La l. 4 ottobre 2019, n. 117 (c.d. «Legge di delegazione europea per il 2018») ha dettato principi e criteri che il legislatore italiano deve osservare per adeguare la normativa interna alle prescrizioni del regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali da effettuare per garantire l’applicazione delle leggi in materia di alimenti, mangimi e prodotti fitosanitari, nonché di quelle inerenti alla salute e al benessere di animali e piante. Detto adeguamento è avvenuto di recente, con l’adozione del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 («Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»).
Quest’ultimo recava una norma (art. 18: «Abrogazioni») che prevedeva la cancellazione di alcune fattispecie dal nostro sistema penale; curiosamente, tale norma non compariva nella bozza di decreto legislativo trasmessa dal Governo al Parlamento per il primo esame e subito dopo circolata sui canali istituzionali e d’informazione divulgativa. Essa, tuttavia, si palesava nello schema finale di decreto presentato al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva del provvedimento, poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 11 marzo 2021 e destinato a entrare in vigore il successivo 26 marzo, allo spirare del termine di vacatio legis.
L’improvvisa aggiunta è balzata agli onori della cronaca giornalistica e ha anche sollecitato l’attenzione degli addetti ai lavori, i quali l’hanno definita «assurda»[1] e degna di seri ripensamenti[2]. La norma in questione abrogava, infatti, gli articoli 5, 6, 12 e 12-bis della l. 30 aprile 1962, n. 283 (c.d. legge alimenti), con l’effetto di lasciare il settore della produzione e vendita al pubblico di bevande e sostanze alimentari praticamente sprovvisto di meccanismi sanzionatori adeguati. Sopravvivevano al «colpo di spugna»[3] del legislatore gli articoli 7, 10 e 22 della legge citata; tra questi, solamente l’art. 10 prevedeva una ben poco significativa ipotesi di reato, peraltro contravvenzionale, punendo con l’ammenda chi «produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o carta od imballaggi destinati specificatamente ad involgere le sostanze stesse, nonché oggetti d’uso personale e domestico, colorati con colori non autorizzati».
È stato scritto che bastano tre righe, vergate da legislatori (poco avveduti), per fare carta-straccia di intere biblioteche[4]: se si guarda all’iniziativa poco giudiziosa del nostro Governo, queste parole trovano pieno riscontro, considerati gli effetti dirompenti che siffatta abolitio criminis avrebbe sortito nei confronti di un comparto normativo assai delicato, fino a pochissimi giorni prima addirittura presidiato dallo strumento penale.
L’uso del condizionale passato «avrebbe sortito» non è però casuale (fortunatamente). Il giorno 19 marzo 2021 infatti, nel comunicato stampa n. 8[5] diramato sul sito web istituzionale e presto rimbalzato sulle principali testate giornalistiche, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha annunciato l’approvazione e l’imminente pubblicazione di un decreto-legge che, testualmente, «introduce misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare», allo scopo «di evitare un effetto abrogativo di tutte le disposizioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, realizzato con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, nonché di alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande». In altri termini, ciò significa che la temuta abolizione non avrà luogo grazie all’intervento di norme di nuovissimo conio che travolgeranno i giammai sortiti effetti abrogativi dell’art. 18 d.lgs. 27/2021, con la conseguenza che il settore alimentare resterà sotto l’ala difensiva del diritto penale.
Le nuove norme sono contenute nel d.l. 22 marzo 2021, n. 42 («Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare») e, precisamente, nell’art. 1, lettera a)[6]; inoltre, il provvedimento d’urgenza è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il giorno 25 marzo 2021 ed è entrato in vigore a partire da questa data (ossia addirittura un giorno prima rispetto a quello fissato per lo spirare del termine di vacatio legis previsto per il d.lgs. 27/2021).
A onor del vero, vi è da dire che l’art. 18, quandanche fosse “riuscito” a entrare in vigore e alcun correttivo d’urgenza fosse stato nel frattempo adottato, non avrebbe comunque avuto vita facile nel nostro sistema penale. In tutta probabilità, infatti, sarebbe emerso l’argomento della sua illegittimità costituzionale per eccesso di delega, essendosi spinto il legislatore, con le abolizioni suddette, ben oltre il tracciato della l. 117/2019 e gli obiettivi di tutela prefissati dal regolamento europeo[7].
Simona Metrangolo
Dottore di ricerca presso il Dipartimento
di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento
[1] G. AMENDOLA, L’assurda abrogazione della “legge alimenti”. Sguarnito il fronte della tutela della salute dei cittadini e del contrasto alle frodi alimentari, in www.questionegiustizia.it, 19 marzo 2021.
[2] In questo senso, F. DIAMANTI, Il sortilegio di von Kirchmann. Abrogati (nottetempo) i reati alimentari della l. n. 283/1962, in www.sistemapenale.it, 17 marzo 2021. Del medesimo avviso è E. MAZZANTI, Abrogata la Legge 30 Aprile 1962, n. 283: una scelta incomprensibile che rischia di aprire una voragine nel sistema degli illeciti alimentari, in www.giurisprudenzapenale.com, 17 marzo 2021.
[3] A. NATALINI, Colpo di spugna sui reati alimentari: abrogate le contravvenzioni igienico-sanitarie minori, in Il Sole 24ore, 13 marzo 2021.
[4] J.H. VON KIRCHMANN, La mancanza di valore della giurisprudenza come scienza (trad. it. di P. Frezza), in R. FAVALE/A. DI SAPIO (a cura di), La biblioteca giuridica, Anno IV, 1° gennaio 2020, p. 18, reperibile su www.academia.edu . La frase dell’A. è ripresa anche da F. DIAMANTI, Il sortilegio di von Kirchmann, cit.
[5] Il testo del comunicato è leggibile seguendo questo link: https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-8/16428 .
[6] Si riportano rubrica e testo integrale dell’articolo: «Modifiche urgenti all’art. 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27. All’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), le parole «di cui agli articoli 7, 10 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22»; b) alla lettera c), le parole «fatta salva la disposizione di cui all’articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12»; c) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis , 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni».
[7] Sul punto si vedano le riflessioni di Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione su novità normativa. Abrogazione della disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari (l. n. 283 del 1962 e succ. modif.) ad opera del d.lgs. n. 27 del 2021, in www.cortedicassazione.it, 17 marzo 2021, pp. 5-7.