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Scheda illustrativa del D.L. 116/2025 in materia di rifiuti

Introduzione.

Il Decreto Rifiuti[1] segna un passo importante nel rafforzamento della prevenzione e della repressione degli illeciti legati alla gestione dei rifiuti, affrontando l’emergenza ambientale e sociale, con particolare riguardo ad abbandono, traffici illeciti e roghi, nonché alle criticità della “Terra dei Fuochi”[2].

In soli dieci articoli, la riforma interviene su molteplici profili critici.

Sinteticamente, l’art. 1 innova il Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006), ridefinendo le fattispecie penali in materia di abbandono, deposito, gestione non autorizzata e discariche abusive; parallelamente, l’art. 2 modifica alcuni reati ambientali del Codice penale. Questi due articoli rappresentano gli aspetti più rilevanti del decreto e saranno dettagliatamente analizzati nel prosieguo.

Gli artt. 3, 4, 7 ed 8 si concentrano su profili processuali e strumenti di prevenzione e controllo. In particolare, l’art. 3 modifica l’art. 382-bis c.p.p., estendendo ai principali eco-delitti contenuti nel Codice penale, all’abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi in casi particolari, alla gestione abusiva di rifiuti pericolosi, alla combustione illecita di rifiuti e alla spedizione illegale, la disciplina dell’arresto in flagranza differita, alle condizioni ivi indicate, e comunque entro le 48 ore dalla commissione dei fatti. L’art. 4 interviene sull’art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, estendendo l’operatività, anche nei casi dei principali eco-delitti codicistici e di quelli inseriti (o già previsti) nel d.lgs. n. 152/2006, della non punibilità per condotte tipiche degli ufficiali di polizia giudiziaria sotto copertura.

Degna di nota è l’estensione ai reati ambientali l’istituto dell’amministrazione giudiziaria previsto dal Codice antimafia (d.lgs. 159/2011). Infatti, l’art. 5 modifica l’art. 34, co. 1, includendo tra i presupposti i principali eco-delitti del Codice penale e i nuovi reati in materia di rifiuti del d.lgs. 152/2006, consentendo così, alle condizioni previste, l’amministrazione giudiziaria di imprese e beni utilizzabili, anche indirettamente, per attività economiche. L’art. 7, modificando il Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), introduce una sanzione amministrativa autonoma e più severa per il caso che l’abbandono avvenga gettando i rifiuti di piccolissime dimensioni o i prodotti da fumo dai veicoli in sosta o in movimento (nuova lett. f-bis dell’art. 15 co. 1 del codice della strada).

L’art. 8 dispone, nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali, l’utilizzo dei dati, delle rilevazioni ortofotografiche e delle informazioni della Carta nazionale dell’uso del suolo dell’AGEA per rilevare variazioni morfologiche e chimico-fisiche dei suoli.

Infine, l’art. 6 ha modificato la responsabilità degli enti in relazione ai reati ambientali.

Come da prassi, l’entrata in vigore è fissata il giorno successivo alla pubblicazione in GU, come previsto dall’art. 10; il decreto è conseguentemente vigente dal 9 agosto 2025.

Di seguito un’analisi dettagliata delle principali novità.

Modifica al Testo Unico Ambientale (TUA, d.lgs. 152/2006) e al Codice penale.

Le modifiche al TUA riguardano principalmente la ridefinizione delle fattispecie penali relative all’abbandono, al deposito, alla gestione non autorizzata e alle discariche abusive di rifiuti. In precedenza, tali fattispecie erano disciplinate dagli artt. 255 e 256, comma 2, TUA: il primo articolo conteneva un reato comune (riferendosi a chiunque commettesse l’infrazione), mentre il secondo riguardava titolari o responsabili di enti e imprese. La normativa puniva a titolo contravvenzionale e con sanzioni variabili, in base alla pericolosità del rifiuto, l’abbandono o il deposito incontrollato.

La riforma ridefinisce radicalmente la disciplina dell’abbandono dei rifiuti: l’art. 256, co. 2, è abrogato[3]. Il nuovo assetto prevede tre autonome fattispecie – abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255), abbandono aggravato di rifiuti non pericolosi (art. 255-bis) e abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter) – articolate ulteriormente in base al soggetto attivo. Le novità riguardano in particolare il regime sanzionatorio, con l’inasprimento delle pene e la trasformazione di alcune ipotesi contravvenzionali in delitti.

