 517-quater e 517-quinquies c. p.), cit., pp. 248-249.
[xxxviii] Oltre alla dottrina di cui alle note precedenti, cfr. Valentini, Il diritto penale dei segni distintivi, cit., p. 121-122, laddove si parla di “abbinamento” di un segno confondibile a quelli genuini.
[xxxix] A. D’Andrea, Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Diritto penale, Tomo II, Torino, 2022, parla efficacemente (e con linguaggio ammirevolmente forbito) di «un’incidenza contenutistica ben maggiore di quanto non possa giusta prima sembrare».
[xl] Cfr. Rossi, Reati contro l’ordine economico, in Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale II, Milano, 2016, p. 346; Natalini, La circostanza aggravante per frodi concernenti alimenti o bevande con denominazione o specificità protetta (art. 517-bis c.p.). Contraffazione di IGP o DOP agro-alimentari (art. 517-quater e 517-quinquies c. p.), cit., pp. 246-247. Cfr. inoltre Rossi- Tamasi- Magnani, La determinazione dell’origine geografica degli alimenti. Un nuovo strumento scientifico a disposizione per i processi di certificazione, in Diritto agroalimentare, 2022, n. 1, pp. 113-127, in part. p. 115, laddove gli AA. menzionano le pratiche del mescolamento di prodotti e della fortificazione di alimenti non autorizzata.
[xli] Cfr. Natalini, La circostanza aggravante per frodi concernenti alimenti o bevande con denominazione o specificità protetta (art. 517-bis c.p.). Contraffazione di IGP o DOP agro-alimentari (art. 517-quater e 517-quinquies c. p.), cit., pp. 249-250.
[xlii] Cfr. Natalini, La circostanza aggravante per frodi concernenti alimenti o bevande con denominazione o specificità protetta (art. 517-bis c.p.). Contraffazione di IGP o DOP agro-alimentari (art. 517-quater e 517-quinquies c. p.), cit., p. 241.
[xliii] Cfr. sul punto la sintetica ed efficace trattazione, che pur omette una puntuale analisi dell’art. 517-quater c. p., di F. Cingari, La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi, Milano, 2018: a p. 10 si richiama la lesione, inter alia, di tali interessi, specificando poi alle pp. 159-161 quali possano essere i limiti che gli strumenti di tutela civilistici incontrerebbero in termini di capacità preventiva del fatto e di deterrenza, nonché di protezione di soggetti terzi quali i consumatori.
[xliv] Cfr. Tumminello, Sicurezza alimentare, cit., p. 279; Donini, Il progetto 2015 della commissione Caselli, in Dir. pen. cont. – Trim., 2016, n. 1, pp. 4-30, in part. 18-22. Sulla natura di bene giuridico strumentale e “di categoria” della sicurezza alimentare, così come di ogni altra forma di sicurezza, cfr. l’affermazione di Donini, Introduzione. Le ragioni e i risultati di una ricerca, in Donini-Castronuovo, La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, Padova, 2007, pp. IX-XIV, in part. p. XIII.
[xlv] Cfr. D. Castronuovo, Tecniche di tutela e principio di precauzione, in Gargani, Illeciti punitivi in materia agro-alimentare, cit., pp. 73 ss., in part. p. 82.
[xlvi] Cfr. Mazzacuva, Delitti contro l’economia pubblica, cit., p. 469. Anche F. Cingari, La tutela, cit., pp. 10-11 cita la tutela del «titolare del diritto di esclusiva industriale» – problema che sarebbe da volgersi, per il caso di specie, ad in termini di titolare della denominazione o indicazione di provenienza, con le criticità che saranno a breve evidenziate – fra i plurimi beni esposti a lesione.
[xlvii] Cfr. Mazzacuva, Delitti contro l’economia pubblica, cit., pp. 439-442.
