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Il paradosso della responsabilità penale in tema di sostanze tossiche: irrinunciabile e ineffettiva*

Sommario: 1. L’eccezione italiana nella tutela contro i danni da sostanze tossiche. – 2. Il sovvertimento delle tre unità aristoteliche: di tempo, di luogo e di azione. – 3. Dal paradigma del danno individuale a quello del pericolo comune.

1. L’eccezione italiana nella tutela contro i danni da sostanze tossiche

L’approccio multidisciplinare – che ha profondamente caratterizzato la ricerca presentata in questo libro e che è stato meritoriamente sperimentato in relazione a un caso studio – rivela, tra le altre cose, la varietà di profili di cui sul piano giuridico si deve tener conto, tanto nell’attività regolativa quanto negli svolgimenti interpretativi.

I problemi sottostanti – di ordine sanitario, ambientale e sociale – alle questioni di responsabilità per l’esposizione all’amianto, e più in generale alle sostanze tossiche, sono ovunque più o meno gli stessi, quantomeno in tutti i paesi occidentali. Significativamente diversi, però, sono gli strumenti di tutela ai quali si è fatto e si fa ricorso nei vari ordinamenti.

L’esperienza italiana si manifesta in realtà come l’“eccezione” italiana, poiché come le più recenti indagini comparative, sia collettive che individuali, confermano, la stessa, al contrario di altre, è fortemente caratterizzata dal tentativo di apprestare tutela contro i danni e i pericoli da esposizione a sostanze tossiche specialmente e quasi esclusivamente mediante il contenzioso penale[1]. Quasi un sovvertimento del principio di ultima ratio. Uno strumento di tutela, quello penale, che però, ancorché privilegiato e predominante, si è dimostrato spesso disfunzionale rispetto allo scopo, non riuscendo a raggiungerlo; oppure raggiungendolo solo qualche volta, ma al prezzo di distorsioni vistose delle categorie dell’imputazione penale: con riferimento, in particolare, alla ricostruzione del fatto tipico oggettivo, all’individuazione dei garanti, alla causalità, all’elemento soggettivo, specialmente quello colposo. Così producendo, quindi, esiti deformanti sugli stessi canoni di garanzia costituzionale che reggono e limitano la responsabilità penale: segnatamente, sul principio di legalità-tassatività e su quello di personalità (in entrambe le componenti desumibili dall’art. 27 della Costituzione: principio di responsabilità per fatto proprio e principio di colpevolezza).

2. Il sovvertimento delle tre unità aristoteliche: di tempo, di luogo e di azione.

La vicenda più emblematica nel contesto nazionale è quella della giurisprudenza penale in tema di amianto: emblematica perché esaspera tutti i problemi riguardanti le categorie dell’imputazione, problemi che si ritrovano, con alcune variabili, anche nelle esposizioni a sostanze tossiche diverse.

I rischi legati all’esposizione – di lavoratori, semplici cittadini e matrici ambientali – a sostanze inquinanti o tossiche, per la complessità delle trame causali che ne caratterizzano le dinamiche etiologiche produttive dei danni, sono certamente capaci di mettere in crisi ogni tradizionale sistema di tutela giuridica[2]. Le difficoltà emergono però in maniera speciale se si pensa di fare ricorso pressoché esclusivo al diritto penale, con i suoi vincoli di garanzia[3].

Come già si diceva in altra recente occasione[4], queste fenomenologie di danno sembrano capaci di sovvertire le unità aristoteliche canonizzate nella Poetica: unità di tempo, di luogo e di azione. Criteri di cui, come noto, si è progressivamente (e, direi, fortunatamente) fatto a meno, almeno a partire dal romanticismo, in letteratura; ma da cui non si può prescindere (altrettanto fortunatamente) nel discorso sulla responsabilità penale, come responsabilità per un’azione umana collocata e collocabile nello spazio e nel tempo[5].