  • Art. 255 TUA – Abbandono di rifiuti non pericolosi

La rubrica dell’art. 255 è stata modificata, passando da “Abbandono di rifiuti” a “Abbandono di rifiuti non pericolosi”, mentre l’abbandono di rifiuti pericolosi è ora disciplinato dal nuovo art. 255-ter. Il primo comma conferma la fattispecie contravvenzionale già esistente, con un aumento della sanzione pecuniaria: da 1.000 a 1.500 euro nel minimo e da 10.000 a 18.000 euro nel massimo.

Previste significative novità in materia di pene accessorie: è stata infatti introdotta la sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi qualora l’abbandono o il deposito avvenga tramite veicolo a motore.

Il comma 1.1 recepisce la disciplina penale dell’ex art. 256, comma 2, per i soggetti qualificati, con sanzioni detentive e pecuniarie più elevate, restando alternative e quindi soggette a estinzione tramite oblazione.

Per i rifiuti non pericolosi, quindi, le modifiche si limitano principalmente a un innalzamento delle sanzioni, senza introdurre significativi elementi di prevenzione.

Art. 255-bis TUA – Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari

L’art. 255-bis introduce una nuova fattispecie delittuosa che punisce l’abbandono o il deposito di rifiuti non pericolosi quando:

a) dal fatto derivi pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, o rischio di compromissione di acqua, aria, suolo, ecosistemi, biodiversità, flora o fauna;

b) il fatto avvenga in siti contaminati o potenzialmente contaminati, incluse le strade di accesso e relative pertinenze.

Le sanzioni previste vanno da sei mesi a cinque anni di reclusione per il privato e da nove mesi a cinque anni e mezzo nella forma propria. Secondo un criterio dogmatico tradizionale, la lettera a) configurerebbe un reato di pericolo concreto, mentre la lettera b) un reato di pericolo astratto.

  • Art. 255-ter TUA – Abbandono di rifiuti pericolosi

L’art. 255-ter estende le condotte già previste dagli artt. 255 e 255-bis ai rifiuti pericolosi.

Il primo comma riprende l’abrogato art. 256, comma 2, trasformando il reato in delitto doloso; la sanzione è fissata da 1 a 5 anni nell’ipotesi comune e da 1 a 5 anni e 6 mesi nella forma qualificata.

Il secondo comma applica lo schema del reato di pericolo concreto, già previsto per i rifiuti non pericolosi all’art. 255-bis, con sanzione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nell’ipotesi comune e da 2 a 6 anni e 6 mesi nell’ipotesi qualificata[4].

  • Art. 256 TUA – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

La riforma interviene profondamente sull’art. 256 del TUA, che in precedenza puniva la gestione di rifiuti senza autorizzazione e la realizzazione di discariche abusive, entrambe a titolo contravvenzionale, con pene che variavano tra alternative e cumulative a seconda della pericolosità del rifiuto. Con la riforma la gestione non autorizzata diventa un delitto, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni per rifiuti non pericolosi e da uno a cinque anni per quelli pericolosi, con aumenti significativi se dal fatto deriva pericolo.

Analogamente, la discarica non autorizzata è trasformata in delitto, punita da uno a cinque anni per rifiuti non pericolosi e da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi per rifiuti pericolosi, con ulteriori incrementi (reclusione da due a sei anni) in caso di pericolo: (a) per  la  vita  o  per  l’incolumità  delle  persone  ovvero pericolo  di  compromissione  o deterioramento: 1)  delle  acque  o  dell’aria,  o  di  porzioni  estese  o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della  biodiversità,  anche  agraria, della flora o della fauna; oppure se b)  il  fatto  è   commesso   in   siti   contaminati   o potenzialmente contaminati o  comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Ed ancora, qualora, ricorrendo uno di questi ultimi casi, la discarica è  destinata,  anche  in  parte,  allo  smaltimento  di rifiuti pericolosi, la pena è ulteriormente aumentata (reclusione da  due  anni  e  sei mesi a sette anni).La riforma interviene, con la medesima logica adottata per gli altri articoli, anche sull’art. 256-bis TUA, relativo alla combustione illecita di rifiuti. Il primo comma, che definisce l’ipotesi di base, resta invariato, mentre viene introdotto un comma specifico per l’ipotesi di pericolo, con pena estesa da tre a sei anni.

L’art. 259 TUA, precedentemente rubricato “traffico illecito di rifiuti”, viene aggiornato alla normativa sovranazionale e assume la nuova denominazione di “spedizione illegale di rifiuti”. La novità più rilevante riguarda la natura del reato, che passa da contravvenzionale a delittuoso, con pena da uno a cinque anni, aumentata fino a un terzo per i rifiuti pericolosi, e con aggiornamento dei riferimenti normativi per definire l’illegalità della spedizione.