[xlviii] Muove in tal senso un orientamento dottrinale che si potrebbe assumere come maggioritario: così Lombardo, sub art. 517-quater, in Ronco- Romano (a cura di), Codice penale commentato, cit., p. 2439; Dova, La tutela penale dell’economia pubblica, in Pulitanò (a cura di), Diritto penale. Parte speciale, Vol. II, Torino, 2013, pp. 269-270; L. Tumminello, Sicurezza alimentare, cit., p. 285; F. Cingari, La tutela, cit., p. 10, il quale parte proprio da tale bene giuridico (intermedio) ai fini della trattazione degli effetti della contraffazione; Cadoppi- Veneziani, Elementi di diritto penale. Parte speciale, Padova, VI ed. 2019, pp. 261-263; Gualtieri, sub art. 517-quater, cit., p. 538; Ebner, sub art. 517-quater, in Lattanzi- Lupo, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Vol. IV, Milano, 2022, p. 1366. Inoltre D’Andrea, Contraffazione, cit., a p. 4260 parla (ad avviso di chi scrive, non del tutto condivisibilmente) di una fattispecie che «incide direttamente sul sistema economico nazionale».
[xlix] Cfr. Valentini, Il diritto penale dei segni distintivi, cit., pp. 122-123.
[l] Cfr. Carcano, Manuale di diritto penale. Parte speciale, Milano, 2010, p. 646; Manca, I reati contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, in Cocco (a cura di), Trattato breve di diritto penale, Parte Speciale II. I reati contro i beni economici, Padova, 2015, pp. 380-381. Cfr. anche Natalini, La circostanza aggravante per frodi concernenti alimenti o bevande con denominazione o specificità protetta (art. 517-bis c.p.). Contraffazione di IGP o DOP agro-alimentari (art. 517-quater e 517-quinquies c. p.), cit., p. 240, che si basa in particolare sulla «prima giurisprudenza di legittimità» in quanto, a suo giudizio, particolarmente aderente «alla sistematica, alla struttura e alla natura dell’incriminazione in disamina», in contrapposizione alla dottrina da lui stesso riconosciuta come maggioritaria.
[li] Cfr. Cass., Sez. III Pen., sentenza 8 luglio 2016, n. 28354, CED Cass. 267455.
[lii] Nella sentenza si cui alla nota precedente, al punto 1 del Considerato in diritto, si afferma che «Tale nuova figura di reato afferma in maniera esplicita la rilevanza penale della contraffazione e dell’alterazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, fornendo una tutela anche più ampia di quella riconducibile all’art. 517 c.p., perché l’art. 517 quater c.p. non richiede l’idoneità delle indicazioni fallaci ad ingannare il pubblico dei consumatori, orientando la tutela verso gli interessi economici dei produttori M. ad utilizzare le indicazioni geografiche o le denominazioni d’origine». A conclusioni analoghe giunge la già menzionata sentenza Cass. 49889/2019. Sul punto si veda la critica di Gargani, L’evoluzione del diritto punitivo nel settore agro-alimentare, cit., pp. 17 ss.
[liii] In tal senso, nella manualistica, Fiandaca- Musco, Diritto penale. Parte speciale, Vol. I, VI ed. 2021, pp. 742-743. In dottrina, in prospettiva più generale, Tumminello, Sicurezza alimentare, cit., pp. 285-287. Valorizza il dato della tutela della salute e dell’incolumità pubbliche anche Donini, Il progetto 2015, cit., pp. 18-22. Di un’attitudine offensiva anche verso l’“incolumità individuale” parla anche F. Cingari, La tutela, cit., p. 10.
[liv] Fonte cui fa riferimento la trattazione di Castronuovo, La normativa europea in materia di tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori, in Donini-Castronuovo, La riforma dei reati contro la salute pubblica, cit., pp. 3-8, in part. p. 4, proponendo osservazioni utilmente traslabili al diritto vigente.