Nelle fenomenologie qui considerate, ossia i disastri derivanti da condotte seriali, sono s-confinati (in senso etimologico) il luogo, il tempo e l’azione.

È sconfinato il luogo: in funzione della pervasività delle sostanze tossiche. Si pensi all’espansione, dagli anni Cinquanta del secolo scorso, dell’industria chimica, oppure al larghissimo uso che s’è fatto per quasi tutto il Novecento – fino al divieto stabilito, in Italia, nei primi anni Novanta – dei manufatti in cemento-amianto. Questo carattere di pervasività, ove si ripercuota sulla corretta individuazione del locus commissi delicti, può generare importanti difficoltà sostanziali e processuali sul piano dell’accertamento delle responsabilità penali.

È sconfinato il tempo: si pensi alla dilatazione dell’intervallo temporale tra le prime emissioni o i primi sversamenti di sostanza inquinante e il prodursi del danno ambientale sotto forma di inquinamento o disastro ambientale “storico”; o alla cronologia estremamente “espansa” tra l’esposizione a un determinato fattore patogeno (es. fibre d’amianto o PVC-CVM) e l’insorgenza di malattie nelle persone esposte per ragioni professionali o ambientali. In queste ipotesi, non soltanto diventa evanescente il tempus commissi delicti, con effetti di incertezza sugli istituti, come la prescrizione, che dipendono dalla sua precisa identificazione; bensì si accentua enormemente la complessità dell’accertamento degli elementi di imputazione oggettiva e soggettiva.

È sconfinata già l’azione: perché innumerevoli sono le “dramatis personae”. Sia dal lato degli autori delle condotte illecite: si pensi, in via sincronica o diacronica, a tutti i soggetti che, con l’esercizio del loro potere decisionale, o con l’esecuzione di determinate condotte attive od omissive, si prestano a fungere da possibili soggetti responsabili in un’organizzazione complessa[6]. Sia dal lato delle vittime (vittimizzazione di massa): enorme numero di persone esposte tra lavoratori e residenti nelle aree limitrofe a uno stabilimento industriale.

Il risultato è quello di un “fatto” che – essendo caratterizzato da troppi soggetti che realizzano troppe condotte in uno spazio troppo vasto e per troppo tempo – finisce per assomigliare pericolosamente a un “fenomeno”. Ed è quasi inutile ricordare come il diritto penale – il diritto penale del fatto, ossia l’unico diritto penale a oggi legittimo – stenti parecchio (eufemismo) a punire “fenomeni”.

Ecco dunque la paradossale antinomia con la quale gli ordinamenti giuridici sono chiamati a confrontarsi, all’epoca della transizione ecologica e della green economy: per un verso il ricorso al diritto penale per tutelare i beni primari (vita, salute, ambiente) dai rischi da esposizione appare al momento indispensabile; per altro verso lo stesso, nel mentre si applica a mezzo di forzature vistose sul piano dei princìpi di garanzia, manifesta, in definitiva, performance inadeguate sul piano degli effetti di tutela.

Costituiscono un esempio di queste difficoltà le tendenze della giurisprudenza italiana orientate a forzare il principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost.) attraverso l’estensione delle fattispecie contro l’incolumità pubblica (artt. 437 e 434 c.p.) al fine di reprimere ipotesi di disastro ambientale e sanitario[7]. Analogamente, gli orientamenti giurisprudenziali in tema di avvelenamento di acque o sostanze alimentari, inteso come mero-superamento-di-valori soglia, affettano anche il principio di offensività (art. 439 c.p.)[8].

Le deformazioni, poi, dei criteri di imputazione penale dell’evento-disastro (individuazione dei garanti, causalità, colpa o dolo) si traducono, dal canto loro, nella più benevola delle ipotesi, in un affievolimento sostanziale del principio di personalità della responsabilità penale, in entrambe le sue articolazioni: fatto proprio e colpevole (art. 27, comma 1, Cost.)[9].