Vengono poi introdotti gli artt. 259-bis e 259-ter TUA. L’art. 259-bis prevede un’aggravante di un terzo qualora i reati previsti dagli artt. 256, 256-bis e 259 siano commessi nell’ambito di un’impresa o di un’attività organizzata. Inoltre, il secondo comma estende la responsabilità al titolare o al responsabile dell’attività anche sotto il profilo dell’omessa vigilanza sui propri collaboratori.

L’art. 259-terchiarisce che, se i reati di cui agli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi per colpa, le pene previste sono diminuite da un terzo a due terzi. Ne consegue che la responsabilità del titolare, derivante da omessa vigilanza, si applica secondo la cornice attenuata in caso di colpa, mentre se l’omissione è dolosa si applica la pena prevista dalla fattispecie violata. In tal modo, la legge distingue la responsabilità dell’autore materiale da quella del titolare o responsabile, prevedendo sanzioni differenziate.

Rimane tuttavia un punto critico: l’art. 256-bis, già delitto prima della riforma, non è incluso nell’elenco dell’art. 259-ter. Potrebbe trattarsi di un mero refuso, correggibile in sede di conversione, poiché altrimenti resterebbe incerta l’applicazione della cornice attenuata nel caso in cui un titolare, per colpa, ometta di vigilare su un reato di combustione illecita commesso da un collaboratore.

Sul fronte del Codice penale, l’art. 131-bis integra l’elenco dei reati ostativi, includendo i delitti degli artt. 255-ter, 256, 256-bis e 259 TUA, mentre l’art. 452-sexies introduce un’aggravante speciale con aumento della pena fino alla metà in caso di pericolo. In modo analogo, l’art. 452-quaterdecies prevede un incremento fino alla metà delle pene quando il fatto comporta pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, oppure pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, suolo o sottosuolo, ecosistemi, biodiversità, flora o fauna, o se il fatto è commesso in siti contaminati o nelle relative aree di accesso.

Novità in materia di responsabilità degli enti (ex d.lgs. 231/2001) ed estensione della sanzioni interdittive delle società alle persone fisiche

La principale novità in tema di responsabilità degli enti riguarda l’innalzamento delle sanzioni dell’art. 25-undecies, con aumento delle sanzioni pecuniarie e inserimento di nuovi reati presupposto. Le imprese, principali soggetti attivi della criminalità ambientale, sono quindi destinatarie di norme più rigorose. Il decreto amplia le ipotesi di responsabilità degli enti per la commissione o omissione nella prevenzione di reati ambientali, includendo gli eco-delitti del titolo VI-bis del c.p. (come impedimento del controllo e omessa bonifica), i nuovi delitti previsti dal d.lgs. 152/2006. Rimane esclusa dalla responsabilità dell’ente solo la contravvenzione relativa all’abbandono di rifiuti non pericolosi.

Il legislatore non ha invece recepito le novità introdotte dalla Direttiva UE 2024/1203 in tema di responsabilità da reato degli enti per i reati ambientali, sia per quanto riguarda le sanzioni, con riferimenti a percentuali di fatturato, sia per l’obbligo di istituire sistemi di due diligence volti a garantire il rispetto delle norme ambientali[5].

Peculiare è la previsione dell’art. 259-bis, comma 2, TUA, che estende alle persone fisiche l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del d.lgs. 231/2001, finora riservate agli enti. Tali misure comprendono l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni o finanziamenti e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Rimane dubbio se alcune di esse, come il divieto di pubblicità, possano essere effettivamente applicate a un individuo. Non è infatti chiaro come adattare i criteri di imputazione e le condizioni previste dall’art. 13 del d.lgs. 231/2001, né quale debba essere la durata delle interdittive, considerando che per le persone fisiche le sanzioni accessorie seguono normalmente la pena principale. Nel complesso, l’estensione di tali misure alle persone fisiche genera gravi incertezze applicative[6].

Le illogicità di sistema della riforma ed un bilancio complessivo

Tra i primi commentatori della riforma sono emerse diverse incoerenze sistematiche tra il nuovo assetto in materia di rifiuti e il micro-sistema degli “eco-delitti” del 2016. Tra le più evidenti, la sproporzione sanzionatoria della nuova aggravante dell’art. 256 TUA, che prevede, per una fattispecie di pericolo concreto, pene pari o superiori a quelle dell’inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), fattispecie di danno più grave[7].

