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Intermediazione, somministrazione ed utilizzazione illecita di manodopera: le innovazioni in ambito penale apportate dal d.l. n. 19/2024

A distanza di otto anni dall’intervento normativo che aveva condotto alla depenalizzazione di alcune delle fattispecie di reato in materia di intermediazione, somministrazione ed utilizzazione illecita di manodopera, racchiuse all’interno del d.lgs. n. 276/2003, il legislatore ha impresso un’inversione di rotta, conferendo ex novo rilevanza penale a taluni dei predetti comportamenti, in virtù dell’introduzione del d.l. 2 marzo 2024, n. 19, entrato in vigore in pari data, proteso a dettare ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Appare quindi utile analizzare le molteplici innovazioni apportate sul versante penalistico, enucleate dall’art. 29, co. 4 del predetto atto normativo di fonte governativa, che ha novellato la disciplina sancita dall’art. 18, d.lgs. n. 276/2003.

1.  In primo luogo, la lett. a) dell’art. 29, co. 4, ha disposto la modifica del co. 1 dell’art. 18, riallocando nella sfera del penalmente rilevante la condotta consistente nell’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione di risorse lavorative, tramite la previsione di un illecito contravvenzionale punito con la pena dell’arresto fino ad un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

Sotto il profilo dell’evoluzione storica, giova rilevare che nella versione originaria del d.lgs. n. 276/2003 tale comportamento era assoggettato alla sanzione penale dell’ammenda pari ad euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa; successivamente, la predetta condotta è stata espunta dal catalogo dei reati per effetto della previsione dettata dall’art. 1, co. 1, d.lgs. n. 8/2016 che, nel contesto di un più ampio disegno di depenalizzazione, ha decretato la degradazione ad illecito amministrativo di quelle violazioni punite con la sola pena della multa o dell’ammenda, sancendo altresì l’assoggettamento alla sanzione amministrativa pecuniaria dei fatti commessi in epoca anteriore all’entrata in vigore del predetto decreto delegato, salvo che gli stessi fossero già stati giudicati in via definitiva tramite l’emissione di una sentenza ovvero di un decreto penale di condanna.

Analogo mutamento normativo è intervenuto, stante la previsione delineata dalla medesima lett. a) dell’art. 29, co. 4, del d.l. n. 19/2024, in relazione alle condotte di esercizio, in assenza di previa autorizzazione amministrativa, delle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, a cui è stato parimenti conferito il rango di illeciti contravvenzionali, assoggettati alle pene dell’arresto fino a tre mesi ovvero dell’ammenda da euro 900 ad euro 4.500.

In tal guisa, è stata ripristinata la rilevanza penale anche di tali tipologie di comportamenti, contemplata nella versione originaria del d.lgs. n. 276/2003, e poi cessata in forza dell’intervento di depenalizzazione di cui al d.lgs. n. 8/2016.

Di contro, immune agli interventi di riforma succedutesi nell’arco dell’ultimo ventennio si profila la condotta di esercizio abusivo dell’attività di intermediazione, in quanto posta in essere da un soggetto che non risulti iscritto presso l’apposito albo delle agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ad essa, difatti, era stato conferito il rango di illecito penale sin dal testo originario del d.lgs. n. 276/2003, con la comminatoria della sanzione edittale cumulativa dell’arresto, fino a sei mesi, e dell’ammenda da € 1.500 a € 7.500, sicché l’intervento di depenalizzazione apportato dal d.lgs. n. 8/2016 non ha inciso su tale fattispecie criminosa, proprio in ragione del fatto che, sulla scorta di quanto sancito dall’art. 1, co. 1, ad essere espunti dal tessuto normativo penale furono soltanto gli illeciti puniti con la sola pena pecuniaria.

Al contempo, il co. 4, lett. a), n. 2) del d.l. n. 19/2024 ha rimodulato il trattamento sanzionatorio previsto per la circostanza attenuante speciale tipizzata dall’art. 18, co. 1, d.lgs. n. 276/2003, relativa all’ipotesi in cui l’abusivo esercizio dell’attività di intermediazione sia stato posto in essere in assenza dello scopo di lucro, prevedendo in tale ipotesi la comminatoria della pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da euro 600 a euro 3.000 (così sostituendo la previgente previsione sanzionatoria, che implicava la pena dell’ammenda da euro 500 ad euro 2.500).

Analoga innovazione è stata apportata in relazione alle condotte di esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, le quali, ove realizzate in assenza del dolo specifico connotato dal perseguimento di uno scopo di lucro, implicano l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite, che si sostanzia nella pena dell’arresto fino a quarantacinque giorni o dell’ammenda da euro 300 a euro 1.500.