In definitiva, il massivo ricorso allo strumento penalistico, a causa dei principi garantistici che lo caratterizzano, per un verso, rischia di compromettere il risultato atteso in termini di effettività di tutela (in caso di esiti assolutori); per altro verso, rischia di tradursi in soluzioni che deformano o violano i principi che presidiano una corretta criteriologia di attribuzione della responsabilità penale (in caso di condanne).

Le criticità legate al preponderante ricorso alla tutela penale possono dunque individuarsi non solo sul piano della scarsa effettività di protezione per le “vittime” di disastri, protezione che, al massimo, giungerebbe troppo tardi; ma anche su quello del mancato rispetto dei principi cardine del diritto penale.

3. Dal paradigma del danno individuale a quello del pericolo comune.

Tra le numerose e drammatiche vicende processuali in tema di esposizione a sostanze tossiche, il caso Eternit – dal nome della multinazionale dell’amianto operante in numerosi stabilimenti nel secolo scorso anche in Italia – è certamente il più noto nella nostra casistica[10]. La notorietà della vicenda si spiega in gran parte per le dimensioni delle conseguenze catastrofiche per la salute e per l’ambiente legate alla produzione massiva di manufatti in cemento-amianto; ma anche – ed è per questo che resta ineludibile per il discorso sulla responsabilità – per l’inquadramento giuridico penale innovativo escogitato in quel processo. Innovativo perché basato non più sulle consuete contestazioni a titolo di delitti di omicidio e lesioni personali – fattispecie che denunciavano e denunciano grosse difficoltà in termini di accertamento della causalità e della colpa – bensì (esclusivamente) sui delitti di comune pericolo contro l’incolumità pubblica: il disastro sul lavoro (art. 437 c.p.) e il disastro innominato (art. 434 c.p.), sotto forma di disastro ambientale e sanitario[11]. La novità non sta ovviamente nella contestazione dei delitti di comune pericolo, ma nella loro contestazione esclusiva e non aggiuntiva rispetto ai delitti di evento dannoso[12].

Quel paradigma innovativo farà poi proseliti e sarà imitato in altri processi penali in materia di esposizione industriale a sostanze tossiche con proiezione offensiva all’interno e all’esterno del luogo di lavoro. Il ricorso a quel paradigma di tutela penale alternativo e innovativo – rispetto a quello più tradizionale per il contenzioso penale italiano, fondato sui delitti colposi di omicidio e lesioni – si era arrivati una volta constatate le enormi difficoltà di utilizzo, in queste costellazioni di casi, delle fattispecie di evento dannoso[13].

Il modello tradizionale di tutela penale ha mostrato (e continua a mostrare, essendo tutt’ora utilizzato) ingenti difficoltà di tenuta a contatto con le complesse fenomenologie di danno di quella che, per brevità di discorso, possiamo denominare con la fortunata etichetta di Risikogesellschaft. Nella prassi giudiziaria, come già accennato, la gestione dei criteri di imputazione dell’evento dannoso, sul piano oggettivo e soggettivo, si rivela, nei casi più complessi, non poche volte distonica rispetto al più rigoroso rispetto degli standard garantistici compendiati nel principio costituzionale di personalità della responsabilità penale.

Anzitutto, è il dogma della condicio sine qua non a mostrare segni, vistosi, di deformazione prasseologica. Nelle vicende che hanno ad oggetto l’esposizione a sostanze tossiche, le difficoltà del giudizio causale – e del relativo onere probatorio – possono dipendere da ragioni fattuali, riguardanti modalità e tempi di esposizione delle vittime; ma anche da ragioni cognitive, in funzione di eventuali controversie scientifiche sui meccanismi di etiopatogenesi.

Più in generale, il progresso scientifico e tecnologico ha innescato nuove tipologie di rischio per i beni primari della vita, della salute e dell’ambiente, spesso caratterizzate da trame causali complesse, multifattoriali e di lunga latenza, difficilmente assimilabili ai modelli deterministici a dinamica etiologica essenzialmente “lineare”, “monofattoriale” e “immediata”, noti sin dall’antichità e replicabili – benché soltanto nei “casi facili” – in forme sovrapponibili nell’epoca attuale.