Inoltre, se dal nuovo riassetto la maggior parte delle fattispecie è promossa a delitto, il legislatore sembra aver scelto di non fidarsi più del meccanismo estintivo delle prescrizioni ambientali. Gli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. 152/2006, che consentivano di estinguere contravvenzioni minori a fronte di ripristino ambientale o regolarizzazione delle autorizzazioni, vengono di fatto fortemente ridimensionati nella loro portata applicativa. Considerando anche l’aggiornamento dell’art. 131-bis c.p., che ora rende ostativa l’applicazione dell’istituto per le fattispecie di abbandono o deposito illecito di rifiuti pericolosi, attività aggravata di gestione di rifiuti, discarica abusiva, combustione illecita e spedizione illecita costituita dal traffico internazionale, il risultato processuale è chiaro: il magistrato sarà obbligato a esercitare l’azione penale anche per casi di modesta entità.

Se l’inasprimento delle sanzioni rafforzerà davvero il micro-sistema dei reati in materia di rifiuti è ancora presto per dirlo, e vi sono elementi per dubitarne. È certo, invece, che il quadro normativo risulta più complesso, con fattispecie sdoppiate e difficoltà di coordinamento con reati quali discarica abusiva, inquinamento e disastro ambientale. Sarà la giurisprudenza, nelle prime applicazioni, a chiarire i principali nodi interpretativi.

In definitiva, il decreto rappresenta un’occasione persa: modificando l’assetto delle contravvenzioni, strumento flessibile ed efficace per punire fatti di minore gravità e favorire il ripristino ambientale, il legislatore tradisce le finalità originarie di tutela reale dell’ambiente tramite azioni correttive o “bonifiche”, concetto poco valorizzato, se non per lo stanziamento di fondi per la Terra dei Fuochi. Le contravvenzioni in materia di rifiuti permettevano, tramite l’estinzione del reato, il ripristino immediato dell’ambiente, il pagamento rapido delle sanzioni e la riduzione del contenzioso, garantendo soluzioni coerenti con la tutela ambientale senza sovraccaricare la giustizia. Il funzionamento efficace del micro-sistema penale ambientale dipendeva proprio da queste misure, che il decreto priva ora di uno strumento efficace di risarcimento e di deflazione processuale. Non resta che attendere la conversione del decreto, auspicando che la dottrina stimoli un necessario correttivo per ripristinare efficacia e coerenza nel sistema.

Federica Raffone

La Redazione


[1] D.l. n. 116, pubblicato in GU in data 8 agosto 2025, rubricato: “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.

[2] Per la quale l’art. 9 introduce misure urgenti di finanziamento per la gestione dell’emergenza in atto.

[3] L’abbandono di rifiuti del privato era già stato trasformato da illecito amministrativo in contravvenzione dal d.l. n. 105/2023, conv. in l. n. 137/2023.

[4]  Come osserva C. Ruga Riva (Il c.d. decreto terra dei fuochi sui rifiuti: tra Greta, Dracone e Tafazzi, in Sistema penale, 8 settembre 2025, 5 ss.), l’art. 255-ter (co. 2) riprende gli stessi eventi aggravanti già contemplati dall’art. 255-bis TUA: pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, compromissione delle matrici ambientali o di un ecosistema, nonché abbandono in siti contaminati. L’A. esemplifica come rientrati nella categoria dei rifiuti pericolosi, in relazione al pericolo per le persone, le categorie HP6 (Tossicità acuta), HP7 (Cancerogeno), HP9 (Infettivo), HP11 (Mutageno), nonchè HP14 (Ecotossico), quanto al pericolo per l’ambiente. Tali classificazioni restano però astratte, essendo comunque necessaria la prova del pericolo in concreto, da valutarsi in base alle modalità di deposito, alla vicinanza di persone o al contatto con suolo, aria o acqua.

[5] Cfr. C. Ruga riva, L’impatto della direttiva UE 2024/1203 sulla responsabilità degli enti da reato ambientale: novità e prospettive di riforma, in LexambRTDPA, 2, 2024, 73 ss.

[6] Cfr. R. Compostella, La riforma dei reati ambientali introdotta – a sorpresa – dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116. Note di (primissima) lettura ed aspetti controversi, in Giurisprudenza penale web, 9, 2025, 1 ss.

[7] Cfr. G. Vanacore, Un intervento rivoluzionario ma troppo affrettato sul trattamento sanzionatorio dei reati in tema di rifiuti nel codice dell’ambiente, in Sistema penale, 8 settembre 2025, 1 ss.