[lv] Si opta per la menzione degli atti in questa sede con l’obiettivo di non appesantire il discorso. Per quanto riguarda la fonte regolamentare, immediatamente vigente negli Stati membri, il diritto vigente pone l’interprete del 2022 di fronte ad uno stato non dissimile da quello già “fotografato” nel 2007 da Castronuovo, La normativa europea, cit., p. 5. Un ruolo di primazia deve essere naturalmente riconosciuto al Regolamento CE n. 178 /2002, che da titolo «stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare», menzionando l’obiettivo della tutela della salute fra gli obiettivi generali definiti dall’Articolo 5, nonché fra i fondamenti dell’analisi del rischio (sul cui stato dell’arte amplius L. Salvi, L’analisi del rischio, in Costato et al., Compendio, cit., pp. 81-86) e dell’adozione del principio di precauzione agli Artt. 6 e 7, oltre che in numerosi Considerando. In secondo luogo, merita una menzione il Regolamento CE n. 1830/2003, «concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati», che riconosce il rischio per la salute di tali prodotti fin dall’Articolo 1. Infine, è opportuno ricordare il Regolamento CE n. 852/2004 (e relativa rettifica), espressamente dedicato ad un tema centrale della sicurezza alimentare (v. supra, § 5.3) come l’igiene dei prodotti alimentari. L’ordinanza in esame richiede di aggiungere il Regolamento UE n. 1169/2011 concernente le informazioni sugli alimenti, disciplina che giusta Articolo 3 § 1 Reg. cit. «tende a un livello elevato di protezione della salute» (sul punto amplius S. Rizzioli, Il regolamento (UE) n. 1169/2011 e le informazioni sugli alimenti, in Costato et al., Compendio, cit., pp. 173 ss.).
[lvi] Cfr. Castronuovo, Sicurezza alimentare, in Donini-Castronuovo, La riforma dei reati contro la salute pubblica, cit., pp. 21-39, in part. pp. 27-30. Nella dottrina più recente cfr. Tumminello, Sicurezza alimentare, cit., pp. 290 ss.
[lvii] Cfr. Castronuovo, Sicurezza alimentare, cit., pp. 30-32.
[lviii] A conclusioni analoghe mirano, seppur in relazione all’art. 516 cod. pen., le considerazioni di P. Zarra, I delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, in A. Gamberini-N. Madia- L. Della Ragione, Manuale di diritto penale, Milano, 2022, pp. 987-1014, in part. p. 1014.
[lix] Cfr. Mongillo, loc. ult. cit.
[lx] Il termine, che lo scrivente preferisce al più invalso “astratto-concreto”, è un omaggio all’espressione tedesca Eignungsdelikte, categoria concettuale che ha avuto, fra i primi teorizzatori, cfr. A. Hoyer, Die Eignungsdelikte, Berlin, 1987, in part. pp. 16-18.
[lxi] Cass., Sez. Un. Pen., sentenza 5 marzo 2014, n. 10561, in dejure.it, con nota di Mongillo, portale Il Penalista, 16 giugno 2015. Il punto 2.10 del Considerato in diritto enuclea tre principi: «“È consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica”.
“Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio”.
“Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato”.».
[lxii] Cfr. Fraioli, L’estensione soggettiva della confisca ex art. 19 d.lg. n. 231 del 2001 nei rapporti persona fisica – ente e nei rapporti tra enti, in Giur. mer., 2010, n. 6, pp. 1740 ss.
[lxiii] Cass., Sez. III Pen., ordinanza 22 novembre 2013, n. 46726, su dejure.it (visto il 30 agosto 2022).
[lxiv] Nella giurisprudenza recente di legittimità cfr. Cass., Sez. V Pen., sentenza 18 febbraio 2021, n.6391, in dejure.it (vista il 30 agosto 2022). Il caso dedotto innanzi alla S. C. verteva su fatti di false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.) in concorso con l’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.), sottoposti alle regole per la confisca di cui all’art. 2641 cod. civ. Il ricorrente, indagato per tali reati, faceva valere con successo il beneficium excussionis, ignorato sia dal G. i. p. che dal Tribunale per il riesame, ottenendo un annullamento con rinvio.