Questi caratteri di complessità, tipici della ricostruzione di processi causali con effetti dannosi a carico della salute, si traducono non poche volte in controversie significative sui meccanismi dell’etiopatogenesi e, in definitiva, in una situazione di incertezza nomologica. Per l’amianto, basti pensare alle differenti ricostruzioni etiopatogenetiche offerte, rispettivamente, dalle teorie della dose-correlazione e della dose-indipendenza in ordine all’insorgenza delle neoplasie; alla teoria dell’effetto acceleratore, etc.

Riflessi giurisprudenziali di questa complessità sono visibili nella tendenza (propria non solo di ipotesi riconducibili al diritto penale dell’impresa, ma ancor prima alla responsabilità penale del medico) a esaurire il nesso condizionalistico in un nesso di rischio, riducendo l’accertamento della causazione dell’evento al mero riscontro dell’aumento o della mancata riduzione del rischio medesimo; e, in definitiva, strutturando l’accertamento causale secondo modelli ricostruttivi di stampo epidemiologico, mediante valorizzazione dell’aumento del rischio (di morbilità o mortalità) quale momento di causalità generale (individuazione della legge probabilistica) e mediante correlativa svalutazione della verifica della causalità individuale (probabilità logica).

Sono questioni, quelle riguardanti la causalità, di formidabile complessità: e che purtroppo – va detto a costo di sembrare un guastafeste – si ripropongono almeno in parte anche con riferimento al nuovo paradigma di tutela sperimentato mediante ricorso ai delitti di comune pericolo, nei quali, quando si contesta l’evento-disastro (art. 434, comma 2; art. 437, comma 2; art. 439 c.p.), finiscono per replicarsi analoghe difficoltà di accertamento. 

Ma la crisi del diritto penale di evento (di danno e di pericolo) non dipende soltanto dai talora irriducibili problemi riguardanti l’accertamento del nesso di causalità. In presenza di eventi offensivi legati all’esposizione a fattori di rischio per la salute (e per l’ambiente), difficoltà non trascurabili si addensano attorno ad altri elementi essenziali nella struttura del reato: in particolare, i soggetti attivi e l’elemento soggettivo doloso o colposo.

In queste fenomenologie di rischio, l’accertamento della responsabilità penale riguarda spesso attività ab origine lecite che si svolgono in un contesto organizzato. Da qui, l’inevitabile confronto con taluni problemi, tipici del diritto penale dell’impresa (o diritto penale delle organizzazioni complesse), nel complicato tentativo di assicurare una tutela efficace dei beni coinvolti, quindi una risposta punitiva efficiente, ma senza travalicare i confini di garanzia tracciati dai principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e colpevole.

Nei casi di alcune sostanze tossiche, poi, la difficoltà di declinare la ricostruzione del fatto tipico in conformità al principio personalistico è accresciuta, per un verso, dai lunghissimi tempi di “latenza” delle malattie, quindi dalla sfasatura temporale tra condotte di esposizione ed eventi pregiudizievoli; nonché, per altro verso, dal frequente riscontro di una pluralità sincronica e diacronica di “garanti” all’interno di una compagine organizzata.

Infine, non sfugge a tali dinamiche di deformazione prasseologica il criterio di imputazione soggettiva: la colpa con riferimento ad omicidio e lesioni; addirittura il dolo con riferimento ai delitti di disastro, più di frequente contestati mediante ricorso al criterio più grave di imputazione soggettiva.