2. Il legislatore ha inoltre ripristinato la rilevanza penale della condotta dell’utilizzatore che faccia ricorso all’attività di somministrazione di forza lavoro da parte di soggetti che non risultino iscritti nell’apposito albo delle agenzie di somministrazione istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, originariamente sanzionata con la pena dell’ammenda di 5 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, successivamente depenalizzata dal d.lgs. n. 8/2016 e, da ultimo, ricondotta nell’alveo degli illeciti contravvenzionali, con la previsione della pena alternativa dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

3. Ulteriore innovazione apportata dal recente intervento legislativo ha riguardato le conseguenze sanzionatorie in materia di appalto e distacco illeciti.

Invero, l’art. 4, lett. c), del d.l. n. 19/2024, nel modificare il co. 5-bis dell’art. 18, d.lgs. n. 276/2003, ha previsto che nelle ipotesi di appalto che non soddisfi i requisiti di cui all’art. 29, co. 1 del predetto decreto legislativo e di distacco privo dei requisiti di cui all’art. 30, co. 1 del medesimo decreto delegato, sia il soggetto che utilizza i lavoratori sia colui che li abbia somministrati, siano puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, così rimodulando la previgente comminatoria edittale, che implicava la sola pena dell’ammenda pari ad euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, risalente al d.lgs. n. 251/2004, che aveva introdotto tale fattispecie criminosa nel corpo del d.lgs. n. 276/2003.

Sul punto, giova rammentare il ventaglio di requisiti disciplinati dallo stesso legislatore che consentono di qualificare lo svolgimento di una determinata prestazione lavorativa alla stregua di un appalto lecito.

In primo luogo, assume rilievo la disciplina civilistica contenuta nell’art. 1655 c.c., secondo cui l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

Al contempo, dirimente appare l’indicazione normativa delineata dall’art. 29, co. 1, del d.lgs. n. 276/2003, secondo cui “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”.

Ne discende, pertanto, che ai fini della liceità dell’appalto si richiede la presenza di una pluralità di requisiti, sintetizzabili:

  • nell’organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore;
  • nell’esercizio, da parte dell’appaltatore medesimo, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati ai fini dell’esecuzione dell’appalto;
  • nell’assunzione, anche in tal caso da parte dell’appaltatore, del rischio d’impresa.

Viceversa, qualora l’imprenditore non si serva di una propria organizzazione produttiva, né assuma i rischi di realizzazione dell’opera o del servizio oggetto del contratto pattuito, appare ragionevole ritenere che ci si trovi al cospetto di un’interposizione illecita di manodopera, che presuppone che l’interposto si limiti a mettere a disposizione dello pseudo committente le prestazioni lavorative dei propri dipendenti, così configurandosi un comportamento meritevole di sussunzione nel perimetro della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 18, co. 5-bis, d.lgs. n. 276/2003.

4. Il recente intervento legislativo ha inoltre interessato la fattispecie incriminatrice della c.d. somministrazione fraudolenta, precedentemente disciplinata dall’art. 38-bis del d.lgs. n. 81/2015, il quale, in virtù di quanto previsto dall’art. 29, co. 4, lett. d), d.l. n. 19/2024 è stato abrogato, con contestuale trasposizione del precetto normativo ivi tipizzato nel nuovo comma 5-ter dell’art. 18, d.lgs. n. 276/2003.

In sostanza, pur non avendo apportato modifiche alle componenti strutturali di tale figura criminosa, che si configura qualora la somministrazione di lavoro sia posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il legislatore ha innovato il quantum sanzionatorio, comminando sia nei confronti del somministratore che dell’utilizzatore le pene alternative dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda pari a euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione, così da prevedere un trattamento punitivo più severo rispetto a quello comminato nel vigore della previgente disciplina, che prescriveva la sola pena dell’ammenda pari ad euro 20 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

5. Ulteriore novità apportata dall’art. 29, co. 4, lett. d), n. 2), del decreto-legge n. 19/2024, che ha condotto all’introduzione del co. 5-quater nel testo dell’art. 18, d.lgs. n. 276/2003, è rappresentata dalla previsione di una peculiare ipotesi di recidiva, in quanto si prevede che gli importi delle sanzioni previste dal medesimo art. 18 siano aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.

Infine, proprio in relazione all’ammontare dell’importo delle sanzioni comminate dal predetto art. 18, il recente intervento legislativo ha altresì sancito, tramite l’art. 29, co. 4, lett. d), n. 3), che ha introdotto il co. 5-quinquies nel corpo dell’art. 18, che l’importo non possa essere inferiore ad euro 5.000 né superiore ad euro 50.000.

 

di Giovanni Capozio

Dottore di ricerca in diritto e procedura penale presso la ‘Sapienza Università di Roma’