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Analisi dei profili penali delle legge n. 199 del 29 ottobre 2016: contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento del lavoro in agricoltura e riallineamento retributivo in agricoltura

L’iter legislativo del disegno di legge n. 2217, approvato al Senato il 2 agosto 2016, si è concluso con l’approvazione da parte della Camera dei deputati il giorno 18 ottobre 2016 della legge n. 199, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 3 novembre 2016. Dal punto di vista penalistico si segnalano rilevanti novità, che non si esauriscono con la sola riforma dell’art. 603-bis, recentemente introdotto con la legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Diversi sono gli aspetti del fenomeno del c.d. caporalato trascurati dal legislatore del 2011, cui la nuova legge cerca, invece, di dare giusto rilievo, attraverso una serie di modifiche non solo alla fattispecie codicistica ed ai meccanismi puntivi, ma anche alle disposizioni normative in tema di intermediazione nell’ambito del lavoro agricolo.

A primo acchito sembrerebbe una legge organica, razionale che ambisce ad un approccio integrato fra sanzione penale ed interventi extrapenali. Non può tuttavia tacersi come l’intervento riformatore, almeno rispetto alla fattispecie penalistica, è stato minimale e non ha risolto tutti i problemi interpretativi sorti con la disposizione codicistica introdotta nel 2011, mentre, dal punto di vista politico-criminale, il legislatore ha caratterizzato con sfumature repressivo-simbolico l’intervento penale, che, come si avrà modo di evidenziare, risultano superflue, se non distorsive.

La fattispecie delittuosa introdotta dalla legge n.148 del 2011, con l’-art. 603-bis c.p.: limiti esegetici e lacune applicative.

L’art. 603 bis c.p. è stato introdotto nel 2011 nel nostro codice per colmare il vuoto normativo esistente fra le più gravi ipotesi codicistiche di riduzione in schiavitù e tratta degli esseri umani e gli illeciti contravvenzionali, di effimero disvalore penale, previsti dalla legge c.d. Biagi. Nonostante questa fosse la ratio dell’intervento legislativo, la nuova fattispecie codicistica si è rivelata solo parzialmente adeguata a fronteggiare esigenze di difesa sociale, legate ad un fenomeno criminale storicamente radicato nel settore agricolo, ma che per effetto dei processi di globalizzazione e della crisi economica sta vivendo un periodo di maggiore diffusione e di grave recrudescenza.

La fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro presentava, infatti, nella sua originaria formulazione, irragionevoli lacune che hanno determinato un’operatività limitata della norma: essa puniva chiunque “svolge un’attività organizzata di intermediazione, reclutandone manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori”.

Cercando in modo sintetico di evidenziare i limiti e le lacune dell’originaria disposizione codicistica, non può non suscitare perplessità il fatto che essa circoscriveva l’ambito di rilevanza penale alle solo condotte di intermediazione, omettendo qualsiasi riferimento alla condotta di sfruttamento posta in essere dal datore di lavoro, che potrebbe tutt’al più concorrere nel reato dell’intermediatore.

Nell’assetto codicistico, ante riforma 2016, paradossalmente, la condotta del datore di lavoro che sfrutta la manodopera non trovava alcuna specifica collocazione normativa. Solo nelle manifestazioni più gravi di sfruttamento la giurisprudenza aveva riconosciuto la rilevanza penale della condotta del datore di lavoro, ricorrendo però alla fattispecie della riduzione in schiavitù o servitù, tratta degli esseri umani e, nelle situazioni di minore rilevanza, di estorsione e di violenza privata.

Nonostante la sfera applicativa della fattispecie fosse circoscritta all’ipotesi della sola intermediazione, il legislatore non era, tuttavia, stato in grado di ritagliare in modo tassativo un fatto tipico corrispondente a quel tipo criminologico, in quanto inspiegabilmente accanto alla condotta di reclutamento aveva inserito anche quella di organizzazione dell’attività lavorativa, prerogativa del datore di lavoro e non dell’intermediatore. È ipotizzabile che il legislatore volesse far riferimento a due ipotesi distinte di caporalato: la prima attinente alla fase genetica del rapporto di lavoro illecito, la seconda, invece, riferibile alla fase esecutiva del rapporto di lavoro. Purtroppo, però, dal dato normativo non è possibile evincere con chiarezza i due diversi ruoli che assume il c.d. caporale. Il legislatore, infatti, non è stato in grado di trasferire efficacemente sul piano normativo, nonostante la complessità linguistica della disposizione, tipologie criminologiche drammaticamente diffuse in alcune realtà economiche del nostro paese.

La disposizione normativa, inoltre, descriveva solo specifiche modalità di aggressione del bene giuridico, che corrispondono ai casi più gravi di sfruttamento, in quanto caratterizzate da minacce, violenza ed intimidazione. A ben vedere tale situazione è al limite con la riduzione in schiavitù o con la tratta di essere umani, per cui, a causa della clausola di riserva, la disposizione di cui all’art. 603- bis assumeva una funzione residuale e uno spazio di operatività molto ridotto. Quindi se l’art. 603 bis, nell’ottica del legislatore del 2011,è nato per colmare una lacuna, in realtà quello spazio di irragionevole liceità penale,esistente fra la riduzione in schiavitù e le ipotesi contravvenzionali previste dalla legge c.d. Biagi,ha continuato, fino alla riforma del 2016, ad essere uno spazio normativo vuoto, in cui la tutela delle vittime di sfruttamento era vanificato a causa di una errata tecnica legislativa.