Limitandosi qui alla colpa, essa deve consistere in prevedibilità ed evitabilità dell’evento. In questi stessi gruppi di casi, però, la prevedibilità ex ante, in funzione della notevole distanza tra condotte ed evento morte o lesioni, tende varie volte a snaturarsi in accertamenti fondati sul “senno di poi” – ovvero sul patrimonio cognitivo acquisito soltanto ex post – anziché secondo una corretta prospettiva di giudizio ex ante. In talune vicende giudiziarie, poi, questa tendenza (a formulare giudizi di colpa arricchiti dal patrimonio cognitivo maturato solo in momenti successivi alla condotta), addirittura si radicalizza: il riferimento va a quei modelli di decisione in tema di danni da esposizione inclini, al di là delle negazioni “di principio”, a ricostruire i requisiti della riconoscibilità del rischio e della prevedibilità dell’evento – in situazioni di incertezza scientifica al momento della condotta – secondo logiche quantomeno prossime al principio di precauzione.

Anche l’estremo della evitabilità dell’evento diventa di difficile gestione processuale, a fronte della individuazione di regole cautelari – che si assumono violate – diverse da un radicale dovere di astensione[14]: regole cautelari che si è creduto, in diversi casi affrontati nella prassi giudiziaria, di poter rinvenire in norme (generiche) in materia di riduzione della dispersione delle polveri sul luogo di lavoro, regole certamente “sottodimensionate” rispetto alla capacità offensiva di diverse sostanze patogene. D’altro canto, non poche volte la valorizzazione eccessiva di norme positivizzate, ma dallo spettro preventivo dubbio rispetto alla (nuova) fenomenologia dannosa, conduce a dare rilievo centrale alla “colpa specifica” (ossia, per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline), ma con esiti tutt’altro che condivisibili. Si pensi, ancora una volta, alla tendenza della giurisprudenza italiana a valorizzare, anche in tema di amianto, la violazione delle disposizioni sulla (mera) limitazione della dispersione delle polveri sul luogo di lavoro, ovverosia di una misura che difficilmente potrebbe superare la “prova di resistenza” rappresentata da un rigoroso giudizio controfattuale.

Tutto ciò contribuisce al processo di “deformazione” della categoria della colpa, assecondando e incrementando, peraltro, tendenze iper-oggettive che la caratterizzano già da tempo[15].

Le aporie relative ai criteri di imputazione oggettiva e soggettiva dell’evento dannoso contro la vita e l’incolumità individuale, e in particolare la difficilissima gestione del dogma causale in questi processi penali, hanno dunque spinto la magistratura a ricercare paradigmi alternativi e, in fondo, finanche “sperimentali”. In tale evoluzione, si stagliano gli sviluppi “creativi” praticati dalla giurisprudenza, per come inaugurati proprio nella vicenda Eternit: il modello del delitto di evento di danno a un bene individuale è sostituito dal modello del delitto di comune pericolo contro l’incolumità pubblica.

Questo mutamento di paradigma repressivo ha prodotto una riviviscenza delle figure incriminatrici fondate sul disastro o comunque sul pericolo comune, specialmente nella forma dolosa e nella fattispecie aggravata dall’effettiva verificazione dell’evento pericoloso, con proiezione offensiva “interna” e/o “esterna” allo stabilimento industriale o al luogo di lavoro: come detto, in primo luogo, quindi, il delitto di omissione di cautele dirette ad evitare infortuni o disastri sul lavoro (art. 437 c.p.); in secondo luogo, il delitto di disastro “innominato” (art. 434 c.p.), sotto forma di disastro ambientale e, in alcuni casi, anche di disastro sanitario.

La configurabilità di tali ipotesi offensive a vittima diffusa e indeterminata anziché individuale avrebbe il vantaggio di potersi fondare su una causalità dall’accertamento facilitato, in quanto basato esclusivamente su conoscenze epidemiologiche circa l’incremento di casi di morbilità o mortalità nella popolazione interessata dall’esposizione (secondo il giudizio d’appello in Eternit, una causalità “collettiva” – in funzione della proiezione offensiva dell’evento in direzione dell’incolumità pubblica – per il cui accertamento sarebbe sufficiente valutare la causalità “generale”, senza verificare anche la causalità “individuale”).

Purtroppo, alla prova dei fatti, neppure il paradigma del pericolo comune ha ottenuto esiti appaganti: né sul piano dell’effettività – basti pensare all’esito di estinzione per intervenuta prescrizione decretata dalla Suprema Corte nel caso Eternit; né su quello, come si diceva, delle forzature delle categorie dell’imputazione e dei principi che ne presidiano l’ambito.   

Se quella qui soltanto sommariamente illustrata è l’evoluzione dell’esperienza italiana sul versante della tutela penale per gli eventi dannosi o pericolosi, il quadro generale e sottostante, relativo alla gestione dei rischi da sostanze tossiche, è stato invero dettagliato con precisione nei diversi contributi contenuti nelle pagine di questo volume. Ai quali, infine, non può a questo punto che farsi rinvio, anche per gli interessanti approfondimenti riguardanti il caso studio in tema di gestione del rischio da sostanze tossiche nell’università.

Il bilancio non appagante dei rimedi giuridici di stampo punitivo rende indagini che privilegiano approcci multidisciplinari – come quella qui portata a termine – senza dubbio opportune se non necessarie.  

Prof. Donato Castronuovo


[*] Il testo riproduce, con qualche lieve modifica, il contributo destinato alla Sezione conclusiva del volume, a cura di S. Buoso, D. Castronuovo, N. Murgia, Esposizione lavorativa a sostanze tossiche. Percorsi multidisciplinari tra prevenzione e responsabilità, Napoli, 2025, 343 ss.

[1] Uno squarcio significativo di diritto comparato si coglie in A. Gargani, S. Zirulia, D. Castronuovo, Tutela della vita e della salute (nei settori della sicurezza del lavoro, degli alimenti, dei farmaci, etc.), in AIPDP, DiPLaP (a cura di), La riforma dei delitti contro la persona. Proposte dei gruppi di lavoro dell’AIPDP. Atti dei seminari di discussione in collaborazione con il DiPLaP, Milano, 2023, 801 ss. Cfr. anche i contributi raccolti in: P. García Álvarez, V. Macías Caro (dir.), Macrocriminalidad y desastres, A Coruňa, 2024; P. García Álvarez, D. Castronuovo (dir.), V. Macías Caro (coord.), El desastre “lento” de la exposición al amianto de las personas y del medio ambiente, Actas de II Congreso internacional sobre macrocriminalidad, A Coruňa, 2024. 

[2] Sulle difficoltà che incontrano le tutele civili e previdenziali, si rinvia alle riflessioni di R. Riverso, Esposizione a sostanze tossiche e chimiche: tutele civili e previdenziali, in S. Buoso, D. Castronuovo, N. Murgia, Esposizione lavorativa a sostanze tossiche, cit., 59 ss. Cfr. anche A. Viscomi, Sicurezza sul lavoro e interesse della collettività, alcune considerazioni finali, ivi, 337 ss. Sulle difficoltà regolative riguardanti la multi-direzionalità dei rischi (ubiquitari) innescati dalle attività produttive, dal luogo di lavoro verso l’esterno, si veda S. Buoso, L’esposizione a sostanze tossiche, emblema della transizione ecologica: sconfinamenti, delimitazioni e raccordi, ivi, 3 ss.

[3] Per la crisi del diritto penale legata alle ragioni compendiabili in fattori di “complessità” e di “incontenibilità”, cfr.: C.E. Paliero, L’autunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione del diritto penale dei codici?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 1220 ss.

[4] D. Castronuovo, Le droit italien de l’environnement: entre evolution normative e jurisprudence créatrice, in Revue de sciences criminelles et droit pénal comparé, 2025, in corso di pubblicazione.

[5] Cfr. M.F. Steinlé-Feuerbach, Le droit des catastrophes et la règle des trois unités de temps de lieu et d’action, in Les Petites Affiches, 28 juillet 1995, n. 90, 9 ss.

[6] Le condotte – e i soggetti ai quali imputarle tempo per tempo – appaiono ancora più indistricabili nelle situazioni di “inquinamento storico” in distretti industriali ove operano, o hanno operato, diverse attività produttive potenzialmente emissive di determinati gruppi di sostanze inquinanti e/o patogene.    

[7] Approfondimenti e ragguagli bibliografici e giurisprudenziali, rispettivamente, in: A. Gargani, Il disastro innominato. La tutela penale contro i disastri ambientali e sanitari, in D. Castronuovo (di cura), Reati contro l’incolumità pubblica, in F. Palazzo, C.E. Paliero, M. Pelissero (diretto da), Trattato teorico-pratico di diritto penale, XX, Torino, 2024, 177 ss.; e S. Dovere, Reati in materia di disastri o infortuni e di sicurezza del lavoro, ibidem, 239 ss.

[8] Per i necessari sviluppi e per gli opportuni riferimenti alla dottrina e alla casistica alla quale si allude, G. Rotolo, L’avvelenamento di acque o sostanze destinate all’alimentazione, ibidem, 331 ss.

[9] Per un compendio delle questioni qui solo evocate (deformazione della tipicità penale e dei criteri d’imputazione dell’evento), si permetta di rinviare a D. Castronuovo, La tutela dell’incolumità pubblica. Profili storici, sistematici e critici, ibidem, XXXIII ss. (anche in Leg. pen., 27 novembre 2024, 13-16).

[10]  Cass. pen., Sez. I, 19 novembre 2014, dep. 2015, n. 1292, Schmidheiny.

[11] L’esame critico di questo cambio di paradigma è svolto da F. Contri, Paradigmi di responsabilità penale per l’esposizione a sostanze tossiche. Dalla responsabilità individuale a quella dell’organizzazione, inS. Buoso, D. Castronuovo, N. Murgia, Esposizione lavorativa a sostanze tossiche, cit., 129 ss., ed ivi anche i riferimenti giurisprudenziali e dottrinali necessari. 

[12] Il leading case riconducibile alla forma cumulativa di contestazione (omicidio colposo e delitti contro l’incolumità pubblica, tra i quali, in particolare, il disastro innominato sotto forma di disastro ambientale) è da indentificarsi nella vicenda processuale che, qualche anno prima di Eternit, aveva interessato il Petrolchimico di Porto Marghera: Trib. Venezia, 2 novembre 2001; App. Venezia, 15 dicembre 2004; Cass. pen., Sez. IV, 19 maggio 2006, n. 4675, Bartalini. 

[13] Per un compendio dei fattori di criticità emergenti sul versante della responsabilità penale in queste fenomenologie di evento dannoso, L. Pincelli, Le esigenze di gestione del rischio da esposizione ad agenti patogeni nell’ambito della tutela penale della salute dei lavoratori, tra vecchie e nuove criticità, in S. Buoso, D. Castronuovo, N. Murgia, Esposizione lavorativa a sostanze tossiche, cit., 97 ss., alla quale si rinvia anche per i riferimenti opportuni. Su questa complessiva casistica (delitti di omicidio/lesioni e di disastro), si possono consultare i diversi contributi raccolti in L. Foffani, D. Castronuovo (a cura di), Casi di diritto penale dell’economia, II, Impresa e sicurezza (Porto Marghera, Eternit, Ilva, ThyssenKrupp), Bologna 2015, passim. Per un approfondimento in sede monografica, S. Zirulia, Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale, Milano 2018. 

[14] Ad es. un divieto di utilizzo di una certa sostanza, come quello riguardante l’impiego di amianto, imposto dal legislatore soltanto con il d.lgs. n. 257/1992.

[15] Per una recente riconsiderazione critica, D. Castronuovo, Misura soggettiva e indici di rimproverabilità. Per una critica alle concezioni ultra-normative della colpa, in Leg. pen., 7 febbraio 